F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPOLANO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPOLANO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto 23 novembre 2016, l’ASD Città di Foligno 1928 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Gennaro Napolano, del complessivo importo di euro 12.300,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Assume, l’ASD Città di Foligno 1928 Srl, che la impugnata decisione va annullata per i seguenti motivi: 1) la Commissione Accordi Economici avrebbe omesso di motivare il rigetto della eccepita violazione dell’art. 94 ter NOIF, dedotta in quella sede dalla odierna reclamante; 2) la pretesa del calciatore non potrebbe essere accolta in quanto dalla interpretazione del suddetto art. 94 ter delle NOIF e dal modello degli accordi economici utilizzato dalle Società e dai calciatori, emergerebbe che ove venga concordato il pagamento di una somma lorda annuale, resterebbero a totale carico del calciatore tutte le spese di vitto, alloggio, trasferta e quant’altro, con il conseguente diritto della Società di porre in compensazione con l’importo annuale concordato, le spese sostenute per il calciatore; 3) l’importo della condanna, in ogni caso, andrebbe decurtato della ritenuta di acconto che la Società deve versare all’erario; 4) per l’effetto di quanto sopra dedotto il calciatore avrebbe se del caso diritto al solo minor importo di euro 6.014,00 in considerazione delle spese per lo stesso sostenute.

Ha concluso, pertanto, per l’annullamento e la riforma della impugnata decisione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha controdedotto: a) l’inammissibilità in sede di gravame della domanda della Società in quanto irritualmente modificata rispetto al primo grado di giudizio ove veniva genericamente richiesta solo la riduzione in via equitativa del dovuto al calciatore, b) la mancanza di qualsiasi prova sulle dedotte spese sostenute in favore del calciatore ; c) la presunzione di liberalità delle spese eventuali sostenute per il calciatore; d) la infondatezza della eccezione di carenza di motivazione; e) la infondatezza della eccezione relativa alla decurtazione della ritenuta di acconto.

Alla riunione del 16 Febbraio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato.

In via preliminare, si rileva l’ammissibilità dei motivi di appello in quanto il petitum devoluto in questa sede dalla ASD Citta di Foligno 1928 Srl rientra ed è contenuto in quello dedotto innanzi alla C.A.E.

I motivi di merito del reclamo vanno invece disattesi.

L’obbligo di motivazione delle decisioni non si applica alla Commissione Accordi Economici. Detto obbligo, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Dalla lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Ne deriva che per detta Commissione è sufficientecome nella delibera impugnataredigere una motivazione del dispositivo estremamente sintetica anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti.

In ordine alla eccezione di compensazione formulata dalla Società reclamante, si osserva che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a tiolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell’accordo economico sottoscritto.

Nel caso specifico, poi, difetta ogni sostegno probatorio e documentale delle spese sostenute dalla Società per il calciatore e della loro imputabilità allo stesso.

Va infine disattesa l’eccezione relativa alla necessità di detrarre dalla somma oggetto di condanna la ritenuta di legge che la Società deve versare all’erario.

Al riguardo, questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi.

La somme liquidate in favore del calciatore devono essere sottoposte al rispetto della legislazione fiscale vigente ma ove la Società non dimostri l’avvenuto versamento della ritenuta di acconto nei tempi e nei modi previsti dalla suddetta normativa, la relativa quota deve anch’essa essere versata al calciatore.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida  le  spese  di  lite  in  favore  del  calciatore  Napolano  Gennaro  in   400,00  (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it