F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 14 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FOMARCO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 147 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE KARCHA VALENTYN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FOMARCO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 147 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE KARCHA VALENTYN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso n. 147 del 20.06.2016 la Società ASD Fomarco Don Bosco Pievese adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Piedimulera al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2012/2013, il calciatore Karcha Valentyn, nato il 14.02.1998. Con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Piedimulera al pagamento della somma di € 2.710,00, di cui € 2.168,00 in favore della Società ASD Fomarco Don Bosco Pievese a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 542,70 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale. Avverso tale decisione, con tempestivo atto del 12.10.2016, la Società ASD Piedimulera ha proposto impugnazione dinanzi a questo Tribunale, deducendo che il calciatore Karcha Valentyn era stato tesserato per la Società ASD Fomarco Don Bosco Pievese per la sola stagione sportiva 2012/2013 e successivamente era stato tesserato con la Società ASD Piedimulera a partire dalla stagione sportiva 2013/2014, per cui la quantificazione effettuata dalla Commissione Premi andava ridotta ad € 921,40, così come del resto richiesto inizialmente dalla Società ASD Fomarco Don Bosco Pievese con lettera del 13.05.2016. La Società ASD Fomarco Don Bosco Pievese, seppure tempestivamente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni. Il reclamo, esaminato nella riunione del 14.12.2016, è infondato e va rigettato. Dall’esame degli atti di causa risulta che il calciatore Karcha Valentyn è stato tesserato, con vincolo annuale, dalla Società ASD Fomarco Don Bosco Pievese fino alla stagione sportiva 2012/2013 e solo successivamente trasferito, a partire dalla stagione sportiva 2013/2014, alla Società ASD Piedimulera. Poiché ai fini del pagamento del premio, così come previsto dal comma 2 dell’art. 96 delle NOIF, vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni è evidente che, nel caso di specie, la Società ASD Fomarco Don Bosco è l’unica titolare del vincolo annuale e quindi è alla stessa che compete il premio per l’intero, come correttamente statuito dalla Commissione Premi. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Piedimulera e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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