F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ ASD OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO FARINI CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCRIGNANI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ ASD OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO FARINI CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCRIGNANI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con reclamo spedito in data 17.10.2016, la Olympia Thyrus S.V. Farini (di seguito, “Olympia”), ha impugnato la delibera del 26.09.2016 (comunicata il 10.10.2016, richiesta n. 195 C.U. n. 2/E) con la quale la Commissione Premi ha certificato in810,29 il premio di preparazione dovuto dalla stessa reclamante alla SSD Sporting Terni Srl in relazione al tesseramento del calciatore Federico Sgrignani per le stagioni sportive 2014-2015.

La reclamante Olympia a sostegno della non debenza del premio in questione deduce il fatto che il calciatore Sgrignani sia stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione 2015-2016 dalla Società Nuova Dinamo e non dalla medesima Olympia, dunque la richiesta del premio di preparazione doveva rivolgersi alla consorella Nuova Dinamo. In ogni caso la reclamante rileva poi come con la SSD Sporting Terni Srl sia stato raggiunto un accordo, che allega al reclamo, a chiusura di ogni questione relativa al premio in questione.

La SSD Sporting Terni Srl non inviava controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 31 gennaio 2017. Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.

In primo luogo si deve affrontare la questione dell’accordo di rinuncia al premio da parte della SSD Sporting Terni Srl allegato al reclamo; tale accordo non può ritenersi valido ed efficace in quanto non risulta depositato presso il competente ufficio federale; ai sensi dell’art. 96 NOIF invero l’eventuale liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”.

Quanto poi al primo tesseramento del calciatore Sgrignani come giovane dilettante ad opera della Nuova Dinamo, avvenuto in data 20.7.2015, risulta in atti come pochi giorni dopo tale tesseramento il calciatore sia stato poi “girato” in prestito (rectius tesserato) dalla Olympia in data 7.8.2015, ove è rimasto per tutta la stagione sino al tesseramento definitivo, sempre ad opera dell’Olympia, avvenuto il 22.7.2016.

Orbene in tale quadro la decisione impugnata ha correttamente applicato il comma 2 dell’art.96 NOIF secondo il quale qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo dovuto dalla precedente Società”.

È noto infatti che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore.

Nel caso di specie la Commissione Premi ha dunque correttamente detratto all’importo dovuto dalla reclamante quello dovuto dalla Nuova Dinamo.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Olympia Thyrus San Valentino Farini e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it