CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta .- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 76 del 13/10/2017 – Leonardo Cima/Federazione Italiana Gioco Bridge

Decisione n. 76

 

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Cristina Mazzamauro - Relatrice

Giovanni Iannini

Laura Santoro

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 30/2017, presentato, in data 27 febbraio 2017, dal sig. Leonardo Cima, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Coinu e Alessandra Coinu;

 

 

contro

 

 

 

la F.I.G.B. – Federazione Italiana Gioco Bridge;

 

 

 

avverso

 

 

 

la sentenza della Corte Federale d'Appello della FIGB n. 12 dell'11 febbraio 2017 (pubblicata il 13 febbraio 2017), che, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale n. 3/2016, ha condannato il tesserato Leonardo Cima alla sanzione di mesi nove di sospensione dalle attività federali, per la violazione dell'art. 15 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI;

 

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 18 aprile 2017, l’avv. Giovanni Coinu, per il ricorrente sig. Leonardo Cima, nonché il Procuratore Federale, avv. Claudio Brugnatelli, per la Procura Federale presso la F.I.G.B.;

 

 

vista l’ordinanza collegiale con la quale la Sezione,  in data 30 maggio 2017,  ha disposto l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento disciplinare e, quindi, di tutta la documentazione presupposta e connessa all’atto di deferimento ed ha chiesto, in particolare, la denuncia del sig. Giacomo Percario, le dichiarazioni rese dai tesserati Capriata ed Ortensi, nonché il verbale dell’udienza camerale del 10 dicembre 2016 nel procedimento reg. PF n. 5/16, con le dichiarazioni rese dai signori Leonardo Cima e Aldo Gerli;

 

 

vista la documentazione depositata in data 25 giugno 2017;

 

 

 

udito l’avv. Giovanni Coinu, difensore del ricorrente sig. Leonardo Cima, nell’udienza del 6 luglio 2017;

 

 

udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, avv. Cristina Mazzamauro.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

1.-      Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2017, il sig. Leonardo Cima ha adito il Collegio di Garanzia onde ottenere la riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello Federale della FIGB (n. 12 dell’11 febbraio 2017) che, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale (n. 3 del 2016), lo ha condannato alla sanzione della sospensione dalle attivifederali per mesi nove, per la violazione dell’art. 15 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 3 del Codice del Comportamento del Coni.

2.-       Il procedimento è stato assegnato al R.G. ricorsi n. 30 del 2017.

 

In data 6 marzo 2017 si è costituita la Procura Federale presso la Federazione Italiana Gioco Bridge, assistita dal Procuratore Federale, avv.to Claudio Brugnatelli.

3.- Il sig. Cima ha addotto la violazione del diritto di difesa, dei principi del contraddittorio e del giusto processo, nonché della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, dei Principi di Giustizia sportiva (di cui alla Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI

  1. 1519 del 15 luglio 2014), all’art. 2, commi 1 e 2, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., all’art. 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.G.B., nonché all’art. 112 del cpc.

In particolare, il ricorrente ha lamentato che: 

    • nell’atto di deferimento (Prot. n. 5/2016) del 1 ottobre 2016 il Procuratore Federale FIGB contestava al tesserato Cima la violazione dell’art. 15 dello Statuto per aver violato i principi di lealtà e probità, alterando, modificando o comunque concorrendo a modificare uno score… nel corso dellultimo turno delle selezioni pela formazione della nazionale open,  disputato in Salsomaggiore in data 7 aprile 2015”;
    • la Corte Federale di Appello, con la sentenza impugnata, ha condannato il ricorrente, ritenendo che “affinché si configuri la violazione dei doveri di lealtà e probità non è necessario accertare che il Cima abbia materialmente alterato o concorso ad alterare il risultato, ma è sufficiente che egli abbia avuto tempestiva conoscenza dellalterazione del risultato e, pur avendo il tempo ed il modo per porvi rimedio, non abbia fatto nulla in tal senso … il dovere di lealtà e probità gli imponeva di denunciare … agli arbitri immediatamente o comunque entro il termine di mezzora dalla pubblicazione dei risultati, come prevede lart. 39, lett. C n. 1 del Codice Internazionale del Bridge .

Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte Federale ha pertanto condannato il tesserato Cima sul presupposto errato che tale comportamento… equivale ad aver alterato lo score e configura ugualmente una fattispecie di violazione del dovere di lealtà e probità, di cui allart. 15 dello Statuto federale perché esprime la medesima volontà (dolo), lucida e consapevole di voler commettere un fatto illecito allo scopo di trovare un ingiusto vantaggio.

Il ricorrente ha poi sostenuto che la sanzione inflitta è irragionevole e sproporzionata se paragonata alla sanzione inflitta al sig. Gerli, reo confesso ed unico responsabile attivo dell’alterazione dello score, ed a quella inflitta ad altro tesserato (sig. Fossi), raggiunto dalla mera deplorazione per la stessa identica condotta a lui contestata.

  •  La Procura Federale si è costituita in giudizio contestando integralmente la prospettazione del ricorrente ed i motivi di impugnativa. In particolare la Procura ha sostenuto che la condotta sanzionata è stata descritta con chiarezza già nell’atto di deferimento e che al tesserato Cima sono stati consentiti ampi spazi di difesa nel corso dell’intero giudizio.

Secondo la Procura, inoltre, il tesserato Cima, con il suo ricorso, ha chiesto un nuovo esame degli eventi oggetto di deferimento che non può ritenersi ammissibile. La Procura ha, quindi, sostenuto la sussistenza dellillecito disciplinare per la violazione delle contestate norme dell’ordinamento sportivo.

In ordine alla proporzionalità e adeguatezza della sanzione inflitta, la Procura ha sostenuto che la Corte Federale ha ben valutato la condotta tenuta dal ricorrente, secondo principi di giustizia ed equità. La proporzionalità della sanzione, nel caso specifico, deve essere infatti valutata tenendo conto che la violazione disciplinare “riguardava lalterazione della classifica in una competizione nazionale di massimo livello valevole come prova di selezione dei giocatori alle squadre nazionali per i campionati internazionali.

  •  Con memoria presentata ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, le parti hanno formulato le loro controdeduzioni insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
  • -     All’udienza del 6 luglio 2017, sentito il difensore della parte ricorrente, la causa è passata in decisione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  • - Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione sollevata dalla Procura che ha sostenuto la non ammissibilità del ricorso dinanzi il Collegio di Garanzia avendo il tesserato Cima richiesto un nuovo esame degli eventi oggetto del deferimento e della conseguente decisione della Corte Federale d'Appello.

Leccezione della Procura non è fondata. Invero, come è stato chiarito da questo Collegio di Garanzia “… la qualificazione di un fatto o di una condotta alla stregua di una determinata disciplina normativa è certamente deducibile come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dellart. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. Infatti, nel momento in cui si afferma o si nega che una determinata condotta corrisponda o meno ad una certa, astratta fattispecie normativa, si richiede necessariamente una attività di interpretazione della legge con la conseguenza che ove si contesti tale interpretazione resa in un provvedimento impugnato, si prospetta un vizio di violazione di legge rientrante nella competenza del Collegio di Garanzia dellSport ai sensi dellart. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva(Sez. II, 8/2015, Sez. Unite, 4/2015).

  • - Prima di passare all’esame dei motivi del ricorso, si deve ricordare che, con atto prot. n. 5/16 Reg. P.F., era stato disposto il deferimento del tesserato Leonardo Cima per violazione dellart. 15 dello statuto federale e degli art. 2 e 3 del Codice di comportamento del CONI (richiamato dallo stesso art. 15) per avere violato i principi di lealtà e probità, alterando, modificando o comunque concorrendo a modificare uno score (board 12, da 3SA fatti a 4p meno uno) nel corso dellultimo turno delle selezioni per la formazione della nazionale open, disputato in Salsomaggiore in data

17 aprile 2016 … il tutto alterando o tentando di alterare la classifica di una competizione nazionale.

All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale Federale, in data 10 dicembre 2016, aveva ritenuto il signor Cima responsabile, con i tesserati Fossi Niccolò e Gerli Aldo, dell’alterazione del risultato della mano 12, e lo aveva condannato alla sospensione dell’attività federale per un anno e sei mesi (un anno per il concorso nell’alterazione del risultato e mesi sei per aver minacciato il tesserato Percario).

Tale decisione era stata appellata dal solo signor Cima dinanzi alla Corte dAppello Federale che, con la decisione ora impugnata, dopo aver evidenziato che il tesserato Gerli aveva dichiarato di aver alterato lo score della partita in questione, ha rilevato che lo stesso Gerli aveva comunicato al Fossi e al Cima che aveva cambiato il risultato” della mano in questione e che “il dovere di lealtà e probità” gli “imponeva di denunciare la cosa agi arbitri immediatamente, o comunque entro il termine di mezzora dalla pubblicazione dei risultati, come prevede l’art. 79 lett. C n. 1 del Codice Internazionale del Bridge duplicato; invece ha deciso, con fredda consapevolezza ed in una certa mala fede, di approfittare del risultato alterato in suo favore, traendone tutti i vantaggi che gli sarebbero derivati”.

La Corte ha quindi ritenuto che “tale comportamento” equivaleva “ad aver alterato lo score” e configurava quindi “ugualmente una fattispecie di violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 15 dello Statuto Federale” e agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI.

La Corte Federale ha invece prosciolto il signor Cima dall’altro illecito disciplinare contestato, riguardante le minacce al tesserato Percario.

  • - Tutto ciò premesso, il Collegio, visto l’atto di deferimento e visti gli altri atti del giudizio, ritiene che l’irrogazione della sanzione a carico del signor Cima, sulla base della sua ritenuta partecipazione allevento contestato, non possa ritenersi corretta.

Preliminarmente si deve rilevare che, dagli atti di indagine ed anche dalle evidenze processuali, emerge che esclusivamente i tesserati Percario e Gerli avevano maneggiato la macchinetta segnapunti, condividendo il lato del sipario, e che autore materiale del fatto oggetto della contestazione contenuta nell’atto di deferimento è certamente il Gerli, che peraltro ha reso ampia confessione su tale circostanza.

Il signor Cima è stato, invece, sanzionato, nel giudizio di appello, per aver avuto cognizione dell’illecito sportivo (del quale avrebbe potuto beneficiare) e per non aver quindi denunciato l’illecito tempestivamente. La Corte Federale, come si è già ricordato, ha infatti ritenuto che tale comportamentoequivaleva “ad aver alterato lo score” e configurava quindi “ugualmente una fattispecie di violazione del dovere di lealtà e probità di cui allart. 15 dello Statuto Federale” e agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI.

Questa Sezione, nel condividere quanto affermato dalla Corte Federale circa la possibile sussistenza di una violazione del dovere di lealtà e probità, di cui allart. 15 dello Statuto Federale e agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI, per la mancata tempestiva denuncia, da parte del sig. Cima, dell’illecito sportivo del quale era venuto a conoscenza, non può tuttavia non rilevare che, come sostenuto nel ricorso, altra era stata la contestazione fatta al ricorrente e per il quale lo stesso ricorrente era stato sottoposto al giudizio disciplinare (e condannato nel giudizio di primo grado).

Ne consegue che, pur dovendosi condividere il principio di carattere generale, espresso dalla Procura Federale, secondo il quale un illecito disciplinare sussiste ogni volta che risulti violata una norma dell’ordinamento sportivo, non risulta condivisibile liter logico ed argomentativo seguito dalla Corte di Appello Federale che, dopo aver ribadito il suo convincimento circa l’individuazione del soggetto risultato unico autore dell’illecito sportivo, ha ritenuto di poter egualmente sanzionare il Sig. Cima, in relazione alla realizzazione dell’illecito, sulla base della sua partecipazione al fatto non più realizzata con la contestata condotta attiva (in concorso con altri) ma realizzata con una condotta omissiva e quindi sulla base di una diversa qualificazione dei fatti e della contestazione disciplinare.

  • - In un ordinamento – come quello sportivo – nel quale accanto ad illeciti disciplinari ben tipizzati vi sono fattispecie disciplinari elastiche (come quelle che si fanno rientrare nella violazione del principio di lealtà e correttezza o probità), il diritto di difesa dell’incolpato può essere peraltro garantito solo da un atto di deferimento che contenga una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte. Ciò a maggior ragione quando i doveri che si ritengono violati sono quelli di lealtà e probità, i quali, come già espresso dal Collegio di Garanzia (Sez. II, decisione 8/2015), “sono canoni valutativi del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuati e specificati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle complesse circostanze del caso concreto, così fissando e specificando il precetto, formulato nella norma in modo ampio e volutamente valutativo.

Orbene, analizzato l’atto di deferimento e tutte le fonti di prova ed i documenti allegati al fascicolo della Procura, risulta evidente che, nella fattispecie, il fatto che era stato contestato al ricorrente Cima riguardava la sua partecipazione, in concorso, alle attività che avevano portato all’alterazione e alla modifica di uno score e quindi all’alterazione di un risultato sportivo.

La Corte Federale di Appello, dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari per la valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame ha, invece, riconosciuto la responsabilità del signor Cima non già per l’alterazione materiale del risultato, quanto per l’aver omesso di denunciare la suddetta alterazione in tempo utile per porvi rimedio. Per sanzionare il ricorrente, la Corte ha dovuto peaffermare che “tale comportamento… equivale ad aver alterato lo score e configura ugualmente una fattispecie di violazione del dovere di lealtà e probità, di cui allart. 15 dello Statuto federale, perché esprime la medesima volontà (dolo), lucida e consapevole, di voler commettere un fatto illecito allo scopo di trarne un giusto profitto.

Ma, così facendo, la Corte Federale ha ritenuto sanzionabile, ritenendole equivalenti, la condotta omissiva (per omessa denuncia) tenuta dal sig. Cima, in relazione all’alterazione del risultato realizzata da altro tesserato (il sig. Gerli), e la diversa condotta di partecipazione attiva all’alterazione del risultato che era stata contestata dalla Procura.

In tal modo la Corte Federale ha quindi sanzionato il ricorrente per una (diversa) condotta che non era stata a lui contestata, con ciò violando il principio costituzionale del giusto processo, sancito anche nel Codice della Giustizia Sportiva (Titolo I - Norme generali del processo sportivo

-, Capo I - principi del processo sportivo) che, all’art. 2.2, recita: il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

Né possono essere trattate in modo analogo due fattispecie così differenti sotto il profilo oggettivo, tenuto conto che il grave illecito sportivo dell’alterazione del risultato richiede ontologicamente una condotta attiva e commissiva, mentre la sua mancata denuncia si realizza solo attraverso una condotta omissiva e con un ben diverso animus nocendi.

Per tutte le ragioni esposte, non possono essere dunque condivise le conclusioni alle quali è pervenuta, con la sentenza impugnata, la Corte Federale della F.I.G.B.

  • - Il primo motivo del ricorso del tesserato Leonardo Cima risulta quindi fondato e meritevole di accoglimento.

Laccoglimento  del  primo  motivo  di  impugnazione  determina  la  caducazione  della decisione impugnata e ciò rende inutile l’esame degli altri motivi riguardanti la sproporzione ed irragionevolezza della sanzione irrogata.

Il  ricorso  proposto  dal  sig.  Leonardo  Cima  deve  essere  in  conclusione  accolto.  La particolarità della questione giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 6 luglio 2017.

 

 

 

Il Presidente                                                                             La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                F.to Cristina Mazzamauro

 

Depositato in Roma, il 13 ottobre 2017

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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