F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 14 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 RECLAMO N°. 44 DELLA SOCIETÀ APD CALCIO TORTONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VOGHERA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 211 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZERLENGA GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 44 DELLA SOCIETÀ APD CALCIO TORTONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VOGHERA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 211 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZERLENGA GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso del 27.6.16 la ASD Voghera adiva la Commissione Premi della FIGC per ivi sentir ottenere la condanna della APD Calcio Tortona al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento effettuato il 26/09/2015 del calciatore Zerlenga Giovanni. Accertata la regolarità del ricorso, la Commissione Premi con delibera nel C.U. 2/E del 26/09/2016 accoglieva il ricorso e condannava la APD Calcio Tortona a corrispondere la complessiva somma di € 2.032,50, di cui € 1.626,00 in favore della Società ASD Voghera quale premio di preparazione ex art. 96 NOIF e € 406,50 in favore della FIGC a titolo di penale. Avverso tale delibera, con atto del 14/10/2016, la APD Calcio Tortona proponeva impugnazione assumendo di non dovere la penale atteso che il giocatore Zerlenga Giovanni era ritornato di proprietà della ASD Voghera ed allegando altresì la liberatoria della medesima Società. All’udienza del 14.12.2016 la vertenza è stata decisa. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte. Invero, il ricorso non contiene come destinatario la Società ASD Voghera e non risulta, comunque, la prova dell’avvenuto invio alla stessa, e ciò ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio e determina l’inammissibilità del reclamo per la violazione dell’art. 30, comma 33, CGS. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società APD Calcio Tortona e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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