F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 03 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 RECLAMO N° 212 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORT E FUN ACQUAVIVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 797 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRANDOLFO MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

RECLAMO N° 212 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORT E FUN ACQUAVIVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 797 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRANDOLFO MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016. Con ricorso del 2.3.2016 la Società ASD Sport e Fun Acquaviva adiva la Commissione Premi per ottenere il riconoscimento, da parte della SSD Matera Calcio, del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo al calciatore Michele Grandolfo. Con decisione assunta in data 5.5.2016 (C.U. n. 9/E), la Commissione Premi condannava la SSD Matera Calcio al pagamento della somma di € 6.597,45, di cui € 1.710,45 a titolo di penale da versarsi a favore della FIGC. La decisione veniva comunicata in data 8.6.2016 e impugnata dalla SSD Matera Calcio con reclamo spedito in data15.6.2016. Assumeva la Società appellante che in 16.5.2016, con atto depositato il successivo 17.5.2016 presso il competente Comitato Regionale FICG, le parti avevano convenuto che la ASD Sport e Fun Acquaviva avrebbe rinunciato al premio di preparazione; depositava copia della suddetta liberatoria e concludeva per la riforma della sentenza impugnata. La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 2.8.2016. L’accordo intervenuto tra le parti e il suo rituale deposito presso il competente comitato determinano incontestabilmente la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione. Va peraltro precisato come tale accordo sia intervenuto solo successivamente alla decisione adottata dalla Commissione Premi, sicché tale decisione deve ritenersi correttamente adottata (ed in tal senso deve essere confermata) relativamente alla penale, il cui obbligo di pagamento a carico della Società soccombente consegue appunto al solo fatto dell’accoglimento del ricorso. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l’impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all’obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante Matera Calcio Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

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