F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 14 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIACOMO BIONDI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIACOMO BIONDI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Giacomo Biondi del complessivo importo di euro 12.040,96 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes. Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l’intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 4 agosto 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l’attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito. Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale. Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha proposto ricorso alla CAE il 9 settembre 2016 e non il 4 agosto 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl , compresa l’istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare. Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione. Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso. Il reclamo deve essere rigettato. Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva. In ogni caso, anche nel merito l’eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 4 agosto 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell’invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 9 settembre 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni. Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione. La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza. Tanto premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Giacomo Biondi che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it