F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 RECLAMO N. 1 DELLA SOCIETÀ ASD ODISSEA 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANCANARO MARCIO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.
RECLAMO N. 1 DELLA SOCIETÀ ASD ODISSEA 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANCANARO MARCIO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.
Con atto 5 luglio 2016, la ASD Odissea 2000 (già Libertas Eraclea) ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 28 giungo 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Zancanaro Marcio Antonio del complessivo importo di Euro 5.000,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell’accordo economico inter partes dell’8 gennaio 2015 pr la stagione sportiva 2014/2015. Eccepisce, la ASD Odissea 2000, in via preliminare, la violazione del contraddittorio e del proprio diritto di difesa in quanto non sarebbe stata messa a conoscenza della data di discussione del ricorso innanzi alla Commissione Accordi Economici: a supporto di detta eccezione deposita comunicazione pec del 30 giugno 2016, proveniente dal Segretario della Divisione Calcio a Cinque, attestante la mancata ricezione della comunicazione della data di discussione del ricorso presentato dal calciatore Zancanaro innanzi alla CAE. Nel merito, deduce inoltre la reclamante Società, che nulla sarebbe dovuto al calciatore Zancanaro in quanto lo stesso avrebbe ricevuto tutto quanto dovutogli in forza del richiamato accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2014/2015, per un totale di Euro 7.500,00. Al riguardo, la ASD Odissea 2000 ha quindi prodotto in atti copia di una ricevuta del calciatore per Euro 1.600,00 e copia di tre bonifici rispettivamente di Euro 3.000,00, 2.000,00 e 900,00. Ha concluso, pertanto, per l’annullamento delle impugnata decisione. Il calciatore Zancanaro, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la inammissibilità del reclamo in quanto i motivi di opposizione alla richiesta di pagamento, dovevano essere comunque depositati dalla Società, nei termini dinanzi alla CAE, spirati ben prima della udienza di discussione del ricorso. Nel merito, il calciatore ribadisce di essere ancora creditore della somma di Euro 5.000,00 deducendo, in particolare, la “non genuinità” delle due copie di bonifico di Euro 3.000,00 e di Euro 2.000,00 prodotte dalla Società. Ha quindi concluso, la difesa del calciatore Zancanaro, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione. Alla riunione del 29 settembre 2016, sentito il legale del calciatore, il reclamo è stato quindi discusso e deciso. Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine alla eccezione preliminare. Risulta, infatti, agli atti che effettivamente la ASD Odissea 2000, pur non avendo presentato difese scritte innanzi alla CAE non è stata messa in grado di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza e di partecipare allo stesso. Ne deriva, quindi, che il contradditorio tra le parti nel primo grado non è stato pienamente rispettato con una lesione del diritto di difesa della Società per la violazione dell’art. 25 bis del Regolamento LND. Ricorrono quindi i presupposti dell’art. 36 bis, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure. Tanto premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accertata la irregolarità del contraddittorio, visto l’art. 36 bis, comma 4 CGS, annulla l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Accordi Economici – LND per l’esame del merito. Ordina restituirsi la tassa.
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