F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ AMERINA CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 591 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAGNO MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ AMERINA CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 591PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAGNO MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

Con reclamo spedito in data 9.3.2017, la ASD Amerina Calcio (di seguito, “Amerina”), ha impugnato la delibera del 16.2.2017 (comunicata il 6.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della SSD Sporting Terni in relazione al tesseramento del calciatore Michele Ragno per la stagione sportiva 2015-2016, liquidandolo nella misura di1.552,50, di cui310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Amerina allega al ricorso l’atto di rinuncia al premio in questione sottoscritto dalla SSD Sporting Terni in data 19.1.2017, depositato presso la competente delegazione distrettuale FIGC ed approvato dal Comitato regionale Umbria in data 23.1.2017; l’Amerina espone poi di aver inviato la detta rinuncia anche alla Commissione Premi in data 24.1.2017. Secondo la reclamante il premio in questione non sarebbe dunque dovuto.

La SSD Sporting Terni non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 4 maggio 2017.

Il reclamo risulta inammissibile e non può procedersi all’esame del merito in quanto la ASD Amerina Calcio non ha provveduto all’invio del medesimo alla controparte SSD Sporting Terni, come previsto dall’art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché più in generale dall’art. 33, comma 5 del codice medesimo.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Amerina Calcio ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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