CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84 del 13/11/2017 – Ivan Cacchioli/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 84

Anno 2017

 

 


 IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

 

composta da

 

Attilio Zimatore - Presidente Silvio Martuccelli - Relatore

Ferruccio Auletta

Gabriella Palmieri

Angelo Piazza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2017, presentato, in data 7 luglio 2017, dal sig. Ivan Cacchioli, nato a – OMISSIS - il OMISSIS -, residente inOMISSIS -, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Gigliotti e Paolo Gallinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Perugia, Corso Vannucci, n. 30, giusta procura in calce al Ricorso ex art. 59 e ss. C.G.S.”;

contro

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 9, in virtù di procura a margine della Memoria di costituzione del 13 luglio 2017;

 

per l’impugnazione della decisione dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria FIGC/LND, assunta in data 8 giugno 2017 e pubblicata, con Comunicato Ufficiale F.I.G.C.-Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Umbria n. 186 del 9 giugno 2017, con la quale la stessa Corte ha ritenuto il calciatore, sig. Ivan Cacchioli, responsabile di condotta violenta nei confronti del direttore di gara e, conseguentemente, ha rigettato il reclamo promosso dal sig. Cacchioli contro il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale n. 174 dell’11 maggio 2017, che ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della squalifica fino al 31 dicembre 2018.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del agosto 2017, l’avv. Pietro Gigliotti per il ricorrente, sig. Ivan Cacchioli, nonché l’avv. Stefano La Porta  per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Silvio Martuccelli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con provvedimento n. 174 dell’11 maggio 2017, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria irrogava la sanzione disciplinare della squalifica fino al 31 dicembre 2018 al calciatore sig. Ivan Cacchioli, per aver egli, portiere della squadra Atletico Orteal termine dell’incontro con il Lama Calcio del 7 maggio 2017 – inferto al direttore di gara «una violenta spallata dietro la schiena che lo faceva quasi cadere a terra, causandogli forte dolore». L’episodiosecondo il Giudice Sportivoavveniva nel contesto di concitate proteste dei calciatori dell’Atletico Orte

«per la mancata convalida di una rete segnata, in realtà, a tempo scaduto».

Nel referto arbitrale la condotta del sig. Cacchioli era stata così descritta: «al termine della gara, pochi istanti dopo il fischio che decretava il termine della stessa, un folto gruppo di calciatori della società Atletico Orte insieme al loro allenatore Sig. Cavalli Alessandro, mi hanno accerchiato in quanto protestavano reclamando una rete avvenuta a tempo ormai scaduto. Nello specifico […] è giunto il sig. Cacchioli Ivan, il quale mi ha intenzionalmente caricato colpendomi con una spallata dietro la schiena la quale mi ha fatto quasi cadere e causandomi dolore».

2. Avverso tale decisione l’odierno ricorrente presentava reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello la quale – previa audizione del direttore di gara, che ribadiva quanto riferito nel referto arbitraleconfermava l’irrogazione della sanzione disciplinare nella misura inflitta dal Giudice Sportivo. In particolare, la Corte di Appello, con riguardo alle difese del sig. Cacchioli, non ha ritenuto «credibile l’involontarietà del colpo dal medesimo prospettata. Ciò in base a quanto riferito dal direttore di gara sia in considerazione del fatto che detto calciatore non si è nemmeno scusato con l’arbitro immediatamente dopo il colpo (né in seguito), atteggiamento non compatibile con la prospettata involontarietà del gesto».

3. Il sig. Cacchioli ha, quindi, impugnato la decisione della Corte Sportiva di Appello dinanzi al Collegio di Garanzia del C.O.N.I., chiedendo di «in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto ricorso annullare la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria assunta in data 08 Giugno 2017 e pubblicata sul  comunicato ufficiale F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Umbria n°186 del 09 Giugno 2017 e, per l’effetto, prosciogliere il Sig. Ivan Cacchioli dall’incolpazione formulata a suo carico perché il fatto contestato non costituisce illecito disciplinare, perché in ogni caso non è stato da egli commesso, ovvero, con la formula che sarà ritenuta di giustizia; in via subordinata: previo riconoscimento dell’attenuante dell’assenza di precedenti, annullare la decisione186 e rinviare alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria affinché provveda in ordine al trattamento sanzionatorio».

Il ricorrente ha affidato la propria impugnazione ai seguenti motivi: (i) violazione dell'articolo 35 C.G.S. in relazione all’omesso rispetto delle formalità procedurali; omessa valutazione del materiale probatorio e delle argomentazioni difensive;  (ii) violazione ed errata  applicazione dell'articolo 19 C.G.S. in relazione all’eccessività del trattamento sanzionatorio comminato dal Giudice Sportivo; omessa pronuncia.

4. Si è costituita la F.I.G.C. chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo di ricorso, il sig. Cacchioli ha censurato l’impugnata decisione lamentando la violazione dell'art. 35, comma 4.1, del Codice di Giustizia Sportiva. Sostiene il ricorrente che la Corte Sportiva di Appello avrebbe confermato la responsabilità ascritta al sig. Cacchioli recependo acriticamente la ricostruzione offerta dal direttore di gara nel suo referto e nella successiva audizione, senza con ciò valutare l’ulteriore materiale probatorio offerto dal tesserato.

Il motivo di ricorso è infondato.

Come evidenziato dalla difesa della F.I.G.C., infatti, la Corte Sportiva di Appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 35 C.G.S., applicandosi al caso in esame non già il comma 4.1 della menzionata disposizione, che attiene ai deferimenti disciplinari da parte della Procura Federale, bensì il comma 1.1, che riguarda i procedimenti relativi alle infrazioni commesse durante lo svolgimento delle gare. In applicazione di tale norma, infatti: «I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare».

La Corte Sportiva di Appello non ha, quindi, legittimamente ritenuto di dover ammettere le prove richieste dal tesserato (televisive e fermi immagine), considerando esaustivo il referto arbitrale e la deposizione del direttore di gara, che ha confermato i contenuti del referto; allo stesso modo, ha ritenuto che le argomentazioni difensive – con cui la difesa del ricorrente ha sostenuto che l’evento fosse stato causato in modo involontarionon fossero convincenti e ha motivato tale convincimento con congrua motivazione, esente da vizi logici o giuridici.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il sig. Cacchioli ha poi censurato la decisione impugnata per violazione dell’art. 19 C.G.S., deducendo l’eccessività della pena irrogata e la omessa motivazione circa la domanda subordinata di attenuazione della sanzione.

In proposito, si rileva che, secondo l’orientamento di questa Corte: «Il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza» (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 10 agosto 2015, n. 35). Pertanto, in questa sede, tale doglianza può essere esaminata solo in relazione ad eventuali vizi di legittimità della decisione impugnata e limitatamente a quei profili di legittimità che sono stati specificamente rilevati dal ricorrente, ossia alla specifica unica censura relativa alla mancata motivazione. Nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisa la sussistenza di alcuno dei presupposti sopra indicati. La sanzione irrogata, infatti, non risulta erronea per la valutazione degli elementi di fatto o di diritto esaminati,può ritenersi manifestamente incongrua o sproporzionata nella sua misura.

Atteso che la sanzione irrogata rientra nell’ambito di quelle astrattamente applicabili in relazione alla fattispecie contestata e che la sua determinazione è stata confermata dalla Corte Sportiva di Appello facendo espresso riferimento alle circostanze di particolare gravità in cui si è inquadrato il comportamento del sig. Cacchioli, alla insanabile contraddittorietà tra il referto arbitrale e le difese del calciatore, nonché alla non credibilità delle stesse sulla base della valutazione del comportamento del Cacchioli anche immediatamente successivo al fatto contestato, la pretesa eccessività della sanzione irrogata nei confronti del ricorrente non può formare oggetto di censura, perché ciò significherebbe riconoscere a questo Collegio il potere di sostituirsi al Giudice che ha assunto la decisione impugnata nella determinazione della sanzione ritenuta più congrua (nello stesso senso, v. Coll. Gar. CONI, Sez. II, 14 febbraio 2017, n. 13, ove si ribadisce che la concreta determinazione della sanzione «è rimessa alla valutazione del Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell’ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione»; nello stesso senso, cfr. pure Coll. Gar. CONI, Sez. II, 13 maggio 2015, n. 14).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la censura deve essere dichiarata inammissibile.

 

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione 

 

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data agosto 2017.

 

Il Presidente                                                                                           Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                                F.to Silvio Martuccelli

 

Depositato in Roma, in data 13 novembre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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