F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 14 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ ASD GRACCIANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POGGIBONSESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 207 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VANNI NICCOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ ASD GRACCIANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POGGIBONSESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 207 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VANNI NICCOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Con ricorso del 24 -25.6.16 la Società ASD Poggibonsese adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD Gracciano al pagamento della somma di € 2.168,00, per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF, relativo all’atleta Nicolò Vanni, dovuto per la stagione 2012/2013, quale unica Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale con la Società resistente La Commissione Premi con decisione n. 2/E del 26.9.16, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, riteneva come dovuta la somma di € 2.168,00 oltre € 542,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l’effetto condannava la ASD Gracciano al pagamento della relativa somma. La decisione veniva comunicata alle parti il 11.10.16. Con atto del 17.10.16, la ASD Poggibonsese impugnava la decisione assumendo che le parti si erano accordate con conseguente rinuncia della Società appellata alla pretesa del premio. La relativa rinuncia veniva depositata presso il competente comitato regionale in data 11.10.16. In subordine la Società appellante contestava la decisione, assumendo che la Società ricorrente ASD Poggibonsese non poteva essere ritenuta unica Società, ma penultima, avendo la stessa tesserato l’atleta nella stagione 12/13, nel mentre nelle successive stagioni 13/14 e 14/15 l’atleta era stato tesserato con vincolo annuale per la appellante. Questa poi l’avrebbe tesserato con vincolo pluriennale dalla stagione 2015-2016. Alla udienza del 14.12.16 le vertenza veniva decisa. Preliminarmente il Tribunale deve richiamare il fatto che la rinuncia al Premio è valida e opponibile soltanto se depositata presso il competente comitato regionale, con apposizione del relativo timbro (art. 96 comma 3). Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante Ciò posto il timbro apposto alla rinuncia è data 11.01.16 ovvero successivamente alla decisione emessa in data 26.9.16. Da ciò consegue che la decisione è stata correttamente assunta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione depositata e delle allegazioni e deduzioni delle parti. La rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dall’organo di prime cure, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa. La rinuncia inoltre assorbe anche ogni riflessione ed indagine sul motivo subordinato relativo alla annata di tesseramento; per completezza il motivo sarebbe stato comunque infondato, in ragione del fatto che, avendo la appellante ASD Gracciano tesserato successivamente alla appellata il calciatore con vincolo annuale e per il periodo sino al tesseramento pluriennale, la stessa ASD Poggibonsese sarebbe comunque correttamente stata come unica Società avente diritto al premio. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in relazione al premio e conferma per il resto l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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