F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ SSD PRIVERNO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANTONIO PALLUZZI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 245 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FABRIZIO NICCOLÒ – RIC. N. 238 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE MARCHIS ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ SSD PRIVERNO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANTONIO PALLUZZI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 245 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FABRIZIO NICCOLÒRIC. N. 238PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE MARCHIS ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso del 27 giugno 2016, la Società ASD Antonio Palluzzi adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Fabrizio Niccolò (Ric. N. 245), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla APD Priverno Calcio.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 11 novembre 2016 sia alla ASD Antonio Palluzzi che alla Società APD Priverno, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Antonio Palluzzi quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Fabrizio Niccolò, condannava la SSD Priverno al pagamento dell’importo totale di 1.869,90, di cui € 1.626,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Antonio Palluzzi ed243,90 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 27 giugno 2016, la Società ASD Antonio Palluzzi adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Alessandro De Marchis (Ric. N. 238), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla APD Priverno Calcio.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 11 novembre 2016 sia alla ASD Antonio Palluzzi che alla Società APD Priverno, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Antonio Palluzzi quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Alessandro De Marchis, condannava la SSD Priverno al pagamento dell’importo totale di1.869,90, di cui € 1.626,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Antonio Palluzzi ed243,90 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso le suddette decisioni, la SSD Priverno ha proposto reclamo con un unico atto comunicato in data 18 novembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società rileva la erroneità delle due decisioni impugnate in quanto, nella determinazione dei due premi di preparazione riconosciuti alla ASD Antonio Palluzzi quale “unica Società avente diritto ai premi” per i calciatori Fabrizio Niccolò e Alessandro De Marchis, la Commissione Premi non avrebbe preso in considerazione la circostanza in base alla quale nella stagione sportiva 2014/2015 i due calciatori sarebbero stati tesserati quali “giovanissimi” dalla APD Priverno Calcio.

Conclude, pertanto, la reclamante per la riforma delle decisioni della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società ASD Antonio Palluzzi, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all’udienza del 31 gennaio 2017.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di due decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la SSD Priverno ha impugnato con un solo ed unico reclamo le due diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 245 (Calciatore: Fabrizio Niccolò) ed al Ric. N. 238 (Calciatore: Alessandro De Marchis), per i quali la Società reclamante avrebbe dovutoal contrarioprocedere con il deposito di due autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Fabrizio Niccolò ed un altro avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Alessandro De Marchis, corrispondendo per ciascuno un’autonoma tassa reclamo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSD Priverno e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

 

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