F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA CONTRO LA SOCIETÀ AC MEZZOCORONA SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FIAMOZZI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

 

RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA CONTRO LA SOCIETÀ AC MEZZOCORONA SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FIAMOZZI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con reclamo spedito in data 26.10.2016, la Delfino Pescara 1936 Spa (di seguito, “Delfino Pescara”), ha impugnato la delibera del 27.07.2016 (comunicata il 28.9.2016, richiesta n. 197 – C.U. n. 2/E) con la quale la Commissione Premi ha certificato in € 36.000,00 il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF dovuto dalla stessa reclamante alla AC Mezzocorona Srl in relazione al tesseramento del calciatore Riccardo Fiamozzi per le stagioni sportive 2005-2006, 2006-2007. La reclamante Società deduce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva nell’odierna vertenza; secondo la Delfino Pescara infatti nella stagione sportiva 2015-2016, al momento dell’esordio in serie A il calciatore Fiamozzi militava nel Genoa CFC Spa a seguito di un trasferimento a titolo temporaneo; in virtù di preciso accordo tra la Delfino Pescara ed il Genoa però, quest’ultima aveva l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva proprio in occasione dell’esordio in serie A del calciatore Fiamozzi con la prima squadra del Genoa. In virtù di tale accordo dunque al momento della prima presenza in serie A del calciatore - avvenuta durante l’incontro Genoa-Milan del 14.2.2016 - il Fiamozzi doveva pertanto ritenersi calciatore del Genoa e non più della Delfino Pescara, in quanto si era avverato l’evento dell’esordio in serie A con l’obbligo per il Genoa del riscatto definitivo del medesimo calciatore. Nel merito la Delfino Pescara eccepiva comunque una falsa attestazione della Mezzocorona innanzi alla Commissione Premi; in sede di richiesta di certificazione del premio alla carriera in esame la Mezzocorona dichiarava infatti di non aver “ricevuto alcun compenso, da Società professionistica, a titolo di premio di preparazione, premio di addestramento e formazione tecnica, nonché di prezzo del trasferimento”. In verità la Mezzocorona risulterebbe destinataria di un compenso di 36.000,00 Euro da parte della AC Milan proprio per il trasferimento del calciatore Fiamozzi (come da fattura allegata al reclamo). Secondo la reclamante dal premio alla carriera come certificato si sarebbe dovuto pertanto detrarre l’importo totale corrisposto dal AC Milan nel 2007 (36.000 Euro IVA inclusa) con la conseguenza che nulla sarebbe oggi dovuto dalla Delfino Pescara alla Mezzocorona ai sensi dell’art. 99 bis NOIF. La Mezzocorona non inviava controdeduzioni. il reclamo è stato discusso e deciso alla presenza delle parti alla riunione del 22 novembre 2016 come da verbale. L’eccezione preliminare della reclamante non può accogliersi. È infatti pacifico che al momento dell’esordio in serie A del 14.2.2016 il calciatore Fiamozzi risultava tesserato per la Delfino Pescara, militando per il Genoa CFC solo in virtù di una cessione temporanea; ai fini del riconoscimento del premio e della sua maturazione è il tesseramento definitivo che deve prendersi in considerazione e non già altri accordi – anche economici – in virtù dei quali tale trasferimento avrebbe poi dovuto essere modificato. Nella presente vertenze sussiste dunque la legittimazione passiva della reclamante in quanto titolare del cartellino del calciatore al momento della maturazione del premio. Il secondo motivo di reclamo risulta fondato e deve condividersi; risulta in atti come in relazione al trasferimento del calciatore Fiamozzi dalla Mezzocorona al AC Milan, avvenuto nella stagione 2007-2008, la Società professionistica abbia corrisposto all’odierna resistente la somma di € 30.000,00 (oltre IVA). Ai sensi dell’art. 99 bis NOIF dal premio alla carriera deve dunque detrarsi quanto pagato dall’AC Milan per il trasferimento del calciatore. Sul punto v’è da precisare che la produzione documentale della Delfino Pescara in questa sede, tra cui la fattura della Mezzocorona del 18.9.2007, è del tutto ammissibile; in primo luogo il CGS ai fini della corretta proposizione del reclamo non prevede l’obbligo di notificare alla Società controparte anche i documenti allegati all’atto introduttivo, che ben possono essere recuperati dalla resistente presso la segreteria del Tribunale adito; inoltre nel caso di specie il suddetto documento prodotto dalla Delfino Pescara risulta un atto della stessa Mezzocorona, cioè una propria fattura, documento che dunque la Mezzocorona dovrebbe ben conoscere e che in ogni caso – pur dopo averlo esaminato in udienza – non ha sconfessato. Il reclamo deve pertanto accogliersi dovendosi però detrarre dal premio certificato di € 36.000,00 l’importo di € 30.000,00 (al netto dell’IVA) pagato dal AC Milan per il trasferimento del Fiamozzi; residua pertanto da corrispondersi alla resistente Mezzocorona la differenza di € 6.000,00. Per le motivazioni che precedono risulta infine dovuto l’invio degli atti alla Procura per gli accertamenti del caso; in atti v’è invero prova di una falsa attestazione della Mezzocorona la quale ha dichiarato alla Commissione Premi di non aver “ricevuto alcun compenso, da Società professionistica, a titolo di premio di preparazione, premio di addestramento e formazione tecnica, nonché di prezzo del trasferimento”, tacendo dunque il compenso ricevuto dal AC Milan per il trasferimento di Fiamozzi e così inducendo la Commissione in errore circa l’importo del premio dovuto. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Delfino Pescara 1936 Spa; annulla la certificazione e in riforma della medesima dichiara tenuta la reclamante a corrispondere alla resistente AC Mezzocorona Srl l’importo di € 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre IVA se dovuta. Visto l’art. 30, comma 36 CGS dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa.

 

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