F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO N°. 99 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS NOICATTARO CONTRO LA SOCIETÀFUTSAL BARLETTA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI AI MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA GARA VIRTUS NOICATTARO – FUTSAL BARLETTA DEL 3.1.2015.

 

RICORSO N°. 99 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS NOICATTARO CONTRO LA SOCIETÀFUTSAL BARLETTA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI AI MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA GARA VIRTUS NOICATTAROFUTSAL BARLETTA DEL 3.1.2015.

Con reclamo del 07.12.2016 la ASD Virtus Noicattaro ha adito questo Tribunale al fine di ottenere da parte della SocietàFutsal Barletta il risarcimento dei danni subiti da n. 2 pullman di sua proprietà posteggiati nell’area riservata al parcheggio delle squadre ospiti, in occasione della gara “Futsal Barletta -Virtus Noicattaro”, disputatasi a Barletta il 03 gennaio 2015.

A sostegno delle ragioni del reclamo la ASD Virtus Noicattaro ha prodotto copia del Comunicato Ufficiale, delle comunicazioni intercorse con la Futsal Barletta nonché copia delle fatture quietanzate.

La vertenza è stata decisa nella riunione dell’08/03/2017.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte.

Invero, il ricorso non contiene come destinatario la SocietàFutsal Barletta e non risulta, comunque, la prova dell’avvenuto invio alla stessa, e ciò ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio e determina l’inammissibilità del reclamo per la violazione dell’art. 30, comma 33, CGS.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Virtus Noicattaro. Ordina incamerarsi la tassa.

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