F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA CONTRO LA SOCIETÀUSD CANALETTO SEPORAVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 204 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORELEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA CONTRO LA SOCIETÀUSD CANALETTO SEPORAVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 204 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORELEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Con reclamo notificato in data 16.12.2016, la Società Delfino Pescara 1936 Spa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 4/E del 24.11.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della USD Canaletto Sepor, degli importi dovuti a titolo di premio di premio alla carriera per il calciatore Ledian Memushaj, di nazionalità albanese.

La Società Delfino Pescara 1936 Spa, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto al percepimento del premio alla carriera in questione, in quanto lo stesso non sarebbe maturato con l’esordio in Serie A del calciatore in occasione della partita Pescara / Napoli del 21.08.2016, come sancito dal provvedimento appellato, bensì dal suo esordio nella Nazionale di appartenenza in occasione dell’incontro Albania / Macedonia del 17.11.2010.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell’appello, rilevando come – ai sensi e per gli effetti dell’art. 99 bis NOIFil premio alla carriera maturi nei casi di esordio in Serie A, ovvero di esordio della Nazionale Italiana Maggiore, con esclusione dell’esordio di un calciatore con una qualsiasi nazionale di stato estero.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 8 marzo 2017. L'appello è infondato e deve essere respinto.

Al di delle difese ed eccezioni svolte dalle parti nel presente giudizio di gravame, è bene, preliminarmente, chiarire come, ai sensi dell’art. 99 bis NOIF, il premio alla carriera matura un’unica volta in favore della Società dilettantistica di precedente tesseramento del calciatore: esordio in Seria A, partecipazione ad una gara della Nazionale A, partecipazione ad una gara della Nazionale Under 21. Tali eventi sono alternativi e non concorrenti tra loro, ognuno dei quali significativo ed identificativo dell’avvenuto compimento della formazione calcistica giovanile del calciatore.

Tanto premesso, si rileva come – ai fini che ci occupanol’esordio del calciatore con la nazionale albanese non possa avere alcun rilievo con riferimento al disposto di cui all’art. 99 bis NOIF.

Infatti, dalla semplice lettura della norma in esame, emerge come la stessa faccia riferimento all’esordio di un calciatore con la “Nazionale A”, locuzione con la quale si identifica univocamente la sola nazionale italiana.

Da ciò deriva che non può sorgere il diritto al percepimento del premio alla carriera a seguito della partecipazione di un calciatore ad una gara di una qualsiasi nazionale straniera.

Pertanto, il provvedimento impugnato è corretto e deve essere confermato, in quanto ha accertato la sussistenza del diritto ad ottenere il premio alla carriera in capo USDCanaletto Sepor, in quanto tempestivamente richiesto all’esito dell’esordio del calciatore Ledian Memushaj in Serie A in occasione della partita Pescara / Napoli del 21.08.2016.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Delfino Pescara 1936 Spa e, per l’effetto, conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it