CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36 del 08/05/2017 – Procura Generale dello Sport CONI/Federazione Italiana Giuoco Handball/Giovanni Sorrenti

Decisione n. 36

 

Anno 2017


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

composta da

 

Franco Frattini - Presidente

Dante D’Alessio - Relatore

Mario Sanino

Gabriella Palmieri

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorso n. 43/2017, presentato, in data 23 marzo  2017,  dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.), rappresentata e difesa dall’Avv. Cristiana Torre,

 

                nei confronti del

 

 

Sig. Giovanni Sorrenti, tesserato FIGH, quale Presidente e legale rappresentante p.t. della ASD Fiorentina Handball,

 

 

per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGH, di cui al C.U. n. 20 del 22 febbraio 2017, co  la  ale   el  es i   e e l a  ello del si o  e  i e a   o   a della de isio e de i    ale  ede ale        .  .  .     dell    . .        stata irrogata, a carico dello stesso sig. Sorrenti, la sanzione della inibizione fino al 20 aprile 2017, per l'asserita violazione degli artt. 1, commi 2 e 3, del Regolamento Giustizia e Disciplina e degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

 

 

visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

vista la rinuncia al mandato dell’Avv. Marco Naddeo;

 

 

 

visto la  o di costituzione in giudizio dellAvv. Cristiana Torre;

 

 

 

uditi, ell’ die za del 26 aprile 2017, il Procuratore Generale dello Sport, Gen. Dott. Enrico Cataldi, il Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Alessandra Flamminii Minuto e l’Avv. Cristiana Torre;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore cons. Dante D’Alessio.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., depositato presso la segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport il 23 marzo 2017, la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Dott. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Alessandra Flamminii Minuto, ha impugnato la sentenza della Corte dA ello presso la Federazione Italiana Handball, pronunciata nei confronti del sig. Giovanni Sorrenti il 9 febbraio 2017, ell’a i o del procedimento disciplinare n. 5/FIGH/2016.

2.- La decisione impugnata ha avuto origine dall’a o del 13 ottobre 2016, con cui la Procura Federale aveva deferito il sig. Giovanni Sorrenti avanti il Tribunale Federale per la violazione degli artt. 1, comma 2 e 3, Reg. Giustizia e Disciplina, nonché degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I., per avere irritualmente presentato, in data 6 giugno 2016, un esposto al C.O.N.I. al di fuori di ogni regola procedurale, omettendo il dovuto ricorso ad organismo endofederale, esprimendo pubblicamente giudizi o rilievi, del tutto personali, che non incidono su violazioni di norme statutarie o regolamentari, e quindi lesivi della reputazione e della dignità personale di altre persone o organismi operanti ell’o di a e o sportivo, con violazione dei dettami del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. La Procura Federale aveva, inoltre, contestato al sig. Sorrenti la sua mancata presentazione alla convocazione disposta presso la Sede della Procura, con l’elusione di ogni collaborazione con la stessa e in grave violazione degli obblighi ascritti ad ogni tesserato dalla vigente normativa Federale.

3.- Con comunicazione del 14 ottobre 2016, la Procura Federale informava quindi il signor Sorrenti del disposto deferimento, senza inviare peraltro l’a  o di deferimento.

Il suddetto atto di deferimento veniva poi trasmesso dal Tribunale Federale al sig. Sorrenti in data 17 ottobre 2016, contestualmente all’avviso di fissazione dell’ die za di discussione fissata per il giorno 11 novembre 2016, poi rifissata per il giorno 21 dicembre 2016.

In tale data il Tribunale Federale, ritenute fondate le contestate violazioni disciplinari, irrogava al sig. Sorrenti la sanzione della inibizione fino a tutto il 20 aprile 2017 (decisione in Comunicato Ufficiale n. 14 dell’    gennaio 2017).

4.- Avverso tale sentenza, il sig. Sorrenti proponeva reclamo, chiedendo la riforma della stessa in quanto nulla o inesistente, per omessa indicazione dei componenti del collegio giudicante; per omessa sottoscrizione, nonché per errata e non regolamentare composizione del collegio giudicante; per il mancato invio del deferimento da parte della Procura Federale (in violazione dell’a . 44, comma 3, R.d.G. FIGH); per la violazione del diritto di difesa, in relazione all’a o di deferimento, in quanto mancante della necessaria indicazione chiara e precisa delle condotte e delle norme contestate; infine, per omessa o insufficiente motivazione in merito all’a e azio e di responsabilità. In via subordinata, chiedeva l’assol zio e da ogni addebito o l’i  o azio e della sanzione minima edittale, con restituzione della tassa di reclamo.

5.- Con decisione del 9 febbraio 2017, pubblicata in Comunicato Ufficiale n. 20 del 22 febbraio 2017, la Corte dA    ello Federale ha dichiarato non fondato l’a  ello proposto.

Nel rigettare il reclamo, la Corte dA ello federale ha affermato, circa la mancata indicazione nella decisione dei componenti del collegio, che “detta formalinon è richiesta da nessuna norma; inoltre è ammessa in udienza la presenza di componenti ulteriori del Collegio, ferma la sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente del Collegio, in qualidi semplici assistenti che non partecipano alla discussione né alla decisione. In ogni caso, i componenti degli Organi giudicanti federali vengono nominati - nella composizione di tre membri effettivi e quattro supplenti - per un quadriennio, ed i loro nominativi sono pubblicati sul sito ufficiale della Federazione. Quanto sopra è consentito in  tante altre  Federazioni Sportive  peprassi. La decisione, infine, deve essere sottoscritta dal solo Presidente del Tribunale”.

6.- Con il ricorso in esame la Procura Generale dello Sport ha impugnato la citata decisione avanti il Collegio di Garanzia dello Sport, censurando i capi della pronuncia per:

- inesistenza o nullità assoluta ed insanabile della sentenza del Tribunale Federale per violazione degli artt. 34 R.G. FIGH, 26, comma 5, C.G.S. C.O.N.I., 132, comma 1, n. 1 e 5, e 2, c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c., nonc161, commi 1 e 2, c.p.c., in quanto la decisione del Tribunale Federale, come risulta dal verbale dell die za è stata adottata con la presenza di quattro giudici federali (il presidente Porceddu e i componenti Rossi, Giua e De Angelis), invece dei tre previsti, con la presenza di un soggetto estraneo (Di Tullio) ed, inoltre, in quanto la decisione risulta priva di sottoscrizione nonché della indicazione dei componenti il collegio giudicante e comunque dell’i di azio e del suo estensore;

- nullità anche della sentenza della Corte dA   ello Federale, per violazione dell’a  . 55, comma 4, R.G. FIGH, per la mancata indicazione dei componenti del collegio giudicante e per la mancata sottoscrizione della decisione (ivi inclusa la mancata sottoscrizione del Presidente);

- omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia oggetto di disputa tra le parti, in riferimento al fatto che sia lavviso di conclusione delle indagini con intenzione di deferimento, sia l’a o di deferimento stesso risultavano privi degli elementi minimi necessari, in violazione dell’a . 44, comma 3, R.G. FIGH, e dei principi del contraddittorio, della parità delle parti e del diritto di difesa, nonché in merito alla contestazione avente ad oggetto i giudizi o rilievi lesivi della reputazione o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti ell’a i o dell’o di a  e o sportivo;

- violazione dell’a . 7 Reg. Giustizia FIGH, in quanto la decisione impugnata non ha dato conto di quale fosse la sanzione comminata per ciascuna delle due infrazioni disciplinari ritenute sussistenti, in violazione dei criteri descritti dall’a . 7 Reg. Giustizia FIGH, secondo cui la sanzione deve tenere conto della gravità dell’i azio e desumibile dalla natura, dalla specie, dai  modi,  dal  tempo  e  dal  luogo  dell’azion  omissione,   nonché   dall intensità dell’a e ia e o antiregolamentare, dei motivi dell’i azio e della  condotta  tenuta  in passato, nonché di quella immediatamente antecedente e susseguente l’i    azio e in oggetto.

7.- Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), con atto del 13 aprile 2017. A tale atto ha fatto, tuttavia, seguito la rinuncia al mandato da parte del procuratore costituito e una successiva memoria di costituzione da parte di altro procuratore che ha condiviso la fondatezza dei motivi dellimpugnazione proposta dalla Procura Generale del C.O.N.I.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

8.- Con il primo motivo del suo ricorso, la Procura Generale ha sostenuto che, in violazione degli artt. 34 R.G. FIGH, 26, comma 5, C.G.S. C.O.N.I., 132, comma 1, n. 1 e 5, e 2, c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c., nonché 161, commi 1 e 2, c.p.c, la decisione del Tribunale Federale doveva essere dichiarata (dalla Corte dA ello Federale) inesistente ovvero nulla ed insanabile, non essendo stata sottoscritta dal Presidente né dal suo estensore, risultando priva delli di azio e dei componenti il Collegio giudicante e comunque per la errata e non regolamentare composizione del Collegio, attesa la presenza, attestata dal verbale dell’ die za camerale del 21 dicembre 2016, di 4 giudici federali, nonché di una quinta persona non facente parte degli organi giudicanti.

9.- Il motivo è fondato.

 

La . 34 del R.G. FIGH prevede che “il Tribunale Federale è composto da un Presidente, due membri effettivi e da quattro supplenti” e che lo stesso funziona con la partecipazione del Presidente e di due componenti. Non è, pertanto, consentito al Tribunale Federale operare in composizione diversa da quella indicata. Pessere solo prevista, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la delega delle funzioni esercitate da es l i o a un componente dell’o  a o ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.

Tale statuizione è del resto conforme a quanto previsto dall’a . 26, comma 5, C.G.S. C.O.N.I. secondo cui “il Tribunale (e la Corte dAppello Federale) giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di 3 o 5 componenti”.

10.- Dal verbale di udienza del 21 dicembre 2016 si evince che il Tribunale Federale, quando ha giudicato la questione riguardante il signor Sorrenti, si è riunito nella seguente composizione: “Presidente: Porceddu, Componenti: Rossi, Giua, De Angelis, Di Tullio (S.A.).

Risulta quindi accertato che la decisione emessa dal Tribunale Federale è stata adottata con la presenza di un numero diverso e maggiore (quattro componenti) rispetto a quello (di tre componenti) prescritto dalla normativa federale.

Tale circostanza è sufficiente per ritenere il motivo di ricorso meritevole di accoglimento. Per principio pacifico, infatti, le decisioni degli organi collegiali possono essere prese solo dai componenti che hanno titolo a farne parte e nel numero previsto dalle disposizioni che ne regolano il funzionamento.

11.- Peraltro, sempre dal verbale di udienza del Tribunale Federale del 21 dicembre 2016, tra i componenti del collegio giudicante viene indicato un soggetto (Di Tullio), che pacificamente non rientrava tra i componenti degli Organi di Giustizia della Federazione. Anche per tale motivo la decisione adottata dal Tribunale Federale deve ritenersi del tutto illegittima.

12.- La decisione del Tribunale Federale risulta palesemente illegittima anche perché, come ha affermato la Procura Generale, risulta priva di sottoscrizione e comunque della indicazione del suo estensore.

13.- Il signor Sorrenti aveva lamentato tali vizi della decisione di primo grado davanti alla Corte dA ello Federale che, in proposito, ha affermato, in primo luogo, che la mancata indicazione dei nominativi dei componenti del Collegio sarebbe una mera formalità non richiesta da nessuna norma e, in secondo luogo, che “è ammessa in udienza la presenza di componenti ulteriori del Collegio, ferma la sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente del Collegio, in qualidi semplici assistenti che non partecipano alla discussione né alla decisionein quanto prassi oramai affermata in tante altre Federazioni.

Tali affermazioni sono manifestamente non condivisibili.

 

14.- La normativa (del CONI e delle Federazioni) che regola la giustizia sportiva e la disciplina processual-civilistica, richiamata dall’a . 1 del R.G. FIGH, che la integra, prevedono, infatti, una serie di requisiti che sono necessari per la corretta adozione delle decisioni e in assenza dei quali la decisione adottata non può essere considerata emessa validamente.

15.- Si deve, in proposito, ricordare che i giudizi davanti agli organi collegiali della giustizia sportiva si concludono con una decisione (o sentenza) con la quale il collegio, chiamato a giudicare (nella composizione prevista, che deve essere resa pubblica), decide sulla questione sollevata.

Dopo l’Udienza Pubblica, nella quale i procuratori delle parti espongono le loro ragioni (se lo ritengono necessario o se il giudice ritiene necessario acquisire chiarimenti) e chiedono quindi il passaggio in decisione della causa, il Collegio, nella composizione indicata, con un numero di componenti che deve rispettare le disposizioni dettate in proposito dai regolamenti di giustizia federali, si riuniscono, quindi, in Camera di Consiglio per la decisione.

Alla Camera di Consiglio, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici federali, possono partecipare i soli componenti del collegio che deve giudicare sulla determinata questione sulla quale sono stati chiamati a decidere. Non è, invece, possibile ammettere alla discussione altri soggetti. Infatti, la decisione deve essere assunta dai soli componenti del collegio che ne assumono la paternità, con le conseguenti responsabilità, e non può essere influenzata dalle opinioni di altri soggetti che non fanno parte dell’o  a o giudicante.

16.- Nella fattispecie, pertanto, la decisione adottata (nel giudizio di primo grado) con un collegio composto da un numero di componenti maggiore rispetto a quello previsto dal regolamento di giustizia federale, ed inoltre con la presenza di un soggetto estraneo al collegio, deve ritenersi irrimediabilmente viziata, con il conseguente annullamento anche della decisione da ello (che aveva ritenuto infondati i motivi proposti) e l’a o li e o del ricorso proposto dalla Procura Generale.

17.- Considerato che le decisioni federali sottoposte all’esame di questo Collegio presentano altri rilevanti vizi si ritiene, tuttavia, di dover aggiungere alcune ulteriori considerazioni.

18.- Si deve partire con il ricordare che, per la sua validità, una sentenza deve contenere una serie di elementi essenziali:

- l’intestazione del Tribunale e del Collegio che emette la decisione;

- il numero progressivo del ricorso (risultante dal Registro Generale del Tribunale);

- la data della Pubblica Udienza nella quale la questione è stata trattata;

- l’indicazione della generalità delle parti (ricorrente, federazione resistente, eventuali controinteressati) e dei loro avvocati;

- l’indicazione dell’a  o impugnato o della decisione appellata;

- la richiesta fatta al Tribunale dalla parte di annullamento o riforma dell’a  o impugnato;

- le eventuali richieste delle altre parti del giudizio;

- l’esposizione (nella motivazione) degli elementi di fatto e di diritto che costituiscono il presupposto della decisione;

- il dispositivo preceduto dal P.Q.M. che contiene la decisione adottata;

- la condanna alle spese di giudizio;

l’indicazione del giorno, mese e anno e del luogo nel quale la decisione è stata presa.

 

La sentenza, depositata dal giudice estensore presso la Segreteria del Tribunale deve essere, inoltre, sottoscritta dallo stesso estensore e dal Presidente del Collegio che ha adottato la decisione ed è pubblicata a cura del Segretario, con l’ i   zio e di un numero progressivo e l’indicazione della data di pubblicazione.

Con la pubblicazione la sentenza acquista esistenza giuridica e produce i suoi effetti.

 

Dell’avvenuta pubblicazione della sentenza viene data notizia alle parti con apposita comunicazione.

19.- Applicando tali principi al caso di specie, le decisioni del Tribunale Federale della FIGH e della Corte Federale dAppello risultanviziate anche perché tali decisioni, oltre che prive dell’indicazione del componente relatore ed estensore, risultano prive (almeno nella versione contenuta nei due Comunicati Ufficiali trasmessi a questo Collegio di Garanzia) anche della necessaria sottoscrizione. Né può ritenersi sufficiente la sottoscrizione (peraltro ad opera del solo Presidente) del verbale dell’ die za nella quale la decisione è stata adottata (ed anche se in tale verbale è contenuto il dispositivo della decisione), tenuto conto che la sentenza, come si è prima ricordato, deve contenere tutta una serie di elementi che nel verbale (che ha una diversa funzione) evidentemente mancano.

20.- Per completezza, si ritiene di dover aggiungere brevemente che anche gli altri motivi del ricorso proposto dalla Procura Generale sono fondati.

Infatti, come evidenziato nel terzo motivo di ricorso, sia lavviso di conclusione delle indagini con intenzione di deferimento, sia l’a o di deferimento stesso risultavano privi degli elementi minimi necessari, dettati dall’a . 44, comma 3 R.G. FIGH. Deve essere censurato, poi,  anche  il mancato invio alli  e essa o  da parte della Procura Federale, dell’a  o di deferimento.

21.- In relazione al quarto motivo, si deve osservare che risulta evidente anche l’assoluta inadeguatezza delle motivazioni delle decisioni sia di primo grado sia del grado di appello, in merito all’as ivi ili à all’i e essa o della condotta sanzionata, riguardante asseriti giudizi lesivi della reputazione o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti ell’a i o dell’o di a e o sportivo, non essendo stato chiarito in cosa sia consistita l’o esa e in danno di chi sarebbe stata perpetrata.

22.- Risulta fondato, infine, anche il quinto motivo del ricorso in quanto effettivamente  le decisioni degli organi di giustizia federale, in violazione dell’a . 7 Reg. Giustizia FIGH, non hanno dato conto di quale fosse la sanzione  comminata per ciascuna  delle due infrazioni disciplinari ritenute sussistenti.

23.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento delle decisioni impugnate.

Le spese del giudizio, considerato anche il comportamento processuale tenuto (in questo giudizio) dalla FIGH, possono essere compensate fra le parti.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

 

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 aprile 2017.

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                               IL RELATORE

 

F.to Franco Frattini                                                                                            F.to Dante D’Alessio

 

 

 

 

Depositato in Roma in data 8 maggio 2017.

IL SEGRETARIO

 

F.to Alvio La Face

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