F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 03 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 RECLAMO N° 206 DELLA SOCIETÀ ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE CONTRO LA SOCIETÀ USD SARZANESE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 851 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE BERTI SERENA – RIC. N. 917 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE ZAMBON GLORIA – RIC. N. 900 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE POLESE CAROLINA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.

RECLAMO N° 206 DELLA SOCIETÀ ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE CONTRO LA SOCIETÀ USD SARZANESE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 851 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE BERTI SERENA - RIC. N. 917 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE ZAMBON GLORIA - RIC. N. 900 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE POLESE CAROLINA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.

Con atto inviato a mezzo posta il 16 giugno 2016, la Società ASD Spezia Calcio Femminile ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale n. 3 decisioni con le quale la Commissione Premi ha condannato essa reclamante al pagamento in favore della Società USD Sarzanese Calcio Femminile dell'importo di € 813,00, dovuto a titolo di premio di preparazione, oltre all'importo di € 121,95 in favore della FIGC a titolo di penale, rispettivamente, per le calciatrici Berti Serena, Zambon Gloria e Polese Carolina. Assume la reclamante di non avere mai ricevuto alcuna messa in mora né alcun ricorso presso la propria sede legale o presso i recapiti postali ritualmente comunicati alla FIGC all’atto dell’iscrizione al campionato e, pertanto, lamenta il mancato perfezionamento del contraddittorio nell’ambito di ogni singolo procedimento che ha dato luogo alle decisioni impugnate. Lamenta, altresì, l’erronea applicazione dei parametri di riferimento (campionato regionale di serie C e non già calcio a 5). Conclude pertanto per l’annullamento delle decisioni impugnate e, in subordine, per la riduzione degli importi eventualmente dovuti. In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 02 agosto 2016. In via preliminare deve rilevarsi l’inammissibilità del reclamo, in quanto la determinazione dei singoli premi di preparazione relativi a ciascuna delle suddette calciatrici ha costituito oggetto di autonome e distinte decisioni della Commissioni Premi che, appunto inammissibilmente, sono state impugnate con un unico atto. Un siffatto reclamo vìola i più elementari principi in tema di impugnazione, dovendo ritenersi inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312). Analoga violazione può ravvisarsi dell'art. 30, comma 33, CGS, che impone la “specifica enunciazione dei motivi di doglianza” avverso la decisione impugnata: un reclamo cumulativo, infatti, non consentendo di individuare con esattezza le censure mosse alle singole decisioni, si presenta altresì viziato da genericità e, come tale, anche per questo verso inammissibile. Né alcuna rilevanza può attribuirsi ad un precedente giurisprudenziale addotto dalla difesa della reclamante in sede di discussione, in quanto riferito a materia tributaria affatto specialistica ed insuscettibile, come tale, di costituire espressione di principi generali. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Spezia Calcio Femminile. Ordina incamerarsi la tassa.

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