F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ SSD Viareggio ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIAPI LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ SSD Viareggio ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIAPI LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con rituale reclamo datato 15.7.2016, trasmesso tramite racc a/r, il Sig. Lorenzo Sciapi si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento della somma di € 10.040,00 a titolo di residuo compenso globale lordo in forza dell’accordo economico ex art. 94 ter delle NOIF sottoscritto in relazione alla stagione Sportiva 2015/2016.

Si costituiva la Società contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che il medesimo avrebbe partecipato a gare con altra squadra, senza autorizzazione, con ciò contravvenendo ai propri obblighi contrattuali; nulla contestava sul quantum debeatur.

La Commissione Accordi Economici, con decisione del 16/11/2016 Prot. 3/CAE-LND 2016/17 pubblicata nel C.U.146 del 16/11/2016, così provvedeva condanna la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento in favore del Sig. Lorenzo Sciapi della somma di € 10.040,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@Ind.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle NOIF”.

Con reclamo inviato via PEC ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle NOIF, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. impugnava la detta decisione adducendo che il calciatore Lorenzo Sciapi, senza informare la Società avendo l’autorizzazione dalla stessa, aveva disputato due partite con altra squadra, così violando l’art. 92 delle NOIF comma 1 che prevedeI tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza. ed il Regolamento interno della Società.

Alla luce di ciò, quindi, la Società non contestava l’esistenza dell’accordo, ma il quantum debeatur, chiedendo la riforma della decisione impugnata, e/o quanto meno rideterminando l’importo.

Si costituiva il Sig. Lorenzo Sciapi con memoria difensiva del 28.11.2016, adducendo, tra l’altro, che, le “recriminazioni in sodalizio” oggetto del reclamo, non erano di competenza del Tribunale adito e, tantomeno, l’atleta era mai venuto a conoscenza del Regolamento della Società; chiedeva il rigetto dell’avversario reclamo, la conferma della decisione di primo grado e la condanna al pagamento di400,00 a titolo di spese legali ai sensi dell’art. 33.14 CGS F.I.G.C.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 31.1.2017.

Il reclamo si appalesa del tutto infondato, generico ed inammissibile.

In primo luogo si osserva che le contestazioni sul quantum debeatur sono state per la prima volta formulate in questa sede ed essa reclamante non può proporre, nella presente sede di appello, domande e conclusioni nuove rispetto a quelle formulate in primo grado.

Nel merito, la Commissione, confermando la motivazione dell’accoglimento del ricorso di primo grado, osserva che le argomentazioni addotte nell’odierno reclamo attengono alla materia disciplinare e non a quello economica di competenza di questa Commissione.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Attesa la palese infondatezza del gravame, anche per le ragioni tardivamente e strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. va condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell’art. 33 comma 14 CGS F.I.G.C. il tutto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Sciapi Lorenzo in complessivi 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società soccombente.

Ordina incamerarsi la tassa.

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