F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONACO GIANMARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 86 DEL 23 AGOSTO 2016.

RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONACO GIANMARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 86 DEL 23 AGOSTO 2016.

Con ricorso del 18.05.2016 l’atleta tesserato Gianmarco Monaco adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare l'ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 6.500,00 quale compenso per l'attività sportiva dallo stesso prestata nel corso della stagione 2015/2016. La Società resistente non controdeduceva né presenziava alla riunione della Commissione del 29.07.2016 fissata per la discussione del ricorso. La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera del 23.8.2016 condannava l'ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 6.500,00 in favore del calciatore ricorrente. Tale decisione è stata impugnata dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl con atto di appello trasmesso via pec in data 30.08.2016. Assumeva preliminarmente la Società reclamante di non aver avuto incolpevolmente contezza della pendenza del giudizio di primo grado, in quanto svoltosi nelle more di un avvicendamento ai vertici della stessa ed all'uopo chiedeva il rinvio del giudizio alla C.A.E., previa sua remissione in termini per la proposizione delle proprie difese in quella sede. Nel merito, in via subordinata, la reclamante sosteneva che, dal compenso indicato nell'accordo economico in essere, si dovrebbe decurtare il valore locativo dell'immobile in cui vive il calciatore, il cui canone veniva corrisposto dalla Società; nonchè la somma di € 1.000,00 oggetto di un assegno consegnato dalla Società al calciatore privo di provvista che, essendo (presumibilmente) sotto protesto, sarebbe titolo esecutivo. A sostegno della sua impugnazione, l'ASD Città di Foligno 1928 Srl allegava documentazione e presentava istanze istruttorie. Il calciatore Gianmarco Monaco ha ritualmente controdedotto, chiedendo - preliminarmente - la declaratoria di inammissibilità del gravame avversario, in quanto l'ASD Città di Foligno 1928 Srl, nel trasmetterle il suo atto di appello, non le avrebbe inoltrato la documentazione ad esso allegata. In via subordinata, nel merito, il calciatore chiedeva il rigetto del gravame avversario stante l'infondatezza tanto della richiesta di rinvio con rimessione in termini, quanto comunque della domanda di riduzione dell'importo oggetto della condanna disposta dalla C.A.E.. La vertenza veniva decisa nella riunione del 27.10.2016. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione svolta dal calciatore volta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello della Società. L'eccezione è infondata, in quanto - ai sensi dell'art. 30 comma 33 CGS - è fatto obbligo alla parte appellante di notificare alla parte appellata il solo atto, senza che vi sia obbligo di notificare anche la documentazione allegata, che deve essere inserita nel fascicolo depositato presso codesto Tribunale e messo a disposizione delle parti. Tanto premesso, l’appello è infondato e deve essere respinto. L'istanza di rimessione in termini avanzata in via preliminare dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl non può infatti essere accolta e, conseguentemente, tutte le ulteriori difese ed eccezioni svolte da quest'ultima, così come le relative produzioni documentali di asserito supporto, sono pacificamente inammissibili, come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore. L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede, infatti, che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l’accordo economico). E’ del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni formulate dall'ASD Città di Foligno 1928 Srl per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili, così come inammissibili risultano essere la produzione documentale e le istanze istruttori formulate solo nella presente sede. Del resto, risulta in atti prova della regolare notifica del reclamo di primo grado da parte del Monaco, nonchè della comunicazione della fissazione dell'udienza del 29.07.2016. Alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta dal calciatore di condanna della Società alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS, che si liquidano d’ufficio in € 250,00 oltre accessori. Non sussistono al contrario i presupposti per l'accoglimento delle ulteriori domande svolte da parte appellata di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria e di non meglio precisata "condanna in via cautelare". Tutto quanto sopra premesso. respinge il reclamo della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D. Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società ASD Città di Foligno 1928 Srl tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento, che si liquidano in complessive € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it