F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ARL VALENZANA MADO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 192 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CHECCHIN LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ARL VALENZANA MADO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 192 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CHECCHIN LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Con ricorso del 16.6.16 la Società Valenzana Mado SSD adiva la Commissione Premi, per ottenere nei confronti della Hellas Verona FC Spa la certificazione ed il riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, relativo all’atleta Checchin Luca; assumeva che l’atleta in questione era stato tesserato per le stagioni dal 2007/08 al 2011/2012 per essa Società all’epoca denominata Valenzana Calcio e dal 2012 divenuta Valenzana Mado SSD. Assumeva che l’atleta aveva esordito in serie A il 28.10.15 nella competizione Hellas Verona contro la Fiorentina. Con propria decisione 1/E, assunta in data 15.7.16 la Commissione Premi certificava il premio a favore della Valenzana Mado e a carico della Hellas Verona indicando come dovuta la somma di € 54.000,00. La decisione veniva comunicata in data 27.7., e la Hellas Verona FC Spa proponeva preavviso di gravame, con atto comunicato in data 3.8.16. In data 16.8.16 Hellas Verona FC Spa faceva seguire ulteriore atto con il quale esponeva le proprie motivazioni. Assumeva la Società appellante che nella realtà la Società Valenzana Mado, altro non sarebbe che la trasformazione della Valenzana Calcio Srl, Società professionistica, e come tale esclusa dalla legittimazione attiva a vantare e reclamare il premio in questione, maturato per la partecipazione dell’atleta alla partita di serie A tra Hellas Verona e Fiorentina del 28.10.15. Assumeva che la Società, che aveva addestrato l’atleta, era nella realtà la Valenzana Calcio e non la Valenzana Mado, alla quale non potevano essere trasferiti i diritti, inesigibili se in capo alla prima, e astrattamente esigibili se trasferiti alla seconda. Richiedeva altresì che venisse accertato se la Società Valenzana Mado avesse o meno percepito premi ex art 96 dalle Società medio tempore intervenute nel tesseramento La Società Valenzana Mado in data 20.8.16 notificava le proprie controdeduzioni, nelle quale contestava la tardività della proposizione del reclamo. Contestava altresì di essere legittimata a richiedere e percepire il premio in questione. La vertenza veniva chiamata una prima volta per l’udienza del 27.1.16 e rinviata alla udienza del 16.11.16. Nella imminenza della nuova udienza fissata, la Hellas Verona FC Spa faceva pervenire comunicazione di rinuncia al gravame Per l’effetto il giudizio innanzi a questo Tribunale deve dichiararsi estinto. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara estinto il giudizio per rinuncia congiunta del 21.11.2016; conferma per l’effetto la certificazione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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