F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL CONTRO LA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 193 – PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL CALCIATORE ICARDI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL CONTRO LA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 193 – PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL CALCIATORE ICARDI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con atto 10 ottobre 2016, la SS Racing Club Roma Srl (già Lupa Castelli Romani Srl) ha adito questo Tribunale Federale impugnando il diniego di certificazione del premio di addestramento e formazione tecnica della Commissione Premi, in riferimento alla richiesta presentata da essa reclamante il 29 luglio 2016 in seguito alla sottoscrizione, in data 22 luglio 2016, da parte del calciatore Simone Icardi di contratto come professionista con il Catanzaro Calcio 2011 Srl. La Commissione Premi con decisione del 27 settembre 2016, comunicata il 5 ottobre 2016, ha attestato che il premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall’art.99 delle NOIF, non è dovuto in quanto la Società richiedente, titolare del precedente tesseramento, non era associata alla LND come previsto dal primo comma del suddetto articolo, ma alla Lega Pro ed inoltre, il calciatore era tesserato come giovane di serie. Lamenta la reclamante SS Racing Club Roma Srl che la Commissione Premi avrebbe errato nel valutare la richiesta in quanto: a) essa reclamante al termine della stagione sportiva 2015/2016 è retrocessa passando dalla serie PRO a quella LND e quindi, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Premi sarebbe associata alla LND; b) il calciatore Icardi Simone non sarebbe stato giovane di serie ma , in seguito alla facoltà prevista dalle norme federali di riconfermare i calciatori nati nel 1996, lo stesso avrebbe assunto lo status di non professionista. Ha concluso, pertanto, per la riforma della decisione della Commissione Premi e il riconoscimento in proprio favore del premio di addestramento e formazione tecnica nella misura di Euro 26.000,00, come da tabella B dell’art. 99 delle NOIF. Il Catanzaro Calcio 2011 Srl, ritualmente notiziato del reclamo, non ha inviato controdeduzioni non partecipando al presente giudizio. Alla riunione del 22 novembre 2016, sentita la Società SS Racing Club Roma Srl, il reclamo è stato quindi discusso e deciso. Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato. Rileva, infatti, questo Tribunale che l’art. 99 delle NOIF, al comma primo, prevede che i requisiti dell’appartenenza della Società che richiede il premio alla LND e dello status di non professionista deve essere valutati con riferimento al precedente ed effettivo tesseramento del calciatore e non al momento della proposizione della domanda. Nella fattispecie, nella stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Simone Icardi era tesserato come giovane di serie e la Società reclamante era associata alla Lega Pro. Il successivo status di non professionista del calciatore Icardi dal 1 luglio 2016 al 22 luglio 2016, data della sottoscrizione del contratto da professionista con il Catanzaro Calcio 2011 Srl appartiene alla medesima stagione sportiva e si pone solo come evento incidentale nella storia del tesseramento del calciatore. Medesima considerazione vale per l’atro requisito soggettivo previsto per la Società che richiede il premio. Si deve quindi ritenere che la SS Racing Club Roma Srl, infatti, al momento del “precedente tesseramento” apparteneva alla Lega Pro e solo nella successiva stagione sportiva, per effetto della retrocessione, rientrava nella LND. A ciò si aggiunga, con altrettanta rilevanza, che per effetto del ripescaggio con provvedimento federale del 4 agosto 2016 la SS Racing Club Roma Srl è tornata a far parte della Lega Pro e pertanto, anche in questo caso, la stessa è appartenuta con valore solo incidentale alla LND limitatamente all periodo dal 1 luglio 2016 al 3 agosto 2016. Pertanto, lo status di non professionista del calciatore Icardi e l’appartenenza della reclamante alla LND, per collocazione temporale e per brevità del lasso di tempo, non possono in alcun modo determinare l’insorgenza del diritto al premio richiesto. È di tutta evidenza che difettano, non soli gli specifici presupposti normativi per l’accoglimento della domanda, ma difetta la stessa ratio per il riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica. Tanto premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società SS Racing Club Roma Srl e, per l’effetto conferma la decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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