F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 02/TFN del 18 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 06/TFN del 04 Agosto 2016 RECLAMO N° 203 DELLA SOCIETÀ ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD AQUILEIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 821 – PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE PINATTI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

 RECLAMO N° 203 DELLA SOCIETÀ ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD AQUILEIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 821 – PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE PINATTI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Con ricorso n. 821 del 05.03.2016 la Società ASD Aquileia adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Pro Cervignano Muscoli al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Pinatti Stefano, nato il 27.08.1998. Con delibera in C.U. 9/E del 05.05.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Pro Cervignano Muscoli al pagamento della somma di € 2.086,70, di cui € 1.626,00 in favore della Società ASD Aquileia a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 460,70 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale. Avverso tale delibera, con atto del 24.05.2016, la Società ASD Pro Cervignano Muscoli ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per avere essa tesserato il calciatore Pinatti in regime di trasferimento temporaneo sino al 30.06.2016 dalla Società ASD Strassoldo, effettiva titolare del primo tesseramento pluriennale. La ASD Aquileia non ha depositato controdeduzioni. Il reclamo, esaminato nella riunione del 15 luglio 2016, è infondato e và, quindi, rigettato. Dall’esame degli atti di causa risulta che il calciatore Stefano Pinatti è stato tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 con vincolo pluriennale, con decorrenza dal 15.07.2015, per la ASD Strassoldo e solo successivamente trasferito (temporaneamente), dal 28.08.2015, alla ASD Pro Cervignano Muscoli. La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che “qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Và infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo), comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse. Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono sia la ASD Strassoldo, sia la ASD Pro Cervignano Muscoli, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente 3^ Categoria per la ASD Strassoldo e Promozione per la ASD Pro Cervignano Muscoli. Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2015/2016, emerge che se la ASD Pro Cervignano Muscoli avesse tesserato il calciatore per l’intera stagione sportiva 2015/2016, il premio da corrispondere in favore della ASD Aquileia, quale penultima titolare del vincolo annuale, sarebbe ammontato ad € 2.168,00 (essendo l’obbligata iscritta al Campionato di Promozione). Da tale importo deve tuttavia detrarsi la quota a carico della ASD Strassoldo ammontante ad € 542,00 (in quanto iscritta al Campionato 3^ Categoria), sicché la ASD Pro Cervignano Muscoli è tenuta a corrispondere la somma di € 1.626,00, vale a dire lo stesso importo che la Commissione Premi ha correttamente determinato in applicazione dell’art. 96 NOIF. Tanto considerato. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Pro Cervignano Muscoli e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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