CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78 del 19/10/2017 – Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/U.S. Vibonese Calcio s.r.l.

Decisione n. 78

Anno 2017


 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

composta da

Franco Frattini - Presidente

Dante D’Alessio - Relatore

Mario Sanino

Gabriella Palmieri

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2017, presentato, in data 4 settembre 2017, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente, Carlo Tavecchio, e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del Presidente, Gabriele Gravina, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli,

 

contro

 

 la Società U.S. Vibonese Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio e dall’avv. Federica Ferrari;

e nei confronti

 

della Procura Generale dello Sport presso il CONI, della Procura Federale FIGC,

e della Società A.C.R. Messina;

per l'annullamento, previe misure cautelari, della decisione resa dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 34/CFA del 30 agosto 2017, sul reclamo dell'U.S. Vibonese, che, in accoglimento del ricorso proposto da quest'ultima, ha disposto la retrocessione all'ultimo posto della società A.C.R. Messina, nello scorso Campionato di Lega Pro (s.s. 2016/2017), determinando la reintegrazione della compagine calabrese nell'organico del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018.

Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 15 settembre 2017, l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli, per le ricorrenti - FIGC e Lega Pro; l’avv. Cesare Di Cintio, per la resistente, U.S. Vibonese Calcio s.r.l., nonché il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore cons. Dante D’Alessio.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ricorso proposto ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Codice della Giustizia sportiva del CONI, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito anche F.I.G.C., in persona del Presidente, Carlo Tavecchio, e la Lega Italiana Calcio Professionistico, di seguito anche Lega Pro, in persona del Presidente, Gabriele Gravina, hanno impugnato la sentenza, in C.U. n. 34/CFA del 30 agosto 2017, con la quale la Corte d’Appello della F.I.G.C., accogliendo il ricorso proposto dalla Società Vibonese Calcio, di seguito anche solo Vibonese, ha disposto la retrocessione all'ultimo posto, nello scorso Campionato di Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017), della società A.C.R. Messina, di  seguito  anche solo  Messina,  con  la  possibile  reintegrazione  della  compagine  calabrese nell'organico del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018.

2. La vicenda che ha determinato la decisione impugnata ha avuto origine dalla sottoposizione a procedura fallimentare della società Gable Insurance, con la quale diverse società partecipanti al Campionato di Serie B e di Lega Pro (fra le quali la società A.C.R. Messina) avevano stipulato, per l’iscrizione al campionato, le necessarie polizze assicurative.

Dopo il fallimento della citata società assicurativa, la F.I.G.C. era intervenuta sulla questione con la delibera, di cui al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, con la quale aveva disposto che “le società di Serie B e di Lega Pro che, in sede di iscrizione al Campionato 2016/2017, hanno prestato polizze fideiussorie rilasciate dalla Gable Insurance AG, devono depositare presso la lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2017, h. 19.00, garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai C.U. nn. 367/A e 368/A del 26.4.2016”.

La delibera federale aveva anche statuito che l’inosservanza del predetto termine costituiva illecito disciplinare ed era “sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel campionato 2016/2017”.

3. La Società A.C.R. Messina non aveva prodotto tempestivamente una valida polizza fideiussoria ed era stata quindi sanzionata dalla Corte d’Appello Federale, con decisione pubblicata nel C.U.

n. 138/CFA del 7 giugno 2017, per la violazione dell’art. 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lett. c), par. IV, delle NOIF, con punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017.

Peraltro, la società Messina aveva poi concluso il campionato di Lega Pro senza aver acquisito e depositato la necessaria copertura assicurativa.

4. La Vibonese, che aveva partecipato, nella stagione sportiva 2016/2017, al campionato di Serie C ed era retrocessa nella categoria inferiore a seguito dello svolgimento dei play out, proponeva, in data 18 luglio 2017, ricorso avanti al Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C., ai sensi degli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, per ottenere la reintegrazione nell’organico della serie C, previa l’esclusione, dal campionato 2016/2017, della società ACR Messina che non aveva provveduto al deposito della copertura assicurativa necessaria per la partecipazione al campionato.

5. Il Tribunale Federale Nazionale, con C.U. n. 7/TFN del 28 luglio 2017, dichiarava il ricorso inammissibile perché l’impugnazione era stata proposta nei confronti della società Messina “e non, quale parte resistente necessaria, anche nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico” ed inoltre perché, sui medesimi fatti, il Procuratore Federale aveva già proposto deferimento, a seguito del quale la società ACR Messina era stata già sanzionata dalla Corte d’Appello Federale (come da C.U. n. 138/CFA del 7 giugno 2017).

6. Avverso tale decisione, la Vibonese, in data 8 agosto 2017, proponeva reclamo davanti alla

Corte Federale di Appello, ai sensi dell’art. 30 del CGS del CONI, in relazione all’art. 37 del CGS della F.I.G.C., deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 32 del CGS del CONI e chiedendo “la penalizzazione e/o esclusione del Club A.C.R. Messina s.r.l.dal Campionato di Lega Pro per la stagione 2016/2017, con conseguente reintegra nell’organico di Serie C della società ricorrente mediante scorrimento della graduatoria”.

7. In data 17 agosto 2017, la Corte Federale di Appello, di seguito anche CFA, ha disposto “l’acquisizione presso la Lega Italiana Calcio Professionistico degli atti e documenti relativi alla iscrizione al campionato stagione sportiva 2016/2017 della società A.C.R. Messina S.r.l.”.

Tale documentazione è stata trasmessa in data 18 agosto 2017.

La CFA, in data 24 agosto, ha emesso quindi la decisione, in C.U. 29/CFA, con la quale, in accoglimento del ricorso, ha disposto la retrocessione della società Messina all'ultimo posto del Campionato di Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017), Girone C, determinando la possibile reintegrazione della Vibonese nell'organico del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018.

Le motivazioni della decisione sono state poi pubblicate in data 30 agosto 2017, con C.U. 34/CFA.

8. La decisione della Corte Federale di Appello è stata impugnata davanti al Collegio di Garanzia dello Sport dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del suo Presidente, che ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la società Vibonese Calcio, con atto del 9 settembre 2017, sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione e chiedendo la conferma della decisione impugnata, con la condanna della controparte al pagamento delle spese e degli onorari del procedimento.

9. In data 6 settembre 2017, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, ha sospeso l'esecutorietà della sentenza impugnata fino alla data della discussione collegiale, ed ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, per il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 56, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

10. All’udienza pubblica del 15 settembre 2017 la questione, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto 

 

11. La prima questione che il Collegio deve esaminare riguarda l’eccezione di inammissibilità del ricorso che è stata sollevata, sotto diversi profili, dalla resistente Vibonese. Tale questione si interseca, peraltro, con i motivi di impugnazione che riguardano l’ammissibilità del ricorso proposto dalla Vibonese davanti agli organi della giustizia federale.

 

12. La resistente Vibonese, con una prima eccezione, ha sostenuto che il Presidente Federale non può avere il potere di impugnare e modificare le decisioni emesse dagli organi di giustizia sportiva federali, di cui dovrebbe essere il supremo garante e paladino, ed ha aggiunto che un generico potere impugnatorio del Presidente costituirebbe una indebita invasione nella sfera di potere della magistratura sportiva, che rischierebbe di essere così privata della sua dovuta indipendenza, sancita dall’art. 3, “Principio di separazione dei poteri”, dei Principi Fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e dall’art. 33 dello Statuto della F.I.G.C.

 

La Vibonese ha poi sostenuto che anche l’art. 54, comma 2, del CGS del CONI, che regola la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, afferma che “hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport” ed ha evidenziato che tale norma non contempla, fra i soggetti legittimati ad agire davanti al Collegio di Garanzia, il Presidente Federale. Né, ha aggiunto la Vibonese, tale potere si può ricavare, come sostenuto nel ricorso, dall’art. 37, comma 1, lettera c), del CGS della F.I.G.C., che non consente l’esercizio dell’azione nei confronti delle decisioni della Corte Federale d’Appello.

 

13. La Vibonese ha, poi, ancora sostenuto che non vanta alcun potere di impugnazione, nei confronti della decisione della Corte Federale d’Appello, la Lega Pro, in quanto la decisione impugnata non è stata emessa nei suoi confronti. Come è stato chiarito in tale decisione, infatti, la Lega Pro non è mai stata e non doveva essere parte del giudizio, vertendosi in un procedimento di natura dualistica.

 

Peraltro, ha aggiunto la resistente Vibonese, la Lega Pro non solo era a conoscenza dell’esistenza del procedimento, ma è stata anche destinataria di apposita istruttoria, che la Lega ha adempiuto redigendo una dettagliata relazione e producendo la documentazione relativa alla posizione del Messina senza sollevare questioni di sorta sul provvedimento sulla necessità di essere parte nel giudizio.

 

14. La Vibonese ha, poi, anche insistito nel sostenere che l’unico contraddittore nel giudizio proposto davanti al Tribunale Federale, ai sensi degli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, era il Messina e che quindi correttamente il ricorso era stato proposto nei confronti di tale società ed era stato poi depositato presso il Tribunale Federale.

 

15. Il Collegio di Garanzia ritiene che, per risolvere la questione riguardante la legittimazione alla proposizione del ricorso in esame, occorra esaminare l’oggetto del giudizio che era stato proposto dalla Vibonese davanti al Tribunale Federale, ai sensi degli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, che ha determinato la decisione del Tribunale Federale e poi della Corte d’Appello Federale.

 

16. Si deve allora ricordare che la Vibonese si era rivolta al Tribunale Federale, ai sensi degli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, per ottenere la “riammissione nell’organico della serie C”, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere agli incombenti necessari all’iscrizione al campionato, per la stagione sportiva 2017/2018, previa esclusione della società Messina dal campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2016/2017.

 

16.1 Come risulta pacificamente dagli atti (e non è contestato), la Vibonese ha peraltro proposto il suo ricorso esclusivamente nei confronti della società ACR Messina che, anche a causa di ulteriori vicissitudini societarie, non si era iscritta al campionato di serie C, per la stagione sportiva 2017/2018, e non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio.

 

16.2 Il Tribunale Federale, con la decisione adottata il 28 luglio 2017, ha ritenuto che il ricorso proposto dalla Vibonese fosse inammissibile, perché presentato esclusivamente nei confronti della società ACR Messina e non, “quale parte resistente necessaria”, anche nei confronti della Lega Pro, nonché per la circostanza che sui medesimi fatti era stata già proposta azione, da parte della Procura, davanti alla giustizia federale. Azione che aveva determinato l’irrogazione, a carico del Messina, della sanzione di due punti di penalizzazione in classifica (in C.U. 138/CFA del 7 giugno 2017).

 

16.3 Tale decisione è stata, come si è già ricordato, appellata dalla Vibonese davanti alla Corte Federale d’Appello, con ricorso che di nuovo non è stato proposto nei confronti (anche) della Lega Pro (né tantomeno della F.I.G.C.).

 

La Corte Federale d’Appello, dopo aver disposto apposita istruttoria ed aver acquisito gli atti in possesso della Lega, che dimostravano che il Messina, dopo il fallimento della Gable Insurance, non aveva più provveduto a munirsi della garanzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione e per la partecipazione al campionato, ha accolto il ricorso della Vibonese ed ha quindi disposto il posizionamento della società Messina all’ultimo posto in classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, nella stagione sportiva 2016/2017. Secondo la Corte Federale d’Appello esulavano, peraltro, “dalla materia del contendere le conseguenze pratiche di tale posizionamento” che sarebbero derivate “da adempimenti meramente organizzativi che discendono in maniera automatica dal predetto posizionamento”.

17. La F.I.G.C. e la Lega Pro lamentano ora davanti a questo Collegio di Garanzia che tale decisione è stata adottata senza il loro necessario coinvolgimento nel giudizio. A maggior ragione, sostengono le ricorrenti, tale vizio si è determinato nel giudizio di appello davanti alla Corte Federale, tenuto conto che la decisione appellata del Tribunale Federale, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, aveva espressamente ritenuto che la Lega dovesse partecipare al giudizio, con la conseguenza che la decisione di appello era stata adottata in assenza di una parte nei confronti della quale la decisione di primo grado era stata pronunciata.

 

18. Dalla indicata ricostruzione, si rileva che la Vibonese ha proposto il suo ricorso, ai sensi degli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, al fine di ottenere dal Tribunale Federale, “previa esclusione del Club A.C.R. Messina dal campionato di Lega Pro per la stagione 2016/2017… l’integrazione dell’organico mediante reintegra della società ricorrente con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesti per l’iscrizione al campionato 2017/2018”.

 

La Vibonese ha, quindi, chiesto al Tribunale Federale di essere reintegrata nella possibilità di adempiere gli incombenti necessari per l’iscrizione al campionato 2017/2018, previa l’esclusione dal precedente campionato dell’A.C.R. Messina, che non aveva (più) titolo a parteciparvi per la (sopravvenuta) carenza della garanzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione al campionato.

 

19. Tale domanda, secondo questo Collegio di Garanzia, non poteva essere formulata davanti al Tribunale Federale nei termini che si sono indicati e non poteva comunque essere trattata in giudizio senza il necessario coinvolgimento della F.I.G.C. e della Lega Pro, che dovevano essere parti necessarie dello stesso giudizio.

 

20. In primo luogo, il Collegio di Garanzia ritiene che non poteva essere il Tribunale Federale, investito della questione ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, ad esprimersi sul diritto della Vibonese a partecipare al campionato di calcio di Lega Pro nella stagione 2017/2018 (anche ai soli fini della riammissione nei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al campionato), per effetto di una valutazione disciplinare sulla accertata mancanza, da parte del Messina, di un requisito che era necessario per l’iscrizione e per la partecipazione al campionato.

 

Il Tribunale Federale non poteva, infatti, esprimersi in alcun modo sul diritto della Vibonese alla iscrizione al campionato di Serie C, per la stagione sportiva 2017/2018, come ha finito per riconoscere anche la Corte Federale d’Appello nella decisione impugnata, investendo la decisione richiesta atti e competenze di natura organizzativa spettanti agli organi della Federazione e della Lega Pro.

21. Ma il Tribunale Federale non poteva nemmeno emettere una sanzione disciplinare a carico del Messina in assenza di una disciplina federale, anche a carattere sanzionatorio, sulle conseguenze determinate dalla perdita, nel corso della stagione sportiva, delle garanzie fornite al momento dell’iscrizione al campionato.

 

22. Se è vero, infatti, che la disciplina federale richiede per l’iscrizione (e quindi per la partecipazione) ai campionati, la presentazione di determinate garanzie, con la conseguenza che la società che non dimostri di essere in possesso di tali garanzie (e degli altri requisiti richiesti) non può iscriversi al campionato, tuttavia, nella fattispecie, la questione sollevata non riguardava la fase di iscrizione al campionato, che è disciplinata da specifiche norme anche con riferimento alle conseguenze del mancato adempimento degli incombenti necessari, ma la fase successiva, nella quale un evento esterno (il fallimento della società assicurativa) aveva determinato la perdita di un requisito inizialmente posseduto.

 

Ed invero, la vicenda che ha coinvolto la società Messina (ed altre numerose squadre di serie B e serie C) era stata peculiare e, proprio per la sua particolarità, la Federazione, con delibera di cui al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, aveva dettato regole specifiche per la regolarizzazione in corso d’anno ed aveva anche previsto una speciale sanzione per il caso di mancata regolarizzazione nei termini. Il Messina, che non aveva regolarizzato la sua situazione nei termini, era stata, quindi, sanzionata, con due punti di penalizzazione, per non aver tempestivamente prodotto una nuova garanzia.

 

Ma la citata delibera federale non aveva previsto anche il caso, poi verificatosi, di una mancata regolarizzazione successiva e non erano stati disciplinati gli effetti, a carattere sanzionatorio, di una mancata regolarizzazione, dopo il termine concesso.

 

23. In tale contesto, la valutazione del comportamento, certamente grave, tenuto dal Messina (ben evidenziato nella decisione della Corte d’Appello Federale) avrebbe dovuto piuttosto essere oggetto di una specifica ulteriore attività della Lega (e, per i profili generali, della Federazione).

 

Non avendo la Lega (e la Federazione) provveduto sulla questione, la Vibonese avrebbe quindi potuto sollecitare tale azione ed eventualmente anche agire avverso il silenzio prestato dalla Lega e dalla Federazione (eventualmente diffidate) a compiere una attività ritenuta doverosa.

 

Ma la Vibonese non poteva proporre un’azione nei confronti della sola società ACR Messina per ottenere una pronuncia sostitutiva dell’inerzia serbata sulla questione dalla Lega Pro e dalla Federazione (inerzia che emerge anche dalla documentazione acquisita dalla Corte Federale con apposita istruttoria).

 

24. Contraddittori necessari, in un eventuale giudizio proposto avverso l’inerzia dei loro organi, avrebbero dovuto, peraltro, essere la Lega e la Federazione, che avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali non avevano ritenuto di dover intervenire sulla questione, mentre il Messina, in tale giudizio, avrebbe assunto la più corretta posizione di controinteressato.

 

25. La Vibonese ha ritenuto, invece, di citare in giudizio, utilizzando la particolare procedura dettata dagli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, solo il Messina che, come si è detto, era nella vicenda in realtà il soggetto controinteressato, ma non il soggetto contro il quale il ricorso poteva, nei limiti indicati, essere eventualmente proposto.

 

26. Anche la Corte Federale d’Appello si è resa conto che la domanda della ricorrente Vibonese, così come formulata, non poteva trovare accoglimento e, per superare tale rilievo e ritenere ammissibile il ricorso della Vibonese, ha ritenuto di dover riformulare la domanda, sostenendo che il ricorso doveva ritenersi ammissibile in quanto volto ad ottenere l’esclusione dal campionato 2016/2017 del Messina, con le relative conseguenze “automatiche” ai fini della possibile iscrizione al campionato 2017/2018 della Vibonese.

 

Ma in tal modo la Corte Federale d’Appello non solo ha effettuato un non ammissibile mutamento della domanda, come cristallizzata nel ricorso proposto davanti al Tribunale Federale, ma ha anche ritenuto ammissibile (e fondato) il ricorso della Vibonese sulla base di presupposti che, come si è evidenziato, mancavano.

 

27. Peraltro, non poteva la Corte Federale d’Appello, in assenza di una disciplina, anche di carattere sanzionatorio, sulle conseguenze della mancata rinnovazione delle garanzie assicurative da parte del Messina, sanzionare la stessa società con la collocazione all’ultimo posto in classifica nella stagione 2016/2017, per non aver presentato una nuova garanzia fideiussoria necessaria per completare la sua partecipazione al campionato.

 

La Corte Federale, considerato che il campionato di serie C, stagione sportiva 2016/2017, si era già concluso, ha ritenuto, infatti, di poter applicare al Messina la sanzione della retrocessione della squadra all’ultimo posto del campionato. Ma in tal modo la Corte Federale ha irrogato al Messina una sanzione che non era prevista da alcuna disposizione e per una fattispecie che, per la sua peculiarità, la Federazione (o la Lega) avrebbe potuto anche ritenere oggetto di una diversa disciplina.

 

Tanto meno, poi, poteva essere dichiarata, come la Corte Federale ha fatto, sia pure in modo incidentale in motivazione, l’esistenza di un qualche automatismo fra la decisione pronunciata nei confronti del Messina e il diritto della Vibonese a poter partecipare al campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018.

 

28. Ma anche a voler ammettere che la domanda (come formulata) potesse, per il suo contenuto, essere proposta davanti al Tribunale Federale, ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, certamente il giudizio, per come era stato proposto e perché involgeva direttamente l’attività della Lega Pro e della F.I.G.C., non avrebbe potuto svolgersi in assenza della stessa Lega (come ha sostenuto il Tribunale Federale) e della F.I.G.C., avendo ad oggetto una questione riguardante atti (o l’inerzia) dei soggetti che curano l’organizzazione del campionato di serie C e che emanano le relative regole e dispongono la loro applicazione, con l’ammissione allo stesso (o l’esclusione dallo stesso) delle squadre che, essendo in possesso dei necessari requisiti, ne fanno richiesta.

 

29. Si deve, peraltro, aggiungere che la decisione della Corte Federale non risulta condivisibile anche perché non ha dato rilievo alla circostanza che la decisione del Tribunale Federale era stata appellata davanti alla stessa Corte con un ricorso ancora una volta proposto nei confronti della sola società Messina. Mentre il ricorso di appello doveva essere proposto, per le ragioni che si sono esposte, nei confronti della Lega Pro e della Federazione.

 

In particolare, il ricorso, come correttamente evidenziato dalle ricorrenti, non poteva non essere proposto anche nei confronti della Lega Pro in considerazione del contenuto della decisione di primo grado che aveva ritenuto il ricorso inammissibile proprio per la mancata partecipazione al giudizio della stessa Lega, evidentemente ritenuta parte necessaria.

 

30. Non può essere, quindi, condivisa la tesi sostenuta dalla Vibonese, anche nel corso della pubblica udienza, secondo cui il ricorso proposto davanti agli organi della Giustizia Federale doveva ritenersi ammissibile perché non erano state sollevate questioni riguardanti possibili illegittimità nell’azione della Lega, ma era stato richiesto al Tribunale (e poi alla Corte Federale) solo di verificare la mancanza dei requisiti per la partecipazione al campionato del Messina, con le relative conseguenze.

 

Tale prospettazione non può essere condivisa perché il ricorso disciplinato dall’art. 30 del CGS del CONI, che consente l’instaurazione di un giudizio nei confronti di un tesserato, anche in mancanza di iniziativa della Procura Federale, non poteva essere proposto, per i motivi che si sono indicati, per una questione avente ad oggetto (anche e principalmente) le procedure per l’iscrizione al campionato delle squadre, che sono regolate da specifiche regole e procedimenti di competenza degli organi a ciò preposti della Federazione e della Lega.

 

31. Per tutte le indicate ragioni, il ricorso davanti al Collegio di Garanzia risulta fondato ed è anche certamente ammissibile, perché è stato proposto dai soggetti (Lega e Federazione) che avrebbero dovuto partecipare al giudizio endofederale (anche eventualmente per far dichiarare l’inammissibilità dello stesso) e che non sono stati evocati in giudizio.

 

32. Non osta a tale conclusione la circostanza con cui l’art. 54, comma 2, del CGS del CONI prevede che il ricorso davanti al Collegio di Garanzia può essere proposto dalle (sole) parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione impugnata (nonché dalla Procura Generale dello Sport).

 

Tale disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che può essere proposto il ricorso, davanti al Collegio di Garanzia, non solo dalle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione impugnata (nonché dalla Procura Generale dello Sport), ma anche da chi avrebbe dovuto essere parte del giudizio endofederale e illegittimamente, come nella fattispecie, non vi ha partecipato.

 

33. Né si può giungere a conclusione diversa in relazione alla circostanza, pure eccepita dalla Vibonese, che la decisione oggetto di impugnazione davanti a questo Collegio è stata controfirmata dallo stesso presidente della FIGC, Tavecchio, che ha ora impugnato la decisione, posto che tale firma ha valore ai soli fini della pubblicazione della decisione nel C.U., ma non determina alcuna condivisione da parte dello stesso Presidente Federale dei contenuti della decisione.

 

34. Si deve anche aggiungere che non osta alle conclusioni raggiunte circa l’ammissibilità dell’impugnazione, da parte della F.I.G.C., della decisione in questione nemmeno la circostanza che la Federazione Italiana Giuoco Calcio è il soggetto al quale fanno riferimento anche gli organi della giustizia sportiva federale.

 

Gli organi di giustizia sportiva federali, anche se incardinati nelle singole Federazioni, sono infatti del tutto autonomi rispetto all’organizzazione amministrativa della Federazione, con la conseguenza che, quando oggetto di impugnazione è un atto di natura amministrativa della Federazione (o il mancato esercizio di una attività della Federazione, come nella fattispecie), è (naturalmente) ben possibile che tale atto possa essere sottoposto all’esame degli organi di giustizia sportiva e in tali casi deve ritenersi anche possibile che la legittimità di tale atto (o dell’inerzia serbata) possa essere difesa in giudizio dal vertice della Federazione che ne ha la rappresentanza legale.

35. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La decisione impugnata della Corte d’Appello Federale deve essere quindi annullata e, per l’effetto, la questione deve essere rinviata al Tribunale Federale Nazionale per ogni successiva determinazione.

Le spese del giudizio, considerata la novità della questione trattata, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

In accoglimento del ricorso, annulla la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 34/CFA del 30 agosto 2017, e, per l’effetto, rinvia al Tribunale Federale Nazionale di primo grado endofederale.

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 settembre 2017.

 

Il Presidente                                                                                                     Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                                          F.to Dante D’Alessio

 Depositato in Roma, in data 19 ottobre 2017.

IL Segretario

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