CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28 del 26/04/2017 – Antonio Mazzei/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Francesco Piemontese/Federazione Italiana Giuoco Calcio

          Decisione n. 28

Anno 2017

 

 

 

         IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

 

 

 

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Enrico del Prato - Relatore

Oreste Michele Fasano

Vincenzo Nunziata

Angelo Piazza - Componenti

ha pronunciato la seguente

          DECISIONE

 

 

Nei giudizi iscritti al R.G. ricorsi nn. 37 e 38/2017, presentati, in data 9 marzo 2017, rispettivamente dai sigg.ri Antonio Mazzei e Francesco Piemontese, entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Chiacchio in Napoli, al Centro DirezionaleIsola A/7

 

          contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, via Po, n. 9,

                                                                                                    e

 

                   la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio,

                                                                               per l'annullamento

della decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., pubblicata, limitatamente al dispositivo, sul C.U. n. 080/CFA del 14 dicembre 2016 e, completa di motivazione, sul C.U. n. 102/CFA del 7 febbraio 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento dello stesso Organo requirente del agosto 2016 (Prot. n. 1466/859TERpf14-15/SP/gb), statuita in primo grado dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 24 ottobre 2016, è stata annullata la pronuncia impugnata, con rinvio ai giudici di prime cure per l’esame del merito;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; disposta, nell’udienza del 21 aprile 2017, la riunione dei ricorsi;

uditi, nella medesima udienza, l’avv. Simona Placiduccio, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Eduardo Chiacchio, per entrambi i ricorrenti, e l’avv. Letizia Mazzarelli, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mario Gallavotti, assistita dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Enrico del Prato.

 

                                                                                                   Ritenuto in fatto

 

  • Con due ricorsi, con contestazioni di identico contenuto, del 9 marzo 2017, entrambi affidati a due motivi, i sigg.ri Mazzei e Piemontese, hanno chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità della decisione dianzi riportata, pronunciandone l’annullamento e confermando, conseguentemente, la decisione di prime cure, che aveva statuito l’improcedibilità dei deferimenti di entrambi gli odierni ricorrenti.

Con vittoria di spese e compensi.

La F.I.G.C.Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita, in entrambi i procedimenti, con memorie del 17 marzo 2017, chiedendo il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.

  • Le contestazioni dei ricorrenti riguardano la natura dei termini previsti dall’art. 32-ter, comma 4, C.G.C., per la comunicazione dell’atto di deferimento da parte della Procura Federale (primo motivo) e per l’individuazione del dies a quo per l’avvio dell’azione disciplinare (secondo motivo). I ricorrenti affermano il carattere perentorio di tali termini invocando l’art. 38, comma 6, C.G.S., nonché alcune disposizioni del codice di procedura civile. La F.I.G.C. è di contrario avviso.

 

          Considerato in diritto

  

A. Nel primo motivo, i ricorrenti lamentano l’erroneità della decisione impugnata per aver attribuito carattere ordinatorio al termine di trenta giorni per la notifica dell’atto di deferimento, previsto nell’art. 32-ter, comma 4, C.G.S., in relazione all’art. 38, comma 6, C.G.S., secondo cui “tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”.

Il motivo è infondato.

Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, con la decisione del 7 aprile 2017, n. 25, da cui non vi è ragione di discostarsi.

La perentorietà dei termini, affermata dall’art. 38, comma 6, C.G.S., va riferita, in applicazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, ai termini del procedimento sportivo contenzioso, non a quelli della fase precontenziosa, di cui si dibatte nella specie. Del resto, la decisione della Prima Sezione di questo Collegio, n. 27 del 6 luglio 2016, richiamata dai ricorrenti, ha riguardo al termine per il deposito del dispositivo delle decisioni, senza alcun riferimento alla fase precontenziosa.

Anche questa Sezione ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione della perentorietà dei termini nella decisione n. 49/2016 del 18 ottobre 2016, ritenendo che il termine di 10 giorni, fissato dall’art. 34, comma 2, C.G.S. FIGC per il deposito e la pubblicazione delle decisioni, non riguarda la pubblicazione integrale delle stesse a mezzo di comunicato ufficiale, che attiene, invece, al diverso profilo della divulgazione.

B. Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del medesimo art. 32- ter, comma 4, C.G.S. FIGC e degli artt. 165, commi 1 e 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c. in quanto richiamati mediante l’art. 1, comma 2, C.G.S. FIGC e l’art. 2, comma 6, C.G.S. CONI.

Sostengono che il dies a quo per l’avvio dell’azione disciplinare si collochi nella data di comunicazione a ciascun indagato dell’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale e non nella data dell’ultima notifica, nel caso di pluralità di indagati.

Anche questo motivo è infondato.

Sulla questione si sono già espresse le Sezioni Unite di questo Collegio, nella decisione già richiamata, e qui condivisa.

Non essendo espressamente prevista l’ipotesi di deferimento con pluralità di destinatari, può ritenersi principio generale quello ricavabile dai principi del processo, secondo cui il termine per le incombenze successive alla notifica di un atto decorre, nel caso di pluralità di notifiche, da quella effettuata per ultima.

L’esigenza di concentrare in un unico procedimento vicende connesse impone di far luogo ad un unico procedimento disciplinare, con la conseguente esigenza di coordinare la decorrenza dei termini della fase precontenziosa.

C. I ricorsi sono stati promossi il 9 marzo 2017, prima della pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, depositata il 7 aprile 2017. Ne segue che le questioni dibattute non risultavano definite. Donde il Collegio ritiene equa la compensazione delle spese.

         

                                                                      P.Q.M.

                       IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

Rigetta i ricorsi. Spese compensate.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 aprile 2017.

 

Il Presidente                                                          Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                              F.to Enrico del Prato

Depositato in Roma in data 26 aprile 2017. 

Il Segretario

Alvio La Face

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