F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 03 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 RECLAMO N° 3 DELLA SOCIETÀ EMPOLI FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 154 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PIU ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.

 

RECLAMO N° 3 DELLA SOCIETÀ EMPOLI FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 154 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PIU ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015. Con reclamo in data 7.7.2016, la Società Empoli FC Spa ha adito il Tribunale Federale avverso la certificazione con la quale la Commissione Premi ha determinato in complessivi € 29.435,00 il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF che essa reclamante è tenuta a corrispondere alla Società ASD Virtus Corno in conseguenza dell’esordio in serie A del calciatore Più Alessandro, nato il 30.7.1996, intervenuto in occasione della gara Empoli – Atalanta del 24.9.2015. Preliminare all’esame del merito è la verifica della tempestività del reclamo, presentato ad oltre sette mesi di distanza dalla pubblicazione della decisione impugnata sul C.U. 4/E del 12.11.2015. Deduce in proposito la Società reclamante di aver appreso dell’esistenza della certificazione solo con la ricezione di un fax in data 16.6.2016 con il quale la Società Virtus Corno la sollecitava al pagamento del premio così come quantificato dalla Commissione Premi. Rileva tuttavia il Tribunale Federale che è presente in atti copia della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita dalla Commissione Premi in data 24.11.2015 e regolarmente ricevuta dalla Società Empoli Calcio il 27.11.2015, con la quale veniva appunto data comunicazione della certificazione oggi impugnata. Il reclamo è dunque inammissibile, essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata, così come previsto dall’art. 30, comma 32, CGS. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Empoli FC Spa. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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