F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 118 DELLA SOCIETÀ US TORRE CONTRO LA SOCIETÀ ASD THERMAL TEOLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 423 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRAJDIAN MAXIM), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 118 DELLA SOCIETÀ US TORRE CONTRO LA SOCIETÀ ASD  THERMAL TEOLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N.  423 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRAJDIAN MAXIM),  PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 21 ottobre 2016, la Società US Torre adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Grajdian Maxim (Ric. N. 423), tesserato per la prima volta per il campionato di “Eccellenza” dalla ASD Thermal Teolo.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/E del 15 dicembre 2016, comunicata alla US Torre in data 3 gennaio 2017, la Commissione Premi, riconoscendo la US Torre quale ultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Grajdian Maxim, condannava la ASD Thermal Teolo al pagamento dell’importo totale di € 2.025,00, di cui1.620,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Torre ed € 405,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la US Torre ha proposto reclamo con atto comunicato in data 5 gennaio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la US Torre rileva che il premio di preparazione per il calciatore Grajdian Maxim le sarebbe dovuto per intero quale unica Società avente diritto, in quanto non riconoscibile quale ultima Sociela ASD Thermal Teolo, Società titolare degli ultimi tesseramenti giovanili del calciatore nelle due stagioni immediatamente precedenti all’assunzione del vincolo pluriennale da parte della medesima Società.

Conclude, pertanto, la US Torre con la richiesta di riforma della decisione impugnata, con conseguente rideterminazione del premio nella misura originariamente richiesta.

Controdeduce la ASD Thermal Teolo chiedendo in via preliminare di verificare la tempestività del ricorso presentato dalla US Torre e, nel merito, chiedendo la riforma della decisione impugnata, in quanto, stante l’avvenuto tesseramento del giocatore da parte della ASD Thermal Teolo nelle due stagioni precedenti l’assunzione del vincolo pluriennale, la Commissione Premi avrebbe dovuto riconoscere alla US Torre il premio di preparazione non quale Società ultima, bensì quale penultima.

Conclude, pertanto, la ASD Thermal Teolo con la richiesta di riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione del premio con essa determinato.

Il reclamo veniva deciso all’udienza del 30 marzo 2017.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

Preliminarmente, si rileva la tempestività del reclamo presentato dalla US Torre in data 5 gennaio 2017, a seguito di comunicazione alla medesima Società del Comunicato Ufficiale n. 5/E del 15 dicembre 2016 avvenuta in data 3 gennaio 2017.

Nel merito, si ricorda che per costante giurisprudenza di questo Tribunale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Nel caso di specie, il calciatore Grajdian Maxim è stato tesserato per la ASD Thermal Teolo con vincoli annuali nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la US Torre ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la US Torre deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, con conseguente rideterminazione degli importi che la ASD Thermal Teolo è tenuta a corrispondere nella misura di euro 2.700,00 a titolo di premio di preparazione in favore della US Torre ed euro 675,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della Società US Torre e, per l’effetto, in riforma della decisione della Commissione Premi, ridetermina il premio in  € 2.700,00 (Euro duemilasettecento/00) a favore della Società ASD Thermal Teolo ed € 675,00 (Euro seicentosettantacinque/00) a titolo di penale in favore della F.I.G.C. Ordina restituirsi la tassa.

 

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