F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 120 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COLNAGHI CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 120 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COLNAGHI CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Con ricorso in data 24.06.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl adiva dinanzi la Commissione Premi la Società Novara Calcio Spa al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione per il calciatore Christian Colnaghi, tesserato per la Società reclamante nella stagione sportiva 2012/13 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2014/15. Resisteva il Novara Calcio Spa depositando le controdeduzioni con le quali eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, sul presupposto della lacunosità del ricorso avversario; e, nel merito, indicava quale somma massima astrattamente dovuta alla controparte l'importo di € 4.887,00, sostenendo a riguardo che la Accademia Internazionale Calcio SSD sarebbe stata la penultima titolare del vincolo annuale, in quanto nella successiva stagione 2013/14 il calciatore era stato tesserato dallo stesso Novara Calcio Spa. La Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, respingeva la domanda rilevando "che la Società resistente non svolge attività di calcio a cinque". Con reclamo in data 12.10.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera dalla Commissione Premi, chiedendone l'integrale riforma. La reclamante sosteneva infatti di avere un settore giovanile che svolge attività di calcio a 11 e contestava altresì la ricostruzione fornita dalla controparte nelle controdeduzioni di primo grado, secondo cui la stessa sarebbe stata la penultima Società a tesserare il calciatore con vincolo annuale. Sul punto, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl deduceva che il tesseramento del Calnaghi intercorso in favore del Novara Calcio Spa per la stagione sportiva 2014/15 non deve essere conteggiato ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio, ed indicava a tal fine un indirizzo giurisprudenziale di codesto Tribunale. La Accademia Internazionale Calcio SSD a rl pertanto concludeva per l'annullamento della delibera impugnata, con condanna del Novara Calcio Spa al pagamento del premio di preparazione per l'importo di € 7.059,00, ovvero, in subordine, per quello di € 4.887,00, salvo, in ulteriore subordine, il rinvio alla Commissione Premi. Il Novara Calcio Spa depositava le controdeduzioni nelle quali sosteneva la correttezza della decisione della Commissione Premi, fondata sulla modifica introdotta con i CCUU 31/A del 19 luglio 2013 e 47/A del 5 agosto 2013 con la quale il Consiglio Federale aveva deciso di creare una netta separazione tra calcio a 11 e calcio a 5 in tema di premi di preparazione, ed - in subordine - insisteva nell'indicare quale importo astrattamente dovuto a titolo di premio di preparazione per il Colnaghi la somma di € 4.887,00, che dichiarava di aver già corrisposto in due rate in data 06.05.2015 e 21.06.2016. In tale contesto, il Novara Calcio Spa chiedeva il rigetto del ricorso avversario, e la condanna della controparte alla restituzione delle somme già incassate. La Accademia Internazionale Calcio SSD a rl trasmetteva via pec in data 21.10.2016 l'atto denominato "Controdeduzioni alla memoria difensiva della Società Novara Calcio", con il quale chiedeva lo stralcio delle controdeduzioni avversarie, trasmesse ad un indirizzo pec che, a parere della reclamante, non avrebbe rilevanza ai fini federali. Nel merito, la stessa Società ribadiva quanto dedotto nel suo atto introduttivo, eccependo l'inapplicabilità della riforma richiamata dalla controparte in quanto intervenuta successivamente al tesseramento del calciatore. Con pec del 09.11.2016 il Novara Calcio Spa trasmetteva una "memoria difensiva" con la quale eccepiva l'inammissibilità delle controdeduzioni avversarie, in quanto atto non previsto dalla disciplina prevista dall'art. 30 commi 33 e 34 CGS e regolante il giudizio dinanzi a codesto Tribunale, e sosteneva la correttezza della notifica delle proprie controdeduzioni e la conseguente ammissibilità dell'atto. La vertenza è stata trattata e decisa nel corso della riunione del 22.11.2016. Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Preliminarmente occorre rilevare come gli ultimi due atti depositati dalle parti, ed in particolare le "Controdeduzioni alla memoria difensiva della Società Novara Calcio" trasmesse dalla difesa della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in data 21.10.2016 e la "Memoria difensiva" trasmessa dal Novara Calcio Spa in data 09.11.2016 sono inammissibili in quanto non previsti dalla normativa regolante codesto procedimento (cfr. art. 30 commi 33 e 34 CGS) e, conseguentemente, se ne dispone lo stralcio. Andando ad esaminare le difese svolte nel merito dalle parti nei loro atti introduttivi, occorre rilevare come la Commissione Premi abbia correttamente rigettato la domanda della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in quanto la stessa, come emerge inequivocabilmente dagli archivi federali, è Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 e, come tale, non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, quale è il Novara Calcio Spa. Sul punto, non può non rilevarsi come peraltro la Società reclamante non abbia fornito alcun tipo di prova della presunta attività svolta nel settore del calcio a 11. Pertanto, deve ritenersi operante la modifica dell'art. 96 NOIF introdotta con CU 31/A del 19 luglio 2013, che si applica al caso di specie benché la stessa sia stata introdotta successivamente al tesseramento del Colnaghi in favore della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl. Infatti, ai fini della sua operatività, deve aversi riguardo al momento in cui matura il diritto al percepimento del premio di preparazione, che coincide con la data del tesseramento del calciatore con vincolo pluriennale. Tanto premesso, non può comunque accogliersi la domanda svolta dal Novara Calcio Spa di restituzione delle somme versate, in quanto inammissibile poiché proposta tardivamente solo in questa sede di gravame. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l’effetto conferma la decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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