F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 14 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ US CORTICELLA SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASS. IDEA CALCIO 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DONVITO ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

 

RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ US CORTICELLA SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASS. IDEA CALCIO 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DONVITO ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso del 20 giugno 2016, la Società Ass. Idea Calcio 2000 adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Roberto Donvito, tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla US Corticella SSD Srl Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/E del 26 settembre 2016, comunicata alla US Corticella SSD Srl in data 7 ottobre 2016 ed alla Società Ass. Idea Calcio 2000 in data 10 ottobre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società Ass. Idea Calcio 2000 quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Roberto Donvito, condannava la US Corticella SSD Srl al pagamento dell’importo totale di € 2.710,00, di cui € 2.168,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società Ass. Idea Calcio 2000 ed € 542,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC. Avverso la suddetta decisione, la US Corticella SSD Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 13 ottobre 2016. A sostegno del proprio reclamo, la Società deduce, in primo luogo, che la richiesta del premio di preparazione - che ha dato luogo alla decisione impugnata - sarebbe stata presentata dalla Società Ass. Idea Calcio 2000 fuori termine, in quanto inviata nel mese di giugno 2016 laddove “la norma prevede che il Premio di preparazione deve essere richiesto dal 1 luglio 2016”. In secondo luogo, rileva la erroneità della decisione impugnata in quanto il Premio di Preparazione sarebbe stato richiesto per la stagione sportiva 2013/2014” mentre il calciatore, nella suddetta stagione, non era tesserato con la Soc. Corticella che, invece, lo aveva tesserato nella Stagione Sportiva 2015/2016. Conclude, pertanto, la reclamante per l’annullamento della decisione della Commissione Premi. In assenza di controdeduzioni da parte della Società Ass. Idea Calcio 2000, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all’udienza del 14 dicembre 2016. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. In merito al primo motivo di reclamo, si osserva che ai sensi dell’art. 96, comma 4, NOIF, “il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato”. Da quanto sopra, avendo la Società Ass. Idea Calcio 2000 tesserato il giocatore Roberto Donvito quale “giovane” per la stagione 2013/2014 ed essendo stato, successivamente, il medesimo atleta tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla US Corticella SSD Srl in data 20 luglio 2015 per la stagione sportiva 2015/2016, ne deriva che la Società Ass. Idea Calcio 2000, al fine di presentare regolare e tempestiva richiesta di riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF, avrebbe dovuto inviare detta richiesta entro la fine della stagione sportiva 2016/2017. Stante quanto sopra, si rappresenta che la suddetta richiesta è stata presentata dalla Società Ass. Idea Calcio 2000 nel mese di giugno 2016 ovvero nel pieno rispetto dei termini previsti, i quali – occorre sottolineare –, una volta maturato il diritto al premio di preparazione in virtù dei presupposti di cui all’art. 96 NOIF, non prevedono un termine prima del quale la Società non sia legittimata a presentare detta richiesta. In merito, poi, al secondo motivo di gravame, si sottolinea che, correttamente, la Commissione Premi nella decisione impugnata ha indicato quale Stagione Sportiva di riferimento quella di cui agli anni 2013/2014, ovvero la stagione sportiva nella quale l’atleta Roberto Donvito veniva tesserato quale “giovane” dalla Società Ass. Idea Calcio 2000 ed in merito alla quale, successivamente al tesseramento quale “giovane dilettante” effettuato dalla US Corticella SSD Srl in data 20 luglio 2015 per la stagione sportiva 2015/2016, è maturato il premio di preparazione richiesto dalla Società Ass. Idea Calcio 2000. Da tutto quanto sopra esposto ne consegue, dunque, che la Commissione Premi ha correttamente assunto la decisione impugnata ed il reclamo proposto dalla US Corticella SSD Srl deve essere rigettato. Tutto quanto premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società US Corticella SSD Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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