F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONTANARI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

 

RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONTANARI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Con atto 14 dicembre 2016, l’ASD Città di Foligno 1928 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 7 dicembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Andrea Montanari, del complessivo importo di euro 13.200,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

L’ASD Città di Foligno 1928 Srl, chiede che la impugnata decisione venga annullata per la occorsa violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, così come previsto dall’art. 38, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva.

Assume la reclamante Società, che intervenuta all’udienza di trattazione del ricorso innanzi alla CAE, per essere stata avvisata a mezzo pec, apprendeva in quella sede che il calciatore aveva inviato il ricorso a mezzo raccomandata presso gli uffici della Società in via dei Mille 37, Foligno, anziché presso la sede societaria sita in via Santo Pietro 137, Foligno.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato controdeduzioni deducendo l’assoluta infondatezza e temerarietà dell’appello per la piena regolarità della notifica del ricorso innanzi alla CAE, ed ha chiesto oltre al rigetto dell’appello, la condanna della reclamante Società per lite temeraria.

Alla riunione del 16 Febbraio 2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Allo stato degli atti, emerge che innanzi alla Commissione Accordi Economici non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa della ASD Città di Foligno 1928 Srl. Il ricorso del calciatore, infatti, risulta indirizzato in Foligno, via dei Mille 37 ove la relativa raccomandata è tornata al mittente per compiuta giacenza e non perché il destinatario non è stato ivi reperito.

Detto indirizzo poi, è quello comunicato per la corrispondenza alla FIGC dalla stessa Società come risulta dalla anagrafica federale.

Il medesimo indirizzo di Foligno, via dei Mille 37, viene anche indicato come ubicazione degli uffici della Società ove la stessa elegge domicilio, nella epigrafe del reclamo indirizzato a questo Tribunale.

Ritenuta rituale la notifica del ricorso inoltrato dal calciatore assume ulteriore significativo rilievo, anche in ordine alla dedotta temerarietà dell’appello, la circostanza che la Società, pur intervenuta all’udienza innanzi alla CAE, nulla abbia dedotto neanche in questa sedein ordine ai motivi di merito per i quali la pretesa del calciatore non sarebbe fondata.

A ciò si aggiungaanche se con semplice valore di contorno - che il calciatore con le proprie controdeduzioni ha depositato documentazione anagrafica che attesta che l’indirizzo di Foligno, via Santo Padre 137, indicato dalla Società come sua sede, non esiste.

Tanto considerato il reclamo deve essere rigettato e merita altresì accoglimento la richiesta di condanna della Società reclamante per lite temeraria: i suddetti rilievi ben noti alla Società conclamano la consapevolezza della stessa in ordine alla scarsa attendibilità dei motivi di appello qui proposti.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida in favore del calciatore Montanari Andrea l’importo complessivo di € 900,00 (Euro novecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, di cui400,00 (Euro quattrocento/00) a titolo di refusione di spese di lite ed500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di lite temeraria ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS, ponendo entrambe le somme a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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