F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PROVENZANO GIROLAMO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PROVENZANO GIROLAMO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso del 28.6.16 l’atleta Girolamo Provenzano adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD Due Torri al pagamento della somma di € 3.000,00 quale saldo sul complessivo dovuto nell’accordo economico del 26.9.14.convenuto per € 17.000,00 per la stagione 14/15. La Società resistente non controdeduceva, né presenziava alla riunione della Commissione Accordi Economici del 8.8.16 fissata per la discussione del ricorso. La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot 195 CAE 2015/2016 del 22.9.16 condannava la ASD Due Torri al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dell’atleta ricorrente. Tale decisione, comunicata alla ASD Due Torri in data 22.9.16, è stata da questa impugnata con atto del 29.9.16. La reclamante assumeva nel merito, quale unico motivo di impugnazione, di non sarebbe stata messa in condizione di poter controdedurre; la comunicazione del reclamo introduttivo, infatti, sarebbe pervenuta ad un indirizzo errato ovvero non in via Nazionale 98060 Piraino ME, sede legale della Società. Da ciò faceva conseguire la inammissibilità e nullità della decisione impugnata con conseguente necessità della sua riforma, insisteva pertanto per la riforma della sentenza impugnata. Il Provenzano controdeduceva, contestando il gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Assumeva di aver correttamente notificato il gravame all’indirizzo indicato dalla Società appellante; ritenuta la temerarietà della lite chiedeva la condanna alle spese. Alla udienza del 22-11-16 la vertenza veniva decisa. L’appello è manifestamente infondato, e deve, conseguentemente, essere rigettato. Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell’accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato in data 1.10.14. Con un unico motivo di gravame la ASD Due Torri ha impugnato la delibera CAE prot 195 CAE 2015/2016 del 22.9.16, deducendo di non essere stata messa a conoscenza del reclamo, poiché inviato ad un indirizzo diverso rispetto a quello della Società. Tuttavia, dagli atti risulta che la comunicazione del reclamo è stata correttamente inviata alla sede legale della Società, ovvero in via Nazionale 98060 Piraino (ME), stesso indirizzo invocato da ASD Due Torri. Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato. Incidentalmente questo Tribunale osserva che il reclamo non contenga una pertinente contestazione della pretesa dell’atleta limitandosi ad una generica affermazione della sua infondatezza e della mancata prova a suo sostegno, laddove essa è rappresentata dal deposito dell’accordo economico; né nel reclamo si rinviene una critica di merito alla decisione impugnata che invece si sofferma sulla prova della pretesa dell’atleta e sulla conseguente fondatezza della domanda. La genericità del gravame lo renderebbe comunque inammissibile Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Due Torri e, per l’effetto conferma la decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D. Ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS, attesa la temerarietà della lite, condanna la Società ASD Due Torri a rifondere le spese, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) in favore del calciatore Provenzano Girolamo. Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it