F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 520 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIMATESTA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 520PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIMATESTA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Con reclamo trasmesso in data 09.02.2017, la Società Fossano Calcio SSD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 6/E del 26.1.2017, e comunicata in data 07.02.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della AC Cuneo 1905 Srl, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Marco Primatesta, quale ultima titolare del vincolo annuale.

La Società Fossano Calcio SSD, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l’ultima titolare del vincolo annuale (nell’atto si parla di unica, ma trattasi all’evidenza di un lapsus calami), bensì la penultima e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni nelle quali sosteneva la correttezza del provvedimento impugnato, poiché i tesseramenti del Primatesta nelle stagioni 2014/15 e 2015/16 - a suo avviso - non sarebbe da conteggiarsi ai fini del premio di preparazione, in quanto quest’ultimo non viene riconosciuto qualora una stessa Società provvede a tesserare il calciatore prima con vincolo annuale, e successivamente con quello pluriennale.

Da ultimo, nel suo atto difensivo, la AC Cuneo 1905 Srl eccepiva l’irrituale introduzione del presente giudizio di gravame, in quanto il reclamo le sarebbe stato inoltrato a distanza di alcuni giorni rispetto all’inoltro dello stesso agli Organi Federali, con conseguente violazione dell’art. 30 CGS

La vertenza veniva decisa nella riunione del 04 maggio 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Occorre preliminarmente rilevare come il presente giudizio sia da considerarsi validamente introdotto dalla Fossano Calcio SSD.

Infatti, benché l’atto di appello sia stato effettivamente inoltrato in date differenti (il 9 Febbraio alla Federazione ed il successivo 14 Febbraio alla controparte), tale circostanza non può considerarsi una violazione dell’art 30 CGS stante lo scarto minimo di tempo intercorso tra i due inoltri, che non comporta alcun tipo di pregiudizio per quanto concerne il diritto di difesa della Società resistente. Peraltro, si rileva come l’inoltro alla controparte sia avvenuto a termine per la proposizione dell’appello non ancora spirato.

Tanto premesso, nel merito, il gravame promosso dalla Fossano Calcio SSD non merita accoglimento.

Infatti, come correttamente rilevato dalla AC Cuneo 1905 Srl, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia Realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Marco Primatesta è stato tesserato per la Fossano Calcio SSD con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2015/16 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società AC Cuneo 1905 Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/15 e 2015/16 nelle quali il Primatesta era tesserato con vincolo annuale con la stessa Fossano Calcio SSD.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Fossano Calcio SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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