F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE UNGARO GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE UNGARO GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 23 agosto 2016 l’atleta tesserato Gaetano Ungaro adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di9.373,13 sulla maggior somma pattuita di25.822,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF. La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in ragione della asserita pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale in ordine al rapporto tra le parti. Nel merito la Società resistente ha riconosciuto di essere debitrice del minore importo di1.010,16 dovendosi – a suo direscomputare dal credito residuo del calciatore sia la somma di19.411,84 per asserite rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni, sia l’importo di5.400,00 a titolo di accollo dei canoni di locazione di un appartamento condotto in locazione dal calciatore.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata e del tutto irrilevanti le avverse eccezioni, con delibera prot. 35 CAE 2016/2017 del 16.11.2016 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 9.373,13 in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla FC Grosseto SSD a r.l. in data 16.11.2016, è stata da questa impugnata con atto del 21.11.2016.

Preliminarmente la Società propone, ai sensi dell’art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l’imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l’importo della condanna sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto. L’appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici non abbia accolto l’istanza di sospensione del giudizio che viene, quindi, reiterata anche in questa sede sempre sull’asserita pendenza di accertamenti da parte della Procura Federale. Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui non avrebbe considerato la documentazione prodotta e relativa a presunti pagamenti effettuati a favore del calciatore, nonché all’accollo da parte della Società del pagamento dei canoni dell’alloggio condotto in locazione dal calciatore.

Il calciatore Ungaro ha controdedotto ribadendo, innanzitutto, quanto già rilevato innanzi la CAE in ordine alla tardività della costituzione in giudizio del sodalizio effettuata oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND. Ha di poi evidenziato l’assoluta pretestuosità della preliminare istanza di sospensione in considerazione del fatto che l’indagine della Procura Federale investirebbe fatti rispetto ai quali il calciatore è completamente estraneo e comunque atterrebbe a profili disciplinari che non vanno ad incidere sulla presente vertenza.

Nel merito si è contestata l’efficacia probatoria della documentazione, peraltro inammissibilmente prodotta con separata nota di deposito successivamente all’iscrizione dell’appello e quindi tardivamente, con la quale si vorrebbero provare presunti pagamenti in favore del calciatore: invero il sodalizio non ha prodotto alcuna quietanza a firma del calciatore e quindi risulta disattesa la previsione sia dell’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, sia dell’art. 30, comma 30 CDS.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.02.2017.

Premesso che non poteva trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l’appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha rettamente ritenuto sul punto che l’eventuale accertamento ad opera della Procura Federale, e di cui non è stato fornito alcun elemento probatorio, investirebbe, nella specie, esclusivamente profili di natura disciplinare in alcun modo rilevanti nel presente giudizio.

In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di asseriti pagamenti per complessivi euro 19.411,84, nonché sulla pretesa compensazione tra quanto residuato in favore del calciatore e quanto dalla Società si asserisce avere corrisposto a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo, giova rilevare che dalla medesima documentazione prodotta dalla Società non emerge in alcun modo che tale accollo sia stato assunto in pagamento parziale del compenso pattuito con l’accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore.

Tale profilo risulta, quindi, del tutto irrilevante in quanto è evidente che l’accollo del canone di locazione costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, mentre per quanto concerne gli asseriti pagamenti, al di dell’inammissibilità della produzione documentale in quanto tardiva, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore come previsto dall’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Ungaro Gaetano in 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

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