F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BACHIS FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BACHIS FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso del 30 giugno 2016, la Società US Ghilarza adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Federico Bachis (Ric. N. 217), tesserato per la prima volta per il campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico I Divisione dalla SEF Torres 1903 Srl.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 14 novembre 2016 sia alla US Ghilarza che alla Società SEF Torres 1903 Srl, la Commissione Premi, riconoscendo la Società US Ghilarza quale ultima titolare del vincolo annuale e, di conseguenza, riconoscendole il diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Federico Bachis, condannava la SEF Torres 1903 Srl al pagamento dell’importo totale di9.529,65, di cui7.059,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Ghilarza ed2.470,65 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la SEF Torres 1903 Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 18 novembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società eccepisce, in via preliminare, l’estinzione ex art. 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Premi per l’intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni tra la proposizione del ricorso introduttivo di primo grado da parte avvenuta in data 30 giugno 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 27 ottobre 2016.

Nel merito, la Società reclamante rileva la erroneità della decisione impugnata stante l’avvenuta rinuncia al premio di preparazione inerente l’atleta Federico Bachis depositata dalla US Ghilarza in data 14 settembre 2016 nelle forme e nei modi previsti dalla normativa federale. Conclude, pertanto, la reclamante per l’annullamento della decisione della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società US Ghilarza, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all’udienza del 16 Febbraio 2017.

In via preliminare, si rileva che il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

Nel merito, invece, si rileva l’avvenuto regolare deposito in data 14 settembre 2016 da parte della US Ghilarza dell’atto di rinuncia al premio di preparazione inerente l’atleta Federico Bachis ed oggetto della decisione impugnata.

La suddetta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l’impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all’obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante SEF Torres 1903 Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

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