F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 14 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 RECLAMO N°. 66 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MATTEO IALI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 66 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MATTEO IALI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Matteo Iali del complessivo importo di euro 10.594,40 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes. La reclamante Società deduce la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l’attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito. Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale. Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l’istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare. Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione. Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso. Il reclamo deve essere rigettato. Le doglianze di merito della reclamante sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione. In ogni caso le stesse sono tardive in quanto ben potevano essere dedotte nel procedimento innanzi alla CAE al quale la SEF Torres 193 Srl ha ritenuto di non partecipare. Difetta inoltre ogni presupposto che possa giustificare la sospensione del presente giudizio atteso che la istante non è neanche in grado di poter affermare se esista o meno documentazione comprovante le proprie deduzioni. La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza. Tanto premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Matteo Iali che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

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