F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD BAIA ALASSIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 235 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CORNELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD BAIA ALASSIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 235 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CORNELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con reclamo spedito in data 17.11.2016, la ASD Albenga 1928 (di seguito, “Albenga”), ha impugnato la delibera del 27.10.2016 (comunicata il 14.11.2016, richiesta n. 235 – C.U. n. 3/E) con la quale la Commissione Premi ha certificato in904,10 il premio di preparazione dovuto dalla stessa reclamante alla ASD Baia Alassio Calcio in relazione al tesseramento del calciatore Marco Cornelli per le stagioni sportive 2014-2015.

La reclamante Albenga, a sostegno della non debenza del premio in questione, deduce come il calciatore Cornelli sia stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione 2014-2015 dalla Alassio F.C. e non dalla medesima Albenga, la quale ha in verità solo ricevuto il calciatore in prestito per tutta la medesima stagione 2014-2015 al termine della quale il Cornelli è stato poi definitivamente tesserato per la Alassio FC. La richiesta del premio di preparazione secondo la reclamante doveva dunque rivolgersi alla consorella Alassio FC.

La ASD Baia Alassio Calcio non inviava controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 31 gennaio 2017.

Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.

Risulta in atti ed è confermato dalla stessa reclamante che subito dopo il primo tesseramento pluriennale del calciatore Cornelli ad opera della Alassio FC, avvenuto in data 5.9.2014, lo stesso sia stato tesserato in prestito per la Albenga in data 17.9.2015, ove è rimasto per tutta la stagione sportiva.

Orbene in tale quadro le decisione impugnata ha correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF secondo il quale qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo dovuto dalla precedente Società”.

È noto che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore.

Nel caso di specie la Commissione Premi ha dunque correttamente detratto all’importo dovuto dalla reclamante quello dovuto dalla Alassio FC.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Albenga 1928 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

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