F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 361 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 361 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

La Società AC Real Siti ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 4/E del 26.11.2016, e comunicata in data 09.12.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Gioventù Calcio Cerignola Srl, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Francesco Perrucci, quale penultima titolare del vincolo annuale.

La Società AC Real Siti, a sostegno dell'impugnazione promossa, eccepiva che la controparte non aveva diritto al premio di preparazione in questione, in quanto il calciatore Perrucci, nella stagione sportiva precedente al tesseramento in favore della stessa, era svincolato.

A tal fine, la reclamante cita un indirizzo giurisprudenziale di codesto Tribunale, secondo il quale non vi sarebbe diritto al percepimento del premio di preparazione qualora nella stagione precedente rispetto a quella in cui avviene il tesseramento, il calciatore non risulti tesserato. La Società Gioventù Calcio Cerignola Srl faceva pervenire a codesto Tribunale la nota del 01.02.2017 con la quale rilevava ed eccepiva di non aver ricevuto la notifica del ricorso da parte della Società AC Real Siti.

Nel corso della riunione del 08 marzo 2017, vista l’eccezione formulata dalla parte resistente, codesto Tribunale emetteva l’ordinanza con cui onerava la Società reclamante a depositare - entro il termine del 22.3.2017 - la prova dell’avvenuta ricezione da parte della controparte dell’atto di appello.

La vertenza veniva discussa e decisa nel corso della successiva riunione del 04 maggio 2017. Il reclamo promosso dalla AC Real Siti è inammissibile.

Infatti, nel termine all’uopo fissato, la Società reclamante non ha prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare l’avvenuta ricezione da parte della Gioventù Calcio Cerignola Srl dell’atto di appello introduttivo del presente giudizio di gravame.

Conseguentemente, non risulta agli atti prova della notifica del ricorso alla controparte, circostanza da cui discende la violazione dell’art. 30, comma 33, CGS che prescrive, a pena di inammissibilità, l’invio del reclamo in copia alla Società controparte.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società AC Real Siti e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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