F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 117 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CECALA NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 117 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CECALA NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso in data 20.06.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl adiva dinanzi la Commissione Premi la Società US Aldini SSD A rl al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione per il calciatore Nicola Cecala, tesserato per la Società reclamante nella stagione sportiva 2013/14 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2014/15. Resisteva la US Aldini SSD A rl depositando le controdeduzioni con le quali eccepiva di non aver mai ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale relativa al pagamento del premio di preparazione in questione, e che - in ogni caso - lo stesso non sarebbe dovuto in forza della rinuncia al relativo percepimento formalizzata dalla Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in un accordo che veniva prodotto in atti. La Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, respingeva la domanda rilevando "che la Società resistente non svolge attività di calcio a cinque". Con reclamo in data 12.10.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera dalla Commissione Premi, chiedendone l'integrale riforma. Sosteneva infatti la reclamante di svolgere anche attività di settore giovanile di calcio a 11. La Accademia Internazionale Calcio SSD a rl pertanto concludeva per l'annullamento della delibera impugnata, con condanna della US Aldini SSD A rl al pagamento del premio di preparazione per l'importo di € 651,60, ovvero, in subordine, il rinvio alla Commissione Premi. La US Aldini SSD A rl non depositava controdeduzione e la vertenza veniva trattata e decisa nel corso della riunione del 22.11.2016. Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Infatti, occorre rilevare come la Commissione Premi abbia correttamente rigettato la domanda della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in quanto la stessa, come emerge inequivocabilmente dagli archivi federali, è Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 e, come tale, non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, quale è la US Aldini SSD A rl, secondo quanto stabilito dall' art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU 31/A del 19 luglio 2013. Sul punto, non può non rilevarsi come peraltro la Società reclamante non abbia fornito alcun tipo di prova della presunta attività svolta nel settore del calcio a 11. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l’effetto conferma la decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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