F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA CONTRO LE SOCIETÀSS ISCHIA ISOLA VERDE SRL E SS JUVE STABIA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 400 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRAVACCINI DAVID), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA CONTRO LE SOCIETÀSS ISCHIA ISOLA VERDE SRL E SS JUVE STABIA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 400 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRAVACCINI DAVID), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Con reclamo spedito in data 31.12.2016, la ASD SSC Capua (di seguito, “Capua”), ha impugnato la delibera del 15.12.2016 (comunicata il 29.12.2016, richiesta n. 400C.U. n. 5/E) con la quale la Commissione Premi ha respinto la richiesta di premio di preparazione avanzata dalla reclamante nei confronti della sola SS Juve Stabia in relazione al tesseramento del calciatore David Bravaccini per le stagioni sportive 2013-2014, avendo rilevato che il medesimo “risulta essere stato vincolato per la prima volta a tempo determinato a favore di altra Società”.

La reclamante Capua, espone che nella stagione 2015-2016 il calciatore Bravaccini, avendo già compiuto i 14 anni, veniva tesserato come giovane di serie dalla SS Ischia Isolaverde, Società presso la quale il Bravaccini era comunque tesserato anche per la stagione precedente quando era infraquattordicenne. Nella stessa stagione sportiva 2015-2016 il Bravaccini veniva poi ceduto dalla Ischia Isolaverde alla SS Juve Stabia.

Deduce dunque la reclamante che l’art. 96, comma 2, delle NOIF prevede come “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.

Conclude dunque la reclamante sostenendo la debenza del premio pro quota da parte sia della Juve Stabia che della Ischia Isolaverde.

La SS Juve Stabia non inviava controdeduzioni.

La SS Ischia Isolaverde presentava invece controdeduzioni eccependo in primo luogo l’inammissibilità del gravame proposto nei suoi confronti in quanto alla medesima non era mai stata notificata, da parte della ASD Capua, la richiesta di premio innanzi la Commissione Premi, dunque la stessa non poteva dirsi in alcun modo parte del primo giudizio oggi gravato innanzi il Tribunale.

Con secondo motivo eccepiva comunque la tardività del reclamo proposto oltre il termine dei 7 giorni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione dell’8 marzo 2017.

Il reclamo, tempestivamente proposto entro i 7 giorni dalla notifica della decisione della Commissione Premi, risulta inammissibile nei confronti della Ischia Isolaverde ed infondato per le rimanenti domande nei confronti della Juve Stabia, dovendosi dunque rigettare.

Risulta invero in atti, ed è confermato dalla stessa reclamante, che nei confronti della Ischia Isolaverde non sia mai stato richiesto il premio in questione; è dunque evidente che le domande proposte per la prima volta innanzi a questo Tribunale nei confronti della Ischia Isolaverde non possano superare il vaglio di ammissibilità. Il premio di preparazione va infatti richiesto in prime cure alla Commissione Premi, ciò non è avvenuto nei confronti della Ischia Isolaverde, la quale non può pertanto dirsi parte del giudizio di primo grado e dunque le domande rivolte nei suoi confronti sono oggi del tutto inammissibili.

Quanto alle domande rivolte alla Juve Stabia, la decisione della Commissione Premi appare corretta; invero il meccanismo della ripartizione pro quota del premio, nel caso di trasferimento del calciatore nell’ambito della medesima stagione sportiva, opera solo – come si evince dalla chiara lettura dell’art. 96, comma 2, delle NOIF - se vi sia una differenza da corrispondere, ossia in altre parole solo se il calciatore, dopo il primo tesseramento venga poi subito trasferito presso altra Società di categoria superiore, così eludendo il meccanismo premiale. Tutto ciò non è però avvenuto nel caso di specie in quanto è pacifico che sia la Ischia Isolaverde, che la Juve Stabia siano Società professionistiche. Non v’è dunque alcuna differenza di premio dovuto da parte della Juve Stabia per il successivo tesseramento del Bravaccini; correttamente la Commissione Premi ha pertanto rilevato che il medesimo calciatore nella stagione sportiva in questione (2015-2016) era già stato tesserato per la prima volta come giovane di serie per altra Società, dunque il premio non era dovuto da parte della successiva Società professionistica (Juve Stabia) titolare del tesseramento.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD SSC Capua nei confronti della Società SS Ischia Isola Verde Srl.

Rigetta il reclamo presentato nei confronti della Società SS Juve Stabia Srl e, per l’effetto conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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