F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 RECLAMO N. 4 DELLA SOCIETÀ ASD AGSM VERONA CF AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PANICO PATRIZIA, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.

RECLAMO N. 4 DELLA SOCIETÀ ASD AGSM VERONA CF AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PANICO PATRIZIA, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.

Con ricorso del 18.04.2016 l’atleta tesserata Patrizia Panico adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la ASD AGSM Verona CF al pagamento della somma residua di € 9.000,00 a fronte di accordo economico stipulato per la stagione 2014/2015 che preveda la corresponsione lorda dell’importo di € 25.000,00 di cui € 16.000,00 effettivamente corrisposti. La Società resistente controdeduceva tardivamente con nota inviata fuori termine senza, peraltro, nulla comprovare documentalmente in ordine all’asserito pagamento dell’intero importo concordato. La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 175. CAE 2015/2016 del 28.06.2016, condannava la ASD AGSM Verona CF al pagamento della somma di € 9.000,00 in favore dell’atleta ricorrente. Tale decisione, comunicata alla ASD AGSM Verona CF in data 28.06.2016 è stata da questa impugnata con atto del 4.07.2016. Assume nel merito la reclamante che l’importo rivendicato sarebbe stato corrisposto dall’ex presidente del sodalizio, Sig. Stefano Bressan (dimissionario in data 14.12.2015), a mezzo assegno bancario dell’Istituto Monte dei Paschi di Siena, circostanza, peraltro, che la stessa reclamante ammette di non essere in condizione di comprovare documentalmente, tanto da richiedere in via subordinata la restituzione dell’assegno qualora non fosse andato a buon fine. Controdeduce la difesa dell’atleta Panico, contestando in via preliminare l’inammissibilità del reclamo per asserita violazione del contradditorio ex art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND in quanto la mancata costituzione in primo grado entro il termine perentorio sancito dalla normativa per tardivo invio delle controdeduzioni (come rilevato nella decisione impugnata), preclude la possibilità di dedurre per la prima volta in sede di gravame eventuali eccezioni e di produrre documenti a supporto delle stesse. In via subordinata e nel merito la difesa dell’atleta eccepisce l’inammissibilità del reclamo per violazione dell’art. 33, comma 6 del CGS, attesa l’assoluta genericità delle argomentazioni prospettate, per di più sfornite del ben che minimo sostrato probatorio. La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 29 settembre 2016. L’appello è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere respinto, in quanto le deduzioni e motivazioni a supporto risultano pacificamente inammissibili per essere proposte per la prima volta in sede di gravame. L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Avendo in tale sede la Società dedotto tardivamente (il ricorso del calciatore è pervenuto il 27.4.2016, mentre le controdeduzioni sono state inoltrate il 13.6.2016, ben oltre il termine di 30 giorni), per di più senza depositare alcun documento a supporto, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso dell’atleta calciatore alla stregua della documentazione in atti (l’accordo economico). É del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate in appello con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) quali l’asserito adempimento all’obbligo di pagamento integrale del dovuto, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni di presunto adempimento (peraltro parziale), formulate dalla ASD AGSM Verona CF per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili e comunque infondate non essendo stato dimostrato il pagamento della somma rivendicata di € 9.000,00. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD AGSM Verona CF e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Liquida le spese a carico della Società soccombente, in favore della calciatrice Panico Patrizia, in € 500,00 (Euro cinquecento/00). Ordina incamerarsi la tassa.

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