F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GENNARI MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GENNARI MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto 23 novembre 2016, l’ASD Città di Foligno 1928 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mattia Gennari, del complessivo importo di euro 11.550,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Assume, l’ASD Città di Foligno 1928 Srl, che la impugnata decisione va annullata per i seguenti motivi: 1) nel corso del giudizio di prime cure sarebbe stato violato il diritto di difesa della Società in quanto le controdeduzioni dalla stessa presentate sono state considerate intempestive, non avendo la Commissione applicato la sospensione feriale dei termini alla giurisdizione sportiva; 2) nel merito, la Commissione Accordi Economici avrebbe omesso di motivare il rigetto della eccepita violazione dell’art. 94 ter NOIF, dedotta in quella sede dalla odierna reclamante; 3) la pretesa del calciatore non potrebbe essere accolta in quanto dalla interpretazione del suddetto art. 94 ter delle NOIF e dal modello degli accordi economici utilizzato dalle Società e dai calciatori, emergerebbe che ove venga concordato il pagamento di una somma lorda annuale , resterebbero a totale carico del calciatore tutte le spese di vitto, alloggio, trasferta e quant’altro, con il conseguente diritto della Società di porre in compensazione con l’importo annuale concordato, le spese sostenute per il calciatore; 4) l’importo della condanna, in ogni caso, andrebbe decurtato della ritenuta di acconto che la Società deve versare all’erario; 5) per l’effetto di quanto dedotto sub 3 e 4 il calciatore avrebbe se del caso diritto al solo minor importo di euro 4.861,50 in considerazione delle spese per lo stesso sostenute e della ritenuta.

Ha concluso, pertanto, per l’annullamento e la riforma della impugnata decisione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha controdedotto: a) l’inammissibilità del ricorso attesa la maturata decadenza dalle difese innanzi alla CAE e in ogni caso la genericità dello stesso; b) la inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al procedimento innanzi alla CAE; c) la mancanza di qualsiasi prova sulle dedotte spese sostenute in favore del calciatore; d) la presunzione di liberalità delle spese eventuali sostenute per il calciatore; e) la infondatezza della eccezione di carenza di motivazione; f) la infondatezza della eccezione relativa alla decurtazione della ritenuta di acconto.

Alla riunione del 16 Febbraio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, si rileva che la sospensione feriale dei termini nella giurisdizione sportiva non si può applicare alla Commissione Accordi Economici.

Detto istituto, infatti, per sua natura non può che riguardarese del caso - i procedimenti disciplinari e innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Dalla  lettura  dell’art.  25  del  Regolamento  della  L.N.D.  si  evince  con  chiarezza  che  la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Ne deriva che nel relativo procedimento innanzi alla CAE la relativa sospensione non opera. Nel caso di specie è quindi pacifica la tardività della costituzione della Società innanzi alla CAE avvenuta solo in data 30 settembre 2016, dopo avere ricevuto il ricorso del calciatore in data 2 agosto 2016.

Medesimo rilievo deve essere fatto per la dedotta violazione dell’obbligo di motivazione da parte della CAE in ordine alla applicabilità della sospensione feriale dei termini eccepita dalla Società.

Come detto, non rivestendo la CAE natura di organo di giustizia, è sufficiente che nelle delibere venga redatta una motivazione del dispositivo estremamente sintetica anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti.

Ne consegue, per derivazione, la inammissibilità del reclamo con la relativa preclusione dell’esame degli altri motivi di merito.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l’effetto conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Gennari Mattia in 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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