F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀFOGGIA FOOTBALL CLUB ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 354 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATOREMASTRULLO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀFOGGIA FOOTBALL CLUB ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 354 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATOREMASTRULLO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 6.9.2016 la Società Foggia Football Club ASD adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della Foggia Calcio Srl al pagamento del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all’atleta Francesco Mastrullo; detto premio veniva ritenuto dovuto per  le stagioni 2012 /2013 e 2013/2014, quale ultima Società ad aver tesserato l’atleta, il quale successivamente veniva tesserato con vincolo pluriennale per la stagione 2015/2016 con la Foggia Calcio Srl

La Commissione Premi in data del 27.1.16 aveva condannato la Foggia Calcio Srl al pagamento del premio, indicato in11.924,00, oltre la penale di € 4.173,00 a favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata alle parti in data 7.12.16.

Con atto del 13.12.16 la Foggia Calcio Srl impugnava la decisione assumendo che ai sensi dell’art. 96 comma 1, il calciatore Mastrullo nella stagione 2014/2015, immediatamente precedente a quella in cui aveva usufruito di un vincolo pluriennale, non era stato tesserato. A tale fine richiamava precedenti in tal senso di questo stesso Tribunale.

La vertenza veniva chiamata all’udienza del 8.3.17; nella quale veniva decisa.

Il gravame è fondato e come tale va accolto.

Assume parte appellante che l’atleta Mastrullo nella stagione 2014/2015, immediatamente precedente a quella durante la quale era stato tesserato per il Foggia Calcio Srl con vincolo pluriennale, non era stato tesserato per nessuna Società.

In siffatto frangente questo Tribunale ha più volte stabilito che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando il principio contenuto nell’art. 96comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale.

Per tutte. Reclamo n. 181 della Società AC Real Siti contro la Società G&T Ortanova avverso la decisione della Commissione Premi (ric. n. 685 – Conte Pasquale), pubblicata nel C.U. 8/e del 1 aprile 2016 comunicato ufficiale n. 22/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)

..Orbene, poiché l’art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, quando nella precedente stagione il calciatore  sia  stato  tesserato  come  “giovane”  con  vincolo  annuale,  va  da   che  la

sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Senonché nel caso di specie, tra l’ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.

Dall’esame dello storico del Calciatore Mastrullo, emerge senza alcun dubbio che l’atleta Mastrullo sia stato tesserato per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014 per la Foggia Football Club ASD; emerge altresì che non sia stato tesserato per nessuna Società nella stagione 2014/2015, precedente a quella durante la quale è stato poi tesserato con vincolo pluriennale dalla appellante Foggia Calcio Srl.

Questo Tribunale non intende discostarsi dai principi già condivisi, e pertanto la Commissione Premi ha errato nell’interpretare e applicare la norma, e quindi nello statuire che la Foggia Calcio Srl debba essere onerata del pagamento del premio.

Nella realtà il premio non risulta dovuto.

La decisione della Commissione Premi va pertanto riformata, e conseguentemente annullata, non spettando alla reclamante Foggia Football Club ASD nessun premio ai sensi dell’art 96 NOIF.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla SocietàFoggia Calcio Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

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