F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 249 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOIS PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

 

RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 249 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOIS PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso del 30 giugno 2016, la Società US Ghilarza adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Paolo Fois (Ric. N. 249), tesserato per la prima volta per il campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico I Divisione dalla SEF Torres 1903 Srl.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 3/E del 27 ottobre 2016, comunicata in data 14 novembre 2016 sia alla US Ghilarza che alla SEF Torres 1903 Srl, la Commissione Premi, riconoscendo la Società US Ghilarza quale ultima titolare del vincolo annuale e, di conseguenza, riconoscendole il diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Paolo Fois, condannava la SEF Torres 1903 Srl al pagamento dell’importo totale di9.529,65, di cui7.059,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Ghilarza ed2.470,65 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la SEF Torres 1903 Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 18 novembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società eccepisce, in via preliminare, l’estinzione ex art. 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Premi per l’intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni tra la proposizione del ricorso introduttivo di primo grado avvenuta in data 30 giugno 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 27 ottobre 2016.

Nel merito, la Società reclamante rileva la erroneità della decisione impugnata in quanto, avendo la US Ghilarza tesserato il calciatore Paolo Fois in data 27 settembre 2013, detto tesseramento non sarebbe stato effettuato dall’inizio della stagione sportiva 2013/2014 (ovvero il 1 luglio 2013) e, pertanto, la US Ghilarza non avrebbe vincolato il calciatore per un’intera stagione sportiva, così come richiesto dall’ art. 96 delle NOIF.

Conclude, pertanto, la reclamante per l’annullamento della decisione della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società US Ghilarza, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all’udienza del 16 Febbraio 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Premi.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS, tra i quali non rientra la Commissione Premi.

In ogni caso, anche nel merito l’eccezione sollevata dalla reclamante è infondata, in quanto il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza nella fattispecie in esame, avendo la US Ghilarza tesserato il calciatore in data 27 settembre 2013, sussiste il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SEF Torres 1903 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

 

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