CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82 del 13/11/2017 – Fabrizio Maglia/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Luigi Condò/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Domenico Giampà/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 82

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

 

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Patrizia Ferrari - Relatrice

Ermanno De Francisco

Oreste Fasano

Vincenzo Nunziata - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nei giudizi iscritti:

 - al R.G. ricorsi n. 78/2017, presentato, in data 27 luglio 2017, dal sig. Fabrizio Maglia (C.F. - OMISSIS), nato a - OMISSIS -, ilOMISSIS - e residente inOMISSIS -, nella sua qualità di Direttore sportivo pro tempore della Società Vigor Lamezia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mari (C.F. - OMISSIS) del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Prato, al Viale della Repubblica, n. 298, n. fax 0574/582010 e e-mail: avvgmari@virgilio.it, pec: gaetanomari@pec.avvocati.prato,

contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

 

e la Procura Federale FIGC, Roma, Via Campania, n. 47, in persona del procuratore pro- tempore;

 

- al R.G. n. 79/2017 recante, altresì, richiesta di sospensiva, presentato, in data 31 luglio 2017, dal sig. Luigi Condò, nato a – OMISSIS - ilOMISSIS - e residente inOMISSIS -, allaOMISSIS -, assistito, rappresentato e difeso dall’avv. Casimiro delli Falconi (C.F. - OMISSIS) e dall’avv. Lina Musumarra (C.F. - OMISSIS), elettivamente domiciliato presso detto studio in San Severo (FG), alla Via Imbriani, n. 25;

 

contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

e la Procura Federale FIGC, Roma, Via Campania n. 47, in persona del procuratore pro- tempore;

 

- al R.G. ricorsi n. 81/2017, presentato, in data 2 agosto 2017, dal sig. Domenico Giampà, nato a – OMISSIS - ilOMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Marsico e Marco Scognamillo, entrambi del Foro di Roma, con studio in Viale Regina Margherita, n. 262;

 

contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

 

e la Procura Federale FIGC, Roma, Via Campania, n. 47, in persona del procuratore pro- tempore;

per l’annullamento

 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 003/CFA (2017/2018) del 3 luglio 2017, la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS, nel ritenere il sig. Fabrizio Maglia responsabile della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, ha confermato, nei confronti del medesimo, la sanzione della inibizione pari a mesi tre, già disposta con la sentenza annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia dello Sport; ha confermato, nei confronti del sig. Luigi Condò, le sanzioni della inibizione pari ad anni tre e dell’ammenda pari ad

50.000,00, già disposte con la sentenza annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia; ha confermato, a carico del sig. Domenico Giampà, la sanzione della squalifica pari a mesi sei, oltre alla sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, per l’asserita violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC;

ricorsi tutti riuniti, per connessione oggettiva.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti; uditi, nell’udienza del 25 settembre 2017:

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2017, il difensore della parte ricorrente - sig. Fabrizio Maglia - avv. Gaetano Mari; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2017, il difensore della parte ricorrente - sig. Luigi Condò - avv. Casimiro delli Falconi; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 81/2017, i difensori della parte ricorrente - sig. Domenico Giampà - avv.ti Luigi Marsico e Marco Scognamillo; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, Cons. Patrizia Ferrari.

 

Ritenuto in fatto

 

 

La controversia oggi all'esame si inquadra nell'ambito delle vicende inerenti la gara Barletta- Catanzaro, disputata in data 1 aprile 2015. In particolare, risulta dagli atti di giudizio che la Procura Federale della F.I.G.C., a seguito delle indagini svolte in relazione all'inchiesta denominata "Dirty Soccer", condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, deferiva davanti al Tribunale Federale Nazionale, in data 4 novembre 2015: il sig. Domenico Giampà per illecito sportivo, ex art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva FIGC; il sig. Luigi Condò per illecito sportivo, ex art. 7

C.G.S. FIGC; il sig. Fabrizio Maglia per illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S. FIGC. L'adito  Tribunale  Federale  Nazionale  irrogava,  rispettivamente,  al  sig  Giampà,  la  sanzione dell’ammenda pari a € 30.000,00, con la inibizione per 6 mesi, derubricando la sua posizione a omessa denuncia, ex art. 7, comma 7, CGS; al sig. Condò, la sanzione dell’ammenda pari a € 30.000,00 con la inibizione per anni 3 e 6 mesi, riconoscendo il tentativo di combine della partita Barletta-Catanzaro; al sig. Maglia, accertata la responsabilità disciplinare del Direttore Sportivo, la sanzione della inibizione per 6 mesi, oltre l'ammenda di € 10.000,00.

Tutti e tre gli interessati proponevano reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello che ribadiva, rispettivamente, le conclusioni della impugnata sentenza del TNF nei confronti del sig. Giampà; confermava l'affermazione di responsabilità del sig. Condò, rimodulando il trattamento sanzionatorio in anni 3 di  inibizione e € 50.000,00 di  ammenda;  in ultimo,  confermava la responsabilità del sig. Maglia, rimodulando la sanzione nella sola inibizione per mesi tre (CFA del 6 maggio 2016).

Con ricorso depositato il 4 giugno 2016, il sig. Condò ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport la riforma della decisione impugnata, rassegnando le seguenti conclusioni: "Per tutti i motivi rassegnati si chiede che l'Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport, previa sospensione della esecutività della decisione impugnata, in accoglimento del presente ricorso, voglia provvedere all'annullamento e/o alla riforma del provvedimento impugnato con conseguente statuizione". 

Con ricorso depositato il 4 giugno 2016, il sig. Maglia ha chiesto al medesimo Collegio la riforma della decisione impugnata, rassegnando le seguenti conclusioni:  "Pertanto per tutti i motivi rassegnati, il sig. Fabrizio Maglia, ut supra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, chiede all'Ill.mo Collegio di Garanzia del CONI, previa riforma del provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello Sezioni Unite Comunicato Ufficiale n. 086 Riunione del 26-27 febbraio 2016 (dispositivo) e del successivo Comunicato Ufficiale n. 119 2015/2016 (motivazione) nei confronti del sig. Fabrizio Maglia e conseguentemente prosciogliere quest'ultimo, pronunciando in favore del medesimo ogni altro consequenziale provvedimento di legge".

Con ricorso depositato il 6 giugno 2016, il sig. Giampà ha chiesto, sempre al Collegio di Garanzia, la riforma della decisione impugnata, rassegnando le seguenti conclusioni: "Alla luce di quanto dedotto ed argomentato, si chiede, l'annullamento del provvedimento impugnato".

Con memoria depositata il 16 giugno 2016, si è costituita la FIGC nei confronti del sig. Giampà, formulando le seguenti conclusioni: "si chiede che, previo rigetto della istanza cautelare, il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito. Con ogni conseguente pronuncia di legge anche in ordine alla liquidazione della lite".

Con memoria depositata il 14 giugno 2016, si è costituita la FIGC nei confronti del sig. Condò, formulando le seguenti conclusioni: "si chiede che il ricorso avversario venga dichiarato in parte inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito. Con ogni conseguente pronuncia di legge anche in ordine alla liquidazione della lite".

Con memoria depositata il 14 giugno 2016, si è costituita la FIGC nei confronti del sig. Maglia, formulando le seguenti conclusioni: "si chiede che il ricorso avversario venga dichiarato in parte inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito. Con ogni conseguente pronuncia di legge anche in ordine alla liquidazione della lite".

Il Collegio di Garanzia adito, riuniti i ricorsi, tutti vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, accoglieva il ricorso con rinvio alla Corte Federale d'Appello, rinvenendo nella decisione numerose sviste e ritenendo il complesso motivazionale fondato su deduzioni logiche basate su un impianto fattuale del tutto contraddittorio. La CFA, esaminati i rilievi del remittente, confermava le sanzioni già inflitte con C.U. n. 3/CFA del 3 luglio 2017.

Avverso la sentenza epigrafata, i sigg. Condò, Giampà e Maglia, con distinti ricorsi, presentavano impugnativa. In particolare, il sig. Maglia eccepiva: 1) la violazione del combinato disposto degli art. 34 bis, comma 3 e 4, CGS FIGC ed art. 38 CGS CONI ed art. 12 bis, comma 3, Statuto CONI. Al riguardo, sosteneva la violazione dei termini previsti tassativamente dagli articoli sopracitati. Rilevava  che  il  termine  di  60  giorni  per  la  pronuncia  del  giudizio  di  rinvio  era  stato abbondantemente superato visto che solo dall'udienza e dispositivo del 23 marzo 2017 alla pubblicazione della motivazione della sentenza risultavano trascorsi 102 giorni, molti di più (oltre 160 giorni) considerando il dies a quo previsto dalla norma; 2) la violazione dell'art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del Coni in riferimento alla composizione del giudice di rinvio, atteso che la CFA, quale giudice del rinvio, non avrebbe deciso in diversa composizione stante la partecipazione al collegio di ben tre (3) membri su cinque (5) che avevano partecipato alla delibazione della sentenza impugnata ed annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia del Coni; 3) la violazione dell'art.12 bis, comma 3, Statuto CONI ed art. 62, comma 2, CGS CONI con riferimento alla violazione del principio di diritto. Sosteneva al riguardo che il Collegio di Garanzia del CONI aveva annullato la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 119/CFA (2015/2016), con rinvio al Giudice di Appello, dettando un principio di diritto generale, ravvisando l'illogicità e difetto di motivazione della suddetta sentenza nella sua interezza. La CFA, anziché uniformarsi alle indicazioni del remittente, si sarebbe, invece, limitata a ribadire la mera presenza nell'impugnata sentenza di sviste o errori materiali che non inficiano la valenza giuridica della pronuncia, non tenendo, ad avviso della difesa del Maglia, in alcun conto il contenuto della sentenza del Collegio di Garanzia, con conseguente violazione del principio di diritto in essa esplicitato. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: "chiede all'Ill.mo Collegio di Garanzia del CONI, previa riforma del provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello Sezioni Unite Comunicato Ufficiale n. 116/CFA Riunione del 23.03.2017 (dispositivo) e del successivo Comunicato Ufficiale n. 003/CFA 2017/2018 del 03.07.2017 (motivazione), di annullare senza rinvio il predetto provvedimento e conseguentemente prosciogliere il ricorrente, pronunciando in favore del medesimo ogni altro consequenziale provvedimento di legge.

Si chiede, inoltre, che per le ragioni sopraesposte il Collegio di Garanzia dello Sport CONI Voglia condannare la FIGC alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento nuovamente incardinato".

Il sig. Condò, previa richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione federale, affermava:

1) la violazione di norme di diritto, ritenendo la decisione gravata assunta in violazione degli artt. 34, 34 bis e 38, comma 6, CGS FIGC, nonché degli artt. 37, comma 7, e 38 CGS CONI. Sosteneva il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la pronuncia del giudizio di rinvio; 2) la violazione dell'art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del Coni in riferimento alla composizione del giudice di rinvio; 3) la persistenza degli elementi di contraddittorietà e difetto di motivazione della decisione;

4) la violazione dell'art. 366 bis c.p.p., ai sensi del quale "Il giudice di rinvio è tenuto ad esaminare anche i motivi di censura che la sentenza della Corte di Cassazione ha dichiarato assorbiti, decidendo sulla prospettazione delle parti esposte nell’atto di riassunzione”. Al riguardo affermava che la Corte Federale d’Appello, a fronte delle censure del Collegio di Garanzia dello Sport, si era “pervicacemente” attenuta alla sentenza precedentemente annullata, limitandosi a proporre "sterili correzioni" (sostituendo il nome Maglia al nome Condò) senza, però, esplicare compiutamente, come avrebbe dovuto correttamente fare, a seguito dei rilievi mossi dal Collegio di Garanzia nella sentenza di rinvio, il ragionamento operato al fine di giungere a giustificare la conferma delle sanzioni inflitte. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della decisione federale, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata decisione con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con memoria integrativa, acquisita, infatti, in data 15 settembre 2017, il sig. Condò ribadiva quanto già presente in atti ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Il sig. Giampà, ribadite tutte le argomentazioni difensive già oggetto del ricorso al Collegio di Garanzia, eccepiva: 1) la violazione di legge, la contraddittorietà della decisione in conseguenza del travisamento delle risultanze istruttorie ritenendo, al riguardo, che la CFA si fosse limitata, invece di uniformarsi ai principi dettati dal Collegio di Garanzia, ad evidenziare come i motivi posti alla base dell'annullamento con rinvio fossero infondati; 2) violazione di legge in riferimento all'art. 7, comma 7, CGS FIGC - difetto assoluto di motivazione - motivazione apparente, stante l'asserita omissione di valutazione in merito agli elementi probatori da cui poter affermare che il Giampà fosse stato informato di un tentativo di illecito relativamente alla partita Barletta-Catanzaro; 3) violazione di legge, contraddittorietà della decisione in conseguenza del travisamento delle risultanze istruttorie; la censurabilità del provvedimento, stante il travisamento delle risultanze istruttorie, rinvenibile nella parte di motivazione oggetto di impugnazione in cui si è affermato: “vale rammentare come questa C.F.A. abbia indugiato, nella decisione, anche nonché sul contenuto del colloquio telefonico intervenuto tra i Sig.ri Di Nicola e Ninni Corda, proprio in ordine al tentativo operato dai Sig.ri Maglia e Condò”; 4) assenza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alle specifiche deduzioni difensive sviluppate con i motivi di appello - violazione di legge con riferimento ai principi di interpretazione delle prove. Sul punto, la difesa sosteneva la censurabilità del provvedimento per aver affermato la responsabilità disciplinare del sig. Domenico Giampà, pur avendo omesso di valutare molteplici elementi di fatto espressamente richiamati dal deferito nei propri scritti difensivi e nell'atto di appello. Analogo vizio motivazionale veniva rinvenuto in riferimento alla valutazione di quanto emerso dall'audizione del Giampà e dall'interrogatorio reso innanzi alla Procura della Repubblica di Catanzaro ed espressamente dedotto in sede di Appello; veniva, altresì, rilevata l'omissione di qualsiasi valutazione della documentazione prodotta da altro deferito in primo grado ed espressamente richiamata dal Giampà nell'atto di appello; 5) violazione di legge, mancanza assoluta e contraddittorietà della decisione in relazione all'art. 7, comma 7, CGS FIGC; 6) difetto assoluto di motivazione ed omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 24 CGS FIGC. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e, nell'ipotesi in cui il Collegio adito avesse ritenuto sussistente in capo al tesserato Domenico Giampà una qualsivoglia responsabilità disciplinare per i fatti in contestazione, il doversi procedere all'applicazione dell'art. 24 CGS FIGC.

Con distinte ed articolate memorie, la FIGC ha puntualmente controdedotto tutti i motivi dei tre gravami oggi riuniti ed ha concluso per  la inammissibilità/rigetto dei ricorsi, richiamando a sostegno della propria posizione autorevole giurisprudenza.

All'udienza del 25 settembre 2017, il Collegio di Garanzia ha riunito i ricorsi, tutti vertenti sull'impugnazione della medesima decisione del Collegio della Corte Federale d'Appello - Sez. UniteC.U. n. 003/CFA (2017/2018) del 3 luglio 2017, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016. Le parti presenti hanno richiamato le posizioni in atti.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

 

Considerato in diritto

 

 

Il Collegio ribadisce che i procedimenti nn. 78/2017, 79/2017 e 81/2017 devono essere riuniti, essendo i rispettivi atti di introduzione rivolti contro la stessa decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C.. Ciò premesso, ritiene preliminarmente il Collegio di pronunciarsi negativamente in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dal sig. Luigi Condò, non ritenendo che, visto il dispositivo, i tempi di deposito e pubblicazione della presente sentenza, sussistano i presupposti per l'accoglimento della istanza formulata dall'interessato in sede di presentazione del ricorso.

La evidente connessione dei motivi di ricorso formulati dai tre ricorrenti e, in taluni casi (motivi Condò e Maglia), la loro sostanziale coincidenza determinano, per ragioni di economia processuale, la trattazione degli stessi unitariamente.

I ricorrenti Condò e Maglia sostengono la violazione degli artt. 34 bis, commi 3 e 4, e 38 C.G.S. CONI, ravvisando, in sintesi, il mancato rispetto, a loro avviso, dei termini espressamente previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per la pronuncia del giudizio di rinvio.

Sulla doglianza all'esame, ritenuta al limite del perimetro di cui all'art. 12 bis, comma 3, Statuto CONI, ritiene il Collegio di ribadire che il dies ad quem per stabilire la tempestività o meno del giudizio di secondo grado è quello della pubblicazione del dispositivo e non, come eccepito dai ricorrenti, quello della pubblicazione delle relative motivazioni. La pubblicazione del solo dispositivo integra, infatti, pienamente il requisito della “pronuncia della decisione” di primo o di secondo grado al fine di impedire l’estinzione del giudizio per decorrenza dei termini (novanta giorni per la decisione di primo grado e sessanta giorni per quella di secondo grado) stabiliti dall’art. 38 del CGS. Ciò è stato espressamente affermato dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite nella sentenza 3 giugno 2015, n. 18, ove si legge che “Con la pubblicazione del dispositivo deve ritenersi, infatti, pienamente rispettato il termine entro il quale la Corte Federale doveva provvedere alla decisione della controversia sottoposta al suo esame”. Detto principio è stato più di recente riaffermato dalle stesse Sezioni Unite nelle sentenze 22 marzo 2016, n. 13, e 11 ottobre 2016, n. 46, e da ultimo ribadito nella sentenza 7 marzo 2017, n. 19. Dunque, si richiama al riguardo la condivisibile, consolidata giurisprudenza secondo cui: «per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione è ‘pronunciata’in conformità alle disposizioni sopra indicate – è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal presidente e dal relatore del collegio giudicante. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la segreteria che provvede poi alla sua tempestiva comunicazione» (Sezioni Unite, n. 46, dell’11 ottobre 2016 e n. 13, del 22 marzo 2016; Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, 30 gennaio 2017, n. 10/2017). Orbene, nel caso di specie, la pubblicazione del dispositivo è avvenuta in data 23 marzo 2017 e dunque nei 60 giorni dalla pronuncia di rinvio. La difesa del Condò sostiene, in realtà più in generale, l'intervenuta violazione di articoli del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. che disciplinano rispettivamente lo svolgimento dei procedimenti, i termini di estinzione del giudizio disciplinare e i termini di durata degli altri giudizi, nonché i termini dei procedimenti e la modalità di comunicazione degli atti. Dall'approfondito esame delle risultanze di causa ciò non appare, invero, corrispondente a quanto avvenuto in concreto nel caso all'esame. Le relative esaminate censure appaiono, pertanto, non meritevoli di accoglimento in quanto infondate e, dunque, vengono rigettate.

I ricorrenti Condò e Maglia sostengono la violazione dell'art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del Coni in riferimento alla composizione del giudice di rinvio. A sostegno delle proprie posizioni richiamano il principio di diritto dell'alterità del giudice nel giudizio di rinvio prosecutorio, ex art. 383 c.p.c., la cui violazione determinerebbe nullità insanabile, ex art. 158 c.p.c.

Afferma al riguardo il Collegio che il principio di imparzialità-terzietà del giudice ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione, sia pure tenuto conto delle peculiarità proprie di ciascun tipo di ordinamento. Del resto, il concetto di alterità del giudicante, ivi compreso il relativo perimetro di operatività, ha formato oggetto di ripetuti interventi interpretativi non sempre univoci. La circostanza che uno stesso giudice sieda in due collegi giudicanti che hanno dovuto conoscere della stessa controversia, non può, di per ed in via automatica, far nascere dubbi sull'imparzialità del giudicante a prescindere da tutti gli altri elementi oggettivi. Richiama il Collegio il principio generale, secondo il quale l'esigenza di assicurare che il giudice rimanga ed appaia del tutto estraneo agli interessi del processo viene assicurata attraverso i meccanismi dell'astensione e/o ricusazione, ex art. 51 e 52 c.p.c., istituti che - ove declinati in relazione ad ordinamenti quali quello della Giustizia Sportiva, costituito da un complesso di giudicanti onorari, non stabilmente incardinati nelle strutture e non legati da un vincolo di esclusività - devono essere considerati tenuto conto delle peculiarità del contesto di riferimento.

Ciò premesso, ritiene il Collegio aderente al caso concreto l'orientamento (Cassazione, Sez. VI, n. 2317/2015) secondo il quale l'incompatibilità del giudice non comporta ex se la nullità della sentenza, qualora all’assenza di astensione del giudice non abbia fatto seguito l'istanza di ricusazione della parte interessata. Gli odierni ricorrenti, ove effettivamente intenzionati a censurare la asserita incompatibilità di alcuni componenti del collegio giudicante, avrebbero dovuto, dunque, tempestivamente attivarsi dinanzi alla CFA avanzando istanza di ricusazione, salvo successivamente gravare l'eventuale rigetto della relativa domanda. Dagli atti di causa non emerge che ciò, con riferimento al caso concreto, sia avvenuto. Suggestiva, ma non convincente, tenuto conto delle prassi organizzative seguite dalle segreterie nella fase antecedente la celebrazione dell'udienza, l'affermazione delle difese secondo le quali le parti non potevano attivare il procedimento di ricusazione non essendo state messe in condizione di conoscere la composizione nominativa del collegio. Come correttamente evidenziato dalla FIGC nella memoria di costituzione, peraltro, i ricorrenti avrebbero potuto proporre istanza di ricusazione anche in udienza, prima dell'inizio del dibattimento. Alla luce delle considerazioni svolte, anche in ossequio al principio che impedisce di far valere per la prima volta un vizio che il ricorrente avrebbe potuto precedentemente eccepire, la doglianza esaminata è rigettata in quanto infondata.

Quanto al merito, i ricorrenti Condò, Maglia e Giampà sostengono, in sintesi e sia pure con angolazioni e spunti diversi, la sussistenza di un errore di diritto consistente in una omessa giustificazione-difetto della motivazione della impugnata decisione.

Tale assunto non appare condivisibile. Dalla lettura della decisione si evince che la correzione effettuata dai giudici del rinvio (in ossequio a quanto indicato dal Collegio di Garanzia) conduce ad una ricostruzione fattuale perfettamente logica e corroborata dalle risultanze in atti, tale da comportare la doverosa conferma dell'accertamento di responsabilità dei soggetti coinvolti. La motivazione è, pertanto, da intendersi adeguata, coerente, esaustiva ed assunta nel pieno rispetto del principio generale fissato dal Collegio di Garanzia. I difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili soltanto quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione.

Da rigettare, pertanto, in quanto infondate, le doglianze di tutti e tre i ricorrenti relative a vizi motivazionali della sentenza impugnata.

Prive di fondamento le dichiarazioni apodittiche della difesa di Maglia, secondo cui la CFA non avrebbe analizzato la documentazione probatoria prodotta dall'incolpato. Ricorda, al riguardo, il Collegio il principio per cui il giudice “ha la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante” (Cass., Sez. lav., n. 16499 del 15.07.2009).

Inammissibile l'asserita censura, prospettata dal Condò, di violazione dell'art. 366 bis c.p.p.: essa si appalesa quale tentativo di reintrodurre e valorizzare a discarico elementi che i giudici di merito hanno, invece, ritenuto irrilevanti o, addirittura, utilizzato a conferma della responsabilità disciplinare dell'odierno ricorrente (come la conversazione tra Di Nicola ed il Corda in ordine al tentativo di combine posto in essere da Condò e Maglia). In altri termini, scorrendo attentamente gli scritti difensivi della difesa del richiamato ricorrente, è evidente il tentativo della stessa di provare a convincere codesto Collegio a rivalutare quanto emerso dall’attività istruttoria già espletata nei precedenti gradi di giudizio.

E ciò, come è noto, non è consentito innanzi al Collegio di Garanzia. Per gli stessi motivi, sono da considerare inammissibili le censure mosse da Giampà alla impugnata decisione in conseguenza ed in relazione all'asserito travisamento delle risultanze istruttorie.

Ricorda il Collegio che, ai sensi dell'art. 54 CGS CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Nella giurisprudenza sia delle Sezioni semplici (Quarta Sezione, n. 50 del 2016), sia delle Sezioni Unite di questo Collegio (n. 58 e n. 63 del 2015, n. 4 del 2016), è ricorrente l’affermazione secondo la quale (Quarta Sezione, 29 dicembre 2016, n. 63): “il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio” e ciò in quanto “il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato (...) all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione”. Sembra, in sostanza, che la formula normativa in parola, ancorché nell’esercizio di una rigorosa opera ermeneutica, possa essere sciolta facendovi rientrare anche la censura di motivazione contraddittoria, senza, tuttavia, mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in ricostruzioni dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione” (così la decisione n. 4/2016 delle Sezioni Unite). La valutazione delle risultanze istruttorie e l'individuazione di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dai fatti che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 46/2016; Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 4/2016; giurisprudenza conforme ai principi enunciati in materia dalla Cassazione: per tutte, v. Cass. n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass., n. 21412/2006). Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 24 CGS, ricorda il Collegio che la norma prevede l'applicazione del beneficio esclusivamente su proposta della Procura Federale. Nel caso di specie, in assenza di specifica proposta, non è ipotizzabile alcuna riduzione della sanzione.

Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi in epigrafe, riuniti per connessione oggettiva, sono in parte rigettati ed in parte dichiarati inammissibili.

Sussistono i giusti motivi per la compensazione delle spese.

 

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 

Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva. Dichiara i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 settembre 2017.

Il Presidente                                                                                              La Relatrice

F.to Attilio Zimatore                                                                                   F.to Patrizia Ferrari

Depositato in Roma, il 13 novembre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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