F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 14 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ ASD REGGIOMEDITERRANEA CONTRO LA SOCIETÀ SC POL. PELLARESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOSSI GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ ASD REGGIOMEDITERRANEA CONTRO LA SOCIETÀ SC POL. PELLARESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOSSI GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Con ricorso n. 102 del 16 giugno 2016 la Società SC Pol. Pellarese adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Reggiomediterranea al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2014/2015 e 2015/2016, il calciatore Bossi Giovanni, nato il 3.10.1997. Con delibera in C.U. 2/E del 26 settembre 2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Reggiomediterranea al pagamento della somma di € 2.715,00, di cui € 2.172,00 alla Società SC Pol. Pellarese a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 543,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale. Avverso tale delibera, con atto del 17 ottobre 2016, la Società ASD Reggiomediterranea proponeva tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale. Sostiene la reclamante di non avere mai ricevuto, prima del ricorso della controparte innanzi alla Commissione Premi, alcuna preliminare richiesta di pagamento del premio che avrebbe consentito di addivenire ad un accordo tra le parti senza interessare la Commissione Premi con conseguente aggravio delle spese. La SC Pol. Pellarese non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 14 dicembre 2016. Il reclamo della ASD Reggiomediterranea è infondato e và quindi rigettato. Invero, dall’esame del reclamo non emerge alcun elemento di doglianza e di critica relativamente alla decisione della Commissione Premi che risulta ineccepibile atteso che la Società reclamante non ha in alcun modo contestato il diritto, da parte della SC Pol. Pellarese, a conseguire il premio di preparazione, né tanto meno ha eccepito vizi processuali che possano in qualche modo inficiare la pretesa azionata dalla consorella. In ciò sarebbero già di per sé rilevabili profili di inammissibilità del reclamo per estrema genericità del medesimo (ex art. 33 comma 6 CGS), in quanto privo di sufficienti motivi di censura della decisione impugnata. Invero nel reclamo viene fatto esclusivo riferimento alla circostanza che l’azione innanzi alla Commissione Premi non sarebbe stata preceduta da una richiesta di pagamento. Tale circostanza, però, non solo risulta smentita dalla documentazione acquisita agli atti (e segnatamente dalla raccomandata 28 aprile 2016 pervenuta il 29 aprile 2016), ma altresì è del tutto irrilevante in quanto nessuna norma federale prevede che la richiesta di pagamento del premio di preparazione innanzi alla competente Commissione Premi debba essere preceduta da specifica richiesta. Peraltro, singolare è anche la condotta della ASD Reggiomediterranea che nulla ha dedotto innanzi alla Commissione Premi e tuttora risulta debitrice del premio di preparazione rettamente liquidato dalla Commissione Premi, ragione per la quale sussistono i presupposti per il rigetto del gravame stante la sua evidente infondatezza. Tanto considerato. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Reggio mediterranea e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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