F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 117 DELLA SOCIETÀ ASD BUSTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD RONCALLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 404 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORECAVALLARI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 117 DELLA SOCIETÀ ASD BUSTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD RONCALLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 404 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORECAVALLARI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 25 agosto 2016, la Società ACD Roncalli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Federico Cavallari (Ric. N. 404), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Bustese.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/E del 15 dicembre 2016, comunicata in data 29 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ACD Roncalli quale unica avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Federico Cavallari, condannava la ASD Bustese al pagamento dell’importo totale di € 4.065,00 di cui3.252,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ACD Roncalli ed € 813,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Bustese ha proposto reclamo con un atto comunicato in data 3 gennaio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la Società rileva la erroneità della decisione impugnata in quanto la Commissione Premi – nel riconoscere il diritto al premio di preparazione - non avrebbe considerato la circostanza in base alla quale il tesseramento del calciatore da parte della ASB Bustese sarebbe stato realizzato in virtù di un accordo inserito in un più ampio progetto di collaborazione tra le due Società, in virtù del quale la Società ASD Bustesein buona fedenon avrebbe richiesto alla ACD Roncalli il rilascio di liberatoria scritta per detto tesseramento.

Conclude, pertanto, la reclamante per la riforma delle decisioni della Commissione Premi.

La Società ACD Roncalli ha controdedotto rappresentando che, contrariamente a quanto esposto dalla reclamante, nessun accordo tra le due Società sarebbe mai stato perfezionato. Il reclamo veniva deciso all’udienza dell’8 marzo 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

L’eccezione sollevata dalla ASD Bustese non può trovare accoglimento, in quanto non solo l’accordo indicato dalla reclamante - contestato dalla ACD Roncalli - non viene in alcun modo documentato, ma altresì la stessa ASD Bustese afferma che nessuna liberatoria è mai stata rilasciata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta  il  reclamo  presentato  dalla  ASD  Bustese  e,  per  l’effetto,  conferma  l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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