F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD ODISSEA 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANCANARO MARCIO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.
RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD ODISSEA 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANCANARO MARCIO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.
Con ricorso del 24.03.2016, il calciatore Zancanaro Marcio Antonio conveniva la Società ASD Odissea 2000, innanzi alla C.A.E. della L.N.D., deducendo la violazione dell’accordo economico stipulato in data 08.01.2015 e relativo alla s.s. 2014/2015 del campionato di calcio a 5.
Il compenso pattuito era di € 7.500,00 ma la Società convenuta aveva violato le norme contrattuali e, pertanto, il calciatore chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 5.000,00.
La C.A.E., con decisione del 28.06.2016, accoglieva il ricorso e condannava la ASD Odissea 2000 al pagamento dell’importo complessivo di € 5.000,00 in favore del calciatore Zancanaro. Avverso tale decisione, la Società soccombente proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale Federale eccependo, in via preliminare la violazione del contraddittorio in quanto non era stata comunicata la data della discussione del ricorso innanzi alla C.A.E. e, nel merito, le somme non erano dovute in quanto già versate al calciatore.
Contro deduceva il calciatore Zancanaro eccependo l’inammissibilità del reclamo in quanto i motivi di opposizione alla richiesta di pagamento avrebbero dovuto essere depositati innanzi alla C.A.E e, nel merito, contestando la genuinità dei due bonifici per complessivi € 5.000,00. All’udienza del 29.09.2016, il T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo in ordine all’eccezione preliminare e rimetteva le parti innanzi al giudice di prime cure.
A seguito del rinvio, la C.A.E. rifissava una nuova udienza per la data del 16.02.2017 ma, anche in questo caso, la Società ASD Odissea 2000 non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini e la Commissione condannava la stessa ASD Odissea 2000 (già Libertas Eraclea) al pagamento della somma di € 5.000,00 a favore del Sig. Zancanaro Marcio Antonio. Tale decisione veniva comunicata alle parti interessate, compresa la ASD Odissea 2000 (già Libertas Eraclea), in data 07.03.2017, come risulta da ricevuta PEC presente in atti (pag. 22). In data 27.03.2017, a mezzo pec, la Società ASD Odissea 2000 (già Libertas Eraclea) inviava a questo Tribunale un ricorso avverso la detta decisione della Commissione Accordi Economici del 16.02.2017.
Tale ricorso veniva preceduto da una “richiesta atti ufficiali. Preannuncio di reclamo” del 09.03.2017, in cui si preannunciava un reclamo avverso la decisione della C.A.E.- L.N.D. del 16.02.2017 e si chiedeva di ricevere copia dei documenti del fascicolo della Commissione Accordi Economici.
Con il ricorso del 27.03.2017, venivano reiterate le medesime doglianze del precedente ricorso accolto in via preliminare per difetto di notifica.
Con pec del 02.04.2017, il calciatore Zancanaro Marcio Antonio, a mezzo del proprio difensore, presentava contro-deduzioni, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all’art. 30 co. 33 e art. 38 co. 2 del CGS perché sarebbe stato violato il termine perentorio di 7 giorni, in quanto il ricorso sarebbe stato depositato il 27.03.2017 mentre la notifica della decisione risaliva al 07.03.2017.
Sempre in via preliminare, si eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 25 bis co.5 del Regolamento della L.N.D.
Nel merito, si chiedeva il rigetto del ricorso perché i documenti prodotti per la prima volta innanzi a questo Tribunale dalla Società ricorrente sarebbero privi dei requisiti richiesti dall’art. 25 bis co.6 del Reg. L.N.D. e dall’art. 30 co. 30 del CGS
L’eccezione preliminare del contro-deducente risulta fondata e, pertanto, è assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Invero, risulta violato l’art. 30 co. 33 del CGS che prevede che il procedimento in ultima istanza possa essere proposto, senza preannuncio di reclamo, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con incameramento della tassa e conseguente condanna della ricorrente Società ASD Odissea 2000 al pagamento delle spese legali in favore del calciatore Zancanaro Marcio Antonio che si liquidano in €. 200,00.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Odissea 2000 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Zancanaro Marcio Antonio, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori di legge. Ordina incamerarsi la tassa.
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