F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ ASD AUDACE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 394 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ALIMI VIGAM), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 27 15 DICEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ ASD AUDACE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 394 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ALIMI VIGAM), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 27 15 DICEMBRE 2016.
Con ricorso del 21 ottobre 2016, la Società ASD Atletico Lofra Fiuggi adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Alimi Vigan (Ric. N. 394), tesserato per la prima volta per il campionato di “Eccellenza” dalla ASD Audace.
Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/E del 15 dicembre 2016, comunicata alla ASD Audace in data 27 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Atletico Lofra Fiuggi quale ultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Alimi Vigan, condannava la ASD Audace al pagamento dell’importo totale di € 2.025,00 di cui € 1.620,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Atletico Lofra Fiuggi ed € 405,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
Avverso la suddetta decisione, la ASD Audace ha proposto reclamo con atto comunicato in data 2 gennaio 2017.
A sostegno del proprio reclamo, la Società rileva genericamente di non aver mai ricevuto da parte della ASD Atletico Lofra Fiuggi la copia del ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi di Preparazione, nulla eccependo nel merito.
In assenza di controdeduzioni da parte della Società ASD Atletico Lofra Fiuggi, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all’udienza del 30 marzo 2017.
Il reclamo è infondato, generico ed inammissibile.
Stante, infatti, l’avvenuto invio del reclamo della ASD Atletico Audace alla ASD Audace, si rileva nel reclamo presentato dalla ASD Atletico Lofra Fiuggi l’assenza di formulazione di alcun motivo di impugnazione e contestazione nel merito ovvero la totale genericità del reclamo stesso.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Audace. Ordina incamerarsi la tassa.
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