F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANGIAROTTI CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

 

RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANGIAROTTI CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto del 28 novembre 2016, la Asti Calcio FC Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Christian Mangiarotti del complessivo importo di euro 7.293,81 dallo stesso richiesto a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico del 5 dicembre 2014 che prevede un importo lordo di euro 10.793,81 per la stagione sportiva 2014/2015 e tenuto conto dell'acconto percepito di euro 3.500,00.

La reclamante Società eccepisce che il netto annuo dovuto al calciatore Mangiarotti sarebbe di 10.000,00 da questa base di partenza sottrae poi gli acconti percepiti dal calciatore per4.000,00 (di cui produce quietanze liberatorie) risultando dunque ancora da corrispondere la somma (netta) di6.000,00 e non già quella stabilita dalla CAE.

Il calciatore Mangiarotti, ritualmente notiziato del reclamo, non ha inviato controdeduzioni. Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 16 Febbraio 2017.

Nel merito il reclamo deve rigettarsi.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFNSezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Quanto poi agli acconti ricevuti dal Mangiarotti, che secondo la reclamante sarebbero maggiori (di soli500,00) rispetto a quelli riconosciuti dallo stesso calciatore, non può non riconoscersi l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla Asti Calcio FC Srl per la prima volta in sede di gravame; la decisone della CAE, assunta sulla base della documentazione prodotta dal calciatore Mangiarotti, è dunque corretta anche sotto questo profilo.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società Asti Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

 

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