F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ AS MARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 470 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPPA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

 

RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ AS MARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 470PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPPA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Con ricorso del 17 novembre 2016, la AS Marano Calcio adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Mario Cappa (Ric. N. 470), tesserato per la prima volta per il campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico I Divisione dalla SS Ischia Isolaverde Srl.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 6/E del 26 gennaio 2017, comunicata alla SS Ischia Isolaverde Srl in data 7 Febbraio 2017, la Commissione Premi, riconoscendo la AS Marano Calcio quale penultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Mario Cappa, condannava la SS Ischia Isolaverde Srl al pagamento dell’importo totale di6.585,30, di cui4.878,00 a titolo di premio di preparazione in favore della AS Marano Calcio ed € 1.707,30 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la SS Ischia Isolaverde Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 14 Febbraio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la SS Ischia Isolaverde Srl rileva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso della AS Marano Calcio, la qualein violazione dell’art. 96, comma 3, delle NOIF - avrebbe omesso di notificare il suddetto ricorso alla SS Ischia Isolaverde, non avendolo mai trasmesso presso il relativo indirizzo federale.

Nel merito, poi, la SS Ischia Isolaverde Srl rileva l’erroneità della decisione impugnata, in quanto, avendo la AS Marano Calcio tesserato il calciatore Mario Cappa in data 1 ottobre 2013, detto tesseramento non sarebbe stato effettuato dall’inizio della stagione sportiva 2013/2014 (ovvero il 1 luglio 2013) e, pertanto, la AS Marano Calcio non avrebbe vincolato il calciatore per un’intera stagione sportiva, così come richiesto dall’ art. 96 delle NOIF

Conclude, pertanto, la SS Ischia Isolaverde Srl con la richiesta di annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni da parte della AS Marano Calcio, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all’udienza del 4 maggio 2017.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

L’eccezione preliminare formulata dalla SS Ischia Isolaverde Srl deve, infatti, trovare accoglimento, in quanto effettivamente la AS Marano Calcio non ha provveduto a trasmettere ritualmente alla SS Ischia Isolaverde Srl (ovvero presso l’indirizzo federale da essa indicato) il ricorso presentato presso la Commissione Premi in data 17 novembre 2016, inviando detto ricorso ad un indirizzo sconosciuto.

Da quanto sopra, come indicato dalla SS Ischia Isolaverde Srl, ne deriva la violazione dell’art. 96, comma 3, delle NOIF.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SS Ischia Verde Srl e ai sensi dell’art. 36bis, comma 4 CGS rimette gli atti alla Commissione Premi per l’esame del merito del primo grado. Ordina restituirsi la tassa.

 

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