F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 03 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 RECLAMO N° 216 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC Milan Spa CONTRO TORRI BIELLESI ASD PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. Ordinanza. 11) RECLAMO N° 217 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA CALCIO SEZZE CONTRO LA SOCIETÀ GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PANICO GIUSEPPE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, su concorde richiesta delle parti, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

RECLAMO N° 216 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC Milan Spa CONTRO TORRI BIELLESI ASD PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. Ordinanza. 11) RECLAMO N° 217 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA CALCIO SEZZE CONTRO LA SOCIETÀ GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PANICO GIUSEPPE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, su concorde richiesta delle parti, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

12) RECLAMO N° 220 DELLA SOCIETÀ AC MEZZOCORONA SRL PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DELL’ACCORDO ECONOMICO RELATIVO AI CALCIATORI ALESSANDRO PIFFER, ALBERTO PANGRAZI E MARCO BORGHESI DA PARTE DELLA SOCIETÀ FCD ALTOVICENTINO SRL. Con ricorso del 30.6.2016 la AC Mezzocorona Srl ha adito questo Tribunale Federale per ivi sentir condannare la FCD Altovicentino al pagamento in suo favore della somma di € 8.300,00, quale saldo della fattura n. 6/2014 emessa a carico di quest’ultima per il complessivo importo di € 18.300,00. Assume la Società ricorrente che la suddetta somma era stata convenuta con la Società controparte per il tesseramento dei calciatori Alessandro Piffer, Alberto Pangrazi e Marco Borghesi a seguito di accordo “omnicomprensivo” e che la FCD Alto Vicentino aveva corrisposto solo la somma di € 10.000,00 in acconto il 24.11.14, in luogo dei due versamenti di pari importo asseritamente convenuti entro il 15.10.2014 ed il 15.12.2014. A sostegno della domanda, la AC Mezzocorona ha depositato la fattura in questione e la copia del bonifico relativo all’acconto ricevuto. La FCD Altovicentino non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 2.8.2016. Il ricorso deve essere respinto in quanto non provato. Occorre infatti ricordare che la fattura rappresenta la mera evidenza fiscale di un titolo in base al quale viene richiesta la prestazione e non documenta l’esistenza né i termini del rapporto sottostante. Ciò premesso, la AC Mezzocorona si è limitata al deposito della sola fattura dell’importo di € 18.300,00 iva compresa, recante come causale “corrispettivo per cessione definitiva per prestazioni sportive dei giocatori Borghesi, Pangrazi e Borghesi”, ma non ha minimamente dimostrato l’esistenza di un accordo relativo a tale cessione, idoneo a legittimare la propria pretesa sia in ordine all’anche al quantum debeatur. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il ricorso della Società AC Mezzocorona Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

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